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Forwarded from Giubbe Rosse
MAURIZIO FEDERICO (ISS): “VACCINI COVID PROVOCANO REAZIONI AVVERSE E NON SI CONOSCONO EFFETTI A MEDIO-LUNGO TERMINE”
Maurizio Federico, responsabile del Centro nazionale per la Salute globale dell’Istituto Superiore di Sanità, ha dichiarato in un’intervista esclusiva a Il Giornale d’Italia: “Fondamentale studiare reazioni avverse da vaccini Covid-19, dalle miocarditi alle ricadute tumorali, perché veicolano grande quantità di proteina Spike dai potenziali effetti dannosi. Ho inoltrato la richiesta al sottosegretario Gemmato. Tachipirna, vigile attesa e assenza di autopsie hanno contribuito ai decessi”. (Fonte: Il Giornale d'Italia)

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Forwarded from ilFACCOquotidiano (Leonardo Evaso Facco)
MA COME GLIELO DEVONO DIRE AI COVIDIOTI, ai FARMACOglioni, ai nazicom col dito nel culo?
https://twitter.com/fuoridalcorotv/status/1638299952433582080?s=20
Forwarded from Martina Pastorelli
Chissà se con quello che sta saltando fuori dalle chat fra i responsabili di AIFA CTS ISS Ministero e compagnia cantante, la Corte Costituzionale riscriverebbe la frase sulle “risultanze scientifiche disponibili” per motivare la sentenza sull’obbligo vaccinale anti COVID19….?
Forwarded from Canale in chiusura (Laura Mana)
SILLOGISMO MATTUTINO

In queste ultime ore è emerso in modo evidente che «I fragili rientravano nelle popolazioni non studiate» e che Magrini fece rimuovere da un report la frase «la probabilità di decesso in un anziano vaccinato è elevata».
Dunque il farmaco venne somministrato ai soggetti fragili come farmaco off label non autorizzato: lo sapevano tutti!
In data 6.01.2021 veniva pubblicato il dl n.1/2021 che modificava la raccolta del consenso informato per le persone incapaci presenti nelle RSA. Tale consenso sarebbe stato reso dal tutore, se non reperibile dal direttore sanitario o dal responsabile medico di struttura. Soggetti ai quali veniva detto che il farmaco salvava i fragili! https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6715361.pdf
Dunque premesso che si sapeva che il farmaco non era testato sugli anziani
Premesso che era elevato il rischio di decesso per gli anziani
Perché forzare la normativa sul consenso informato nelle RSA?

Credo di poter parlare di CRIMINE DI STATO a lá carte
Forwarded from Difendersi Ora - Avv. Fusillo (Alessandro Fusillo)
ANCORA SULLE MULTE OVER 50
Sta facendo il giro della rete una sentenza di annullamento di un avviso di addebito del Giudice di Pace di Velletri. 
Le sentenze hanno effetto solo per le parti del processo. Pertanto, la sentenza di Velletri riguarda solo il ricorrente e l’avviso di addebito impugnato. Chi ha affermato che “crolla tutto” dĂ  un’informazione errata. 
Ora, anche se qualsiasi annullamento delle indegne multe ai non vaccinati sia da salutare con favore, la sentenza di Velletri appare alquanto confusa. La motivazione si limita ad un solo punto e cioè che AdER non sarebbe competente ad irrogare la sanzione perchĂ© la competenza apparterrebbe al Ministero della Salute. La terminologia è impropria (la sentenza parla di legittimazione attiva mentre si tratta di competenza) e la tesi sostenuta dal giudice di pace è errata. 
Vediamo perchĂ©. L’art. 4 sexies, comma 3, del DL 44/2021 dice testualmente che “l'irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione”. Non è vero, quindi, che AdER sia incompetente e, comunque, la questione delle multe riguarda un tema di principio, l’autodeterminazione sanitaria, non un problema burocratico di suddivisione di competenze. 
Taluni hanno affermato che la sentenza confermerebbe la correttezza dell’applicazione del rito delle opposizioni a sanzione amministrativa. Anche questo è errato. La sentenza non dice nulla perchĂ© il giudice non si è posto il problema. Se avesse fatto qualche ricerca avrebbe constatato che l’art. 4 sexies, comma 6 espressamente prevede che AdER “provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 689/1981, mediante la notifica di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.” “In deroga” significa che non si applica la legge 689/1981 e il procedimento di opposizione a sanzione amministrativa. Pertanto, non si applica nemmeno il termine di trenta giorni per l’impugnazione delle sanzioni amministrative, come è evidente dal testo degli avvisi di addebito che di questo termine non fanno menzione.  
I giudici di pace, che sono migliaia, decideranno ogni volta sulla base della loro individuale sensibilitĂ  e cultura giuridica. Ad oggi gli annullamenti che ci sono stati non entrano nel merito dell’aggressione dello stato all’integritĂ  corporale dei cittadini e del principio di autodeterminazione sanitaria. Questa è la partita che si sta giocando. Mentre si fa un gran parlare della modesta sentenza del giudice di pace di Velletri sta passando sotto silenzio una sentenza del Tribunale di Napoli che ha demolito le sentenze della Consulta dichiarando illegittimo l’obbligo di vaccinazione dei militari. 
L’impugnazione degli avvisi di addebito prima del 1° luglio 2023 è un’iniziativa inutile. Anzitutto le sentenze sono appellabili – e in appello non ci si potrà difendere da soli, ma sarà necessaria l’assistenza di un avvocato –, per cui occorre vedere se AdER ricorrerà in appello. In secondo luogo, le multe sono sospese, non c’è rischio di esecuzione forzata e gli avvisi di addebito non vanno pagati. Inoltre, qualunque causa è connessa al rischio di perderla e di condanna alle spese per cui prima di assumersi il pericolo di una causa è bisogna essere certi che si tratti di un’iniziativa necessaria. Io non penso sia corretto consigliare alle persone di rischiare inutilmente. Ad oggi è meglio attendere e verificare se il governo manterrà la promessa di annullare le multe. Se non lo farà ci sarà tempo per impugnare gli avvisi di addebito. Infatti, molti giudici di pace stanno rinviando le cause a dopo il 30 giugno per verificare se l’annullamento definitivo sarà stato attuato per legge. Quando e se arriverà il momento, metterò a disposizione di tutti gratuitamente i modelli di impugnazione e le istruzioni necessarie per impugnare gli avvisi di addebito.