Forwarded from PippoCamminaDritto
https://t.me/Avv_Mauro_Sandri_MODULI/622
👉La prima è rappresentata dall’assenza, fuori da una specifica previsione legislativa, di un potere del datore di lavoro privato di imporre al proprio dipendente un trattamento sanitario a pena della perdita sostanziale (seppur temporanea) del posto di lavoro.
👉La seconda è rappresentata dalla violazione del cd obbligo di ricollocamento (cd repêchage). Trattasi di un obbligo riconosciuto in via generale in ambito giuslavoristico, che importa la necessità per il datore di lavoro di provare l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o, in mancanza, di livello inferiore, con il mantenimento del medesimo trattamento economico (si veda, ex pluris, Sezioni Unite sent. n. 7755/1998).
👉Il Giudice ha colto i due aspetti fondamentali della problematica, che devono essere strenuamente difesi.
Il primo è dato dalla perimetrazione dei poteri datoriali, i quali non possono in alcun modo includere quello di imporre unilateralmente un trattamento sanitario a un dipendente in assenza di uno specifico obbligo di legge
👉Il secondo è dato dalla natura sostanziale delle norme procedurali poste dall’art. 4 del D.L. n. 44/2021. Esse, infatti, costituiscono uno strumento di tutela dell’operatore sanitario e intervengono su più aspetti della problematica, fra il diritto alla riservatezza dei dati personali, al contraddittorio procedimentale, alla possibilità di produrre documentazione atta ad ottenere l’esenzione dell’obbligo vaccinale.
https://t.me/PippoCamminaDritto/837
👉La prima è rappresentata dall’assenza, fuori da una specifica previsione legislativa, di un potere del datore di lavoro privato di imporre al proprio dipendente un trattamento sanitario a pena della perdita sostanziale (seppur temporanea) del posto di lavoro.
👉La seconda è rappresentata dalla violazione del cd obbligo di ricollocamento (cd repêchage). Trattasi di un obbligo riconosciuto in via generale in ambito giuslavoristico, che importa la necessità per il datore di lavoro di provare l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o, in mancanza, di livello inferiore, con il mantenimento del medesimo trattamento economico (si veda, ex pluris, Sezioni Unite sent. n. 7755/1998).
👉Il Giudice ha colto i due aspetti fondamentali della problematica, che devono essere strenuamente difesi.
Il primo è dato dalla perimetrazione dei poteri datoriali, i quali non possono in alcun modo includere quello di imporre unilateralmente un trattamento sanitario a un dipendente in assenza di uno specifico obbligo di legge
👉Il secondo è dato dalla natura sostanziale delle norme procedurali poste dall’art. 4 del D.L. n. 44/2021. Esse, infatti, costituiscono uno strumento di tutela dell’operatore sanitario e intervengono su più aspetti della problematica, fra il diritto alla riservatezza dei dati personali, al contraddittorio procedimentale, alla possibilità di produrre documentazione atta ad ottenere l’esenzione dell’obbligo vaccinale.
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Avv. Mauro Sandri
https://www.databaseitalia.it/i-datori-di-lavoro-non-possono-sospendere-senza-stipendio-gli-operatori-sanitari-e-se-lo-fanno-devono-pagare-anche-gli-arretrati/ …