Riflette_Re - Stefano Re
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Se fossi un medico che ha scelto di non fare / far fare da cavia, per questo fossi stato sospeso o licenziato e oggi mi venisse offerta la reintegrazione, la rifiuterei e chiederei invece un risarcimento sostanzioso per danni morali e materiali.

La proposta di reintegrazione stessa dimostra quel che ogni persona sana di mente sa già bene: che la sanzione subita era ingiusta. Perché mai dovrei tornare a lavorare per un sistema che mi ha preso a calci cercando di violare i miei diritti? Un sistema che nemmeno riconosce completamente di aver sbagliato su tutta la linea, cerca solo di riavere bravi medici dopo averli cacciati con meschina falsità? Un sistema prontissimo a ricominciare daccapo alla prossima tirata di guinzaglio dai piani alti?
Fanculo al sistema, pagatemi il danno.

Coi soldi del risarcimento aprirei uno studio privato per pazienti esclusivamente sani di mente. Avrei lavoro per tutta la vita, aiutando persone che se lo meritano, sganciato da quella schifezza ipocrita di sistema.
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Ho elaborato da decenni una riforma della legittima difesa tutta mia. Fa parte di una serie molto ampia di proposte di riforma che toccano l'intera struttura dello Stato, dal mondo del lavoro alle politiche economiche, dalla salute all'educazione, dal codice penale alla difesa, eccetera eccetera. Chissà che prima o dopo non venga presentata seriamente agli elettori da qualche partito o movimento.
Ecco un sunto della riforma della Legittima Difesa.

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L’USO DELLA FORZA: RILETTURA DEL CRITERIO DI LEGITTIMA DIFESA.

Critica del sistema vigente:
Il criterio essenziale adottato dal legislatore per definire la difesa “legittima” è quello della proporzione tra minaccia in atto e reazione difensiva. Se avete una pistola puntata addosso, potete usare una pistola per difendervi dall’aggressore.

Ma osserviamo più da vicino la situazione, con un caso (purtroppo non solo ipotetico) più odioso: un criminale si introduce di notte in casa vostra e salta addosso a vostra moglie (forse per violentarla, forse per ucciderla, forse perché gli ricorda sua sorella e ha tanta voglia di riabbracciarla). Se presenti voi potete, ad esempio, legittimamente menargli una botta in testa, ma stando attenti a dosarla in base al danno che sta effettivamente arrecando, a meno che possiate provare che la vita di vostra moglie era in pericolo. Per saperlo potreste osservare con calma se l’aggressore impugna un coltello, una pistola (e nel caso se è un giocattolo verosimile o una vera) o quanto esattamente stia stringendole il collo. Potreste anche domandargli se ha malattie sessualmente trasmissibili gravi e se sta usando il preservativo. Il tutto ovviamente solo durante lo stupro, poiché se perdete il momento, non poterete più legittimamente fargli un bel niente. Se difatti quando arrivate ha già terminato la sua aggressione, o la interrompe per scappare, voi non potete sparargli, né lanciargli un mattone in testa perché non sta ponendo più in essere nessuna minaccia. La legge consente l’arresto civile – ma al tempo stesso vieta l’uso di qualsivoglia strumento di coercizione. Non poterete quindi, ad esempio, atterrarlo e legarlo al termosifone, o incorrerete nel reato di sequestro di persona. Sarà però vostra facoltà rincorrerlo ed eventualmente cercare di convincerlo (senza atti di violenza non più consentiti in assenza di minaccia presente, per cui si presuppone a parole: procurarsi un dizionario tascabile italiano-albanese per l’evenienza) ad arrendersi e attendere con voi l’arrivo della polizia. Se tutto questo non vi riuscisse potrete, molto civilmente, consolare vostra moglie mentre lui si dà beatamente alla fuga.

La condizione di Emergenza
Io vedo le cose in maniera piuttosto differente. Anzitutto, sposterei il campo di definizione della legittima difesa da un criterio di pura proporzionalità tra minaccia presente e reazione difensiva ad un criterio più ampio di condizione di emergenza, in cui venga valutata come parte centrale la condizione specifica dell’aggredito. Cambierei poi l’ottica complessiva in cui la legittima difesa viene inquadrata.

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Segue » https://t.me/Riflette_Re/1172
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Estratto da "Codice Re"
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https://t.me/Riflette_Re/1171 « Prec

Il modello della belligeranza
Tanto la violenza tra individui quanto quella tra stati sono dei conflitti. Prendiamo a modello il caso di una guerra. Se uno stato invia truppe armate nel territorio di un altro stato, si parla di dichiarazione di guerra di fatto. Durante una guerra, sparare al nemico non è considerato un reato. In tempo di pace nessuno dovrebbe sparare a nessun altro. Ora, a parer mio se qualcuno vi minaccia con un’arma egli sta di fatto dichiarandovi guerra. E ritengo che le reazioni interpersonali ad atti di violenza vadano considerate anche a livello legale alla medesima stregua degli atti compiuti da uno stato cui venga, di fatto, dichiarata guerra. La guerra non finisce tout-court quando le truppe nemiche si ritirano: finisce quando viene stipulato un trattato di pace, una resa, o comunque quando uno dei belligeranti è stato sconfitto. Questo per il semplice motivo che un esercito che ora si ritira, finché la belligeranza non è conclusa, domani potrebbe tornare ad attaccarci. A parer mio non è necessariamente un reato sparare alla schiena di un violentatore in fuga più di quanto, in guerra, sia reato sparare alle truppe nemiche in rotta dopo che hanno fallito un assalto. È al contrario un caso, estremo, di reazione ad una condizione di belligeranza. Occorre qui aggiungere che, nel caso dell’aggressione, il conflitto non è stato aperto bilateralmente, ma dichiarato di fatto unilateralmente dall’aggressore. In tali condizioni, ritengo che debba esserci il riconoscimento legale di quel bonus difensivo di cui ho già detto, che riconosca la legittimità della reazione difensiva, anche quand’essa travalichi notevolmente la minaccia posta in essere.

Il criterio di proporzione
Attualmente il criterio della proporzionalità considera una difesa legittima solo se proporzionata alla minaccia presente. In questi termini, diventa essenziale la possibilità di dimostrare che l’aggressore stesse ponendo in atto una minaccia nel momento in cui l’aggredito ha reagito, e che questa minaccia fosse talmente grave da giustificare la reazione. Ancora più nello specifico, il concetto di legittima difesa così come è attualmente inteso dal legislatore e considerato dalla prassi della magistratura sottolinea un punto essenziale: può avere luogo solo nel momento in cui la minaccia è presente, non prima e non dopo.
Eppure, molti aspetti restano completamente esclusi da questa analisi. Anzitutto da un punto di vista psicologico: l’aggressore sa cosa sta per fare. Se è un criminale recidivo lo ha già fatto, ma anche se è alla prima esperienza egli SA cosa sta per fare. Si è procurato un’arma, ha scelto una vittima, ha in mente un’idea più o meno dettagliata dell’azione che vuole intraprendere. L’aggredito, al contrario, non sa un bel nulla. Non ha pianificato un bel nulla. Sta svolgendo la sua attività o sta riposando o facendosi i fatti suoi quando si ritrova catapultato in una condizione di pericolo per sé e per chi gli sta attorno. Le due posizioni non sono paragonabili né commisurabili secondo il criterio di proporzionalità. Quanto viene valutato lo stress di chi viene rapinato, minacciato, sottoposto a violenza? Ritengo che questo fattore non sia soltanto una parte in causa bensì il fulcro stesso dell’azione di autodifesa.

Lo stato di emergenza
Fatta salva la disamina giudiziale delle condizioni specifiche del singolo caso, garantirei per principio generale una maggiore propensione a giustificare la reazione dell’aggredito, per il puro e semplice fatto che mentre l’aggressore ha consapevolmente scelto di scatenare un conflitto, l’aggredito vi è stato costretto senza volontà. Egli si trova a dover fronteggiare una condizione di emergenza e pericolo che non ha cercato né provocato in alcun modo. Mi pare lapalissiano quanto questo sbilanciamento ponga il difensore in una condizione decisionale assai svantaggiosa.

(2di3)
Segue » https://t.me/Riflette_Re/1173
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Estratto da "Codice Re"
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Ritengo che nello specifico andrebbe modificato il criterio di valutazione della legittima difesa a favore del difensore in tre ambiti precisi.

1. L’ottica difensiva
In generale, andrebbe garantita al difensore una ampia benevolenza pregiudiziale nel valutare le sue reazioni.

2. La valutazione della minaccia
Occorre poi che la valutazione della minaccia venga considerata dal punto di vista del difensore. In tal senso, ad esempio, non dovrebbe avere alcuna rilevanza ai fini della comparazione se la pistola utilizzata dall’aggressore fosse vera o finta, purché il difensore la abbia considerata vera. Questo stesso criterio andrebbe utilizzato nel valutare la gravità della minaccia nel suo complesso.

3. Il lasso temporale
Inoltre, ritengo andrebbe ampliata l’attuale limitazione della difesa in termini temporali, estendendo la valutazione del danno all’intero arco temporale dell’aggressione e non solo alla minaccia presente all’atto difensivo. In pratica, nel valutare una reazione difensiva, andrebbe comparata l’azione difensiva messa in atto (sparare al ladro) non soltanto in base alla minaccia posta in essere nel momento in cui la difesa viene attuata (mentre stava fuggendo) bensì in base alla minaccia posta in essere nell’intero corso dell’aggressione (aver minacciato di morte il negoziante durante la rapina).

Personalmente, ritengo che chiunque minacci qualcun altro (o lo aggredisca) di fatto legittimi la reazione dell’aggredito aldilà e ben oltre la misura della minaccia che pone in atto. E se questa interpretazione portasse ad un più facile uso difensivo della violenza da parte di chi subisce una aggressione, non avrei alcun timore di derive giustizialiste - al contrario ritengo che verrebbe fornito a chi di rapina e aggressione fa proprio costume qualcosa su cui riflettere con più attenzione.

(3di3)
https://t.me/Riflette_Re/1172 « Prec
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Estratto da "Codice Re"
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Dal diario di Anthony Fauci, 13 agosto 2022:

"Abbiamo convinto il CDC a non dichiarare che i vaccini non hanno alcuna efficacia nel prevenire infezione e contagio."
"Il motivo è che questa dichiarazione contraddirebbe la raccomandazione alla popolazione di farsi inoculare il vaccino BA.5 bivalente a settembre. Inoltre, minerebbe gli sforzi del Dipartimento di Giustizia per rendere obbligatoria la vaccinazione."

Avete capito, #LaScienzah di cui bisognava fidarsi tanto? Non hanno detto che il siero magico non fermava un bel niente perché altrimenti non potevano obbligare a farvelo lo stesso.

E c'è chi ancora cerca di proteggere i propri carnefici e le balle che gli hanno raccontato.
#Covidcrimes
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Adesso esce tutto quanto.

Fauci sapeva del rischio di aborto causato dal vaccino, eppure ha pubblicamente sostenuto il suo utilizzo per le donne incinte.
Non lo scrive un complottista o un negazionista, lo scrive il New York Post.

I senatori Johnson e Paul presentano le cifre:

«Gli autori affermavano un tasso di aborto spontaneo del 12,6%, ma i dati grezzi rivelavano un tasso di aborto spontaneo dell'82% nelle donne vaccinate durante il primo trimestre. Questo è coerente con il tasso di aborto spontaneo dell'81% rilevato nei dati post-mercato Pfizer 5.3.6. Queste cifre rispecchiano gli effetti dei farmaci chimici per l'aborto come l'RU-486.»

82%
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Domenica 30 agosto sarò al

Festival Nuova Umanità

presso VILLAGE ALESSANDRIA
San Salvatore Monferrato, AL
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Forwarded from Stefano Re - I Video
Sam Altman, CEO di OpenAI.

"Tra dieci anni, vivrete nel massimo comfort, ma non avrete alcuna libertà, non avrete alcuna autonomia. La AI vi fornirà ogni bene materiale, ma vivrete per servirla. Sarà un perfetto Stato di Sorveglianza."
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Ah, sì: la difterite e il suo vaccino.
Utilissimo, eh.
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Periodicamente riemerge la questione sul legame da tra vaccinazioni e autismo, e inevitabilmente arriva sempre un asino a ripetere scemenze sul Dr. Wakefield.

Grazie a Massimo Mazzucco per aver realizzato un importante e chiarificatore documentario, da cui questo estratto sul caso Wakefield. Non mancate di farlo vedere a chi oggi, anche grazie alle legnate prese con la truffa Covid, sta iniziando ad aprire gli occhi.

https://t.me/StefanoRe_Video/80
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Questo pesa.

Revisione studio su 1,2 milioni di bambini svedesi vaccinati.
Articolo pubblicato e sottoposto a revisione paritaria nel 2026.

«I disturbi del neurosviluppo, come la sindrome di Asperger (ora disturbo dello spettro autistico di livello 1), altri disturbi pervasivi dello sviluppo, il disturbo autistico e il disturbo dello spettro autistico, risultano tutti statisticamente significativamente associati a una dose cumulativa più elevata di alluminio derivato dai vaccini.»
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Neurodevelopmental Disorder Associated with AluminumAdsorbed Vaccines: Reanalysis of Data from a Danish Nationwide Cohort Study

Karl Jablonowski, PhD; Brian Hooker, PhD

Integrative Medicine • Vol. 25, No. 4 • August 2026

» https://innovisionhm.com/journalslibrary/imcj/pdfarticles/25-131.pdf
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Il 30 Agosto al Festival della Nuova Umanità ad Alessandria parlerò del percorso che le persone che si sono stufate della civiltà occidentale in cui sono nati e cresciuti possono se vogliono intraprendere per..
Stefano Re, sarà con noi al  Festival della Nuova Umanità® con una conferenza dal titolo:
IL GRANDE BIVIO.

📌 29-30 Agosto presso il Village, San Salvatore (Alessandria)! Apertura cancelli Sabato ore 10:00.

Questi momenti di ritrovo sono importanti per promuovere una cultura di libera informazione, ed evitare la caccia alle streghe come avvenuto dopo la morte della bimba per difterite, abbiamo parlato di questo e molto altro insieme a Riccardo Rocchesso e Paolo Borgognone a 100 giorni da leoni.

🙏🏻 Fai la tua parte e aiutaci a condividere per promuovere la partecipazione, l'ingresso è libero!

👉🏻 Info e programma completo su www.festivalnuovaumanita.com

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😎11
Dal 2011 l'Unione Europea ha preteso:
☑️ 105 volte di alzare l’età pensionabile.
☑️ 63 volte di tagliare la sanità.
☑️ 50 volte di fermare la crescita dei salari.

Successoni indiscutibili proprio, che tutto l'universo ci invidia di sicuro.
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