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Un po' come quando devi imbarcarti sull'aereo con le compagnie low cost. Il booster come il priority boarding. Che pagliacci schifosi 🤡

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Forwarded from Avv. Mauro Sandri (Mauro Sandri)
IL DIRITTO NON MUORE: SI IMPONE SE E’ PROVATO

Una delle prime cause in cui svolsi temi di politica giuridica e non solo tecnico-giuridici, fu quella contro la "presunzione muciana". All’epoca, solo pochi decenni fa, il patrimonio della moglie di un imprenditore era ritenuto dalla legge,
"presuntivamente", di proprietà del marito. Un aberrante residuato del passato, quando le donne non lavoravano fuori di casa, se non sporadicamente, che, tuttavia, persisteva, perché “lo diceva la legge”. Svolsi in primo grado, ed ancora più in appello, una ricostruzione storica del rapporto tra donna e lavoro a cui abbinai la valutazione del mutamento legislativo e di costume. Il tribunale e la Corte di appello mi opposero che “lo diceva la legge”. La Cassazione cancellò quella norma. Le femministe non mi ringraziarono, perché non capirono la valenza rivoluzionaria di quella sentenza, che segnava una accelerazione della battaglia per la parità dei diritti ben più rilevante del loro girovagare per le strade urlando qualche slogan ad effetto.
Il diritto ha sempre richiesto fatica, tanta fatica per essere riconosciuto, e muore solo se si rinuncia a farlo valere. Ho il massimo rispetto per chi non vuole più combattere e si ferma a lato sconfortato, perché ritiene che tutto sia finito. Rimangono coloro che ritengono di possedere ancora potenti armi giuridiche per arrivare fino in fondo all’accertamento della verità e, quindi, che hanno compreso, proprio dalla lettura di una sentenza apparentemente negativa, quale sia la debolezza dell'avversario e dove sia necessario raddoppiare gli sforzi. Rimangono coloro che sono consapevoli che vincere questa partita avrà un "effetto alone" ben più dirompente di quello che potrà dispiegare sulla problematica contingente.
Forwarded from Avv. Mauro Sandri (Mauro Sandri)
GLI ERRORI DI FATTO DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE: CONSEGUENZE

Non era mai accaduto, nella storia della Repubblica, che più di una sentenza della Corte Costituzionale fosse fondata su plurimi, determinanti, macroscopici errori di fatto spintisi sino al travisamento della realtà epidemiologica.
Per evitare questo devastante esito avevo richiesto espressamente alla Corte che si munisse di un consulente tecnico che l’affiancasse nella valutazione delle complesse problematiche medico-scientifiche che era chiamata a decidere.
Mi ero allarmato dopo la lettura di altra sentenza della stessa Corte nella quale era esplicitata l’abnorme confusione scientifica tra agente virale e malattia.
Tale errore attestava l’ irrimediabile deficit di cognizioni specifiche che zavorrava i componenti della Corte, circostanza che comprometteva il fondamento di qualsivoglia loro pronuncia in materia di sars cov2-covid 19 e vaccini.
Pubblico, per la prima volta, il documento scritto, depositato in Corte, in cui evidenziavo le criticità medico-scientifiche che avrebbero dovuto essere approfondite prima di licenziare una qualsivoglia sentenza inerente l’ equilibrio tra interessi contrapposti, ex art. 32 Cost.
Pur potendo esercitare la prerogativa di giudicare con piena consapevolezza della realtà dei fatti, la Corte ha scelto di assumersi la responsabilità di astenersi dal verificare la veridicità delle fonti che ha richiamato.
Se non sono veri i fatti, non è corretto il diritto che a quei fatti è ritenuto applicabile.
Le sentenze della Corte delle Leggi, anche in materia di lesione di diritti fondamentali, sono inappellabili e non revocabili.
In questa fattispecie il travisamento della realtà perviene a violare i fondamenti dello Stato di Diritto, perchè si ledono diritti fondamentali utilizzando dati statistici menzogneri, come tali accertabili con l'ordinaria diligenza, conseguenza che deve determinare la riscrittura dei contenuti di quelle sentenze.