[Si stanno cagando sotto]
Gli operatori di polizia e i militari debbono conoscere le sottonotate leggi e decreti, al fine di evitare di violare l’art. 28 della Costituzione che sancisce: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.
1. DALLA GAZZETTA UFFICIALE LEGGE 22 MAGGIO 1975, N. 152, ART. 5:
“E’ vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l’impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona”.
2. DECRETO LEGGE 155 DEL 2005 CHE PROIBISCE DI CIRCOLARE IN LUOGHI PUBBLICI CON IL VISO COPERTO:
Le misure antiterrorismo del citato decreto legge 155 del 2005 rendono più severa la legge n. 152 del 1975, che proibisce di circolare in luoghi pubblici con il viso coperto: la pena passa da 6 mesi o un anno di reclusione a 2 anni di reclusione e l’ammenda da 1000 a 2000 euro.
3. ART. 16 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
Ogni cittadino può circolare o soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica o di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
• SI FA PRESENTE CHE I DPCM EMANATI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI sono atti amministrativi provvisori che non hanno forza di legge e devono essere convertiti in legge entro 60 giorni e che tuttavia non possono annullare o sostituire le leggi in vigore o porsi contro la costituzione della repubblica italiana o contro i trattati internazionali.
• Difatti il DPCM si pone in una posizione gerarchica di livello inferiore rispetto alla Costituzione ed alle Leggi, come previsto dalla gerarchia delle Fonti del Diritto.
• La gerarchia delle fonti, nel diritto, sancisce che una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore.
SI FA NOTARE INOLTRE CHE I DPCM IN MATERIA DI SANITA’ POSSONO ESSERE APPLICATI SOLO IN CASO DI PANDEMIA, evento che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ancora non ha dichiarato con atto ufficiale.
SECONDO LE CITATE LEGGI, GLI UFFICIALI E AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA, NELL’ATTO DI EMETTERE UN VERBALE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI SPROVVISTI DI MASCHERINA, COMMETTONO I SEGUENTI REATI:
1 istigazione a commettere delitti, art. 414 del cpp: ”chiunque pubblicamente istiga a commetere uno o piu’ reati e’ punito, per il solo fatto dell’istigazione, fino a un anno di carcere oppure con la multa di 206,00 euro se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni”;
2 violenza privata art. 610 cpp: “chiunque con violenza o minaccia constringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e’ punito con la reclusione fino a 4 anni.
3 procurato allarme art. 658;
4 abuso di autorita’ art. 608 cpp;
5 attentato ai diritti politici del cittadino art. 294 cpp.
CARI OPERATORI Di POLIZIA
considerato quanto detto sopra, visto l’ art. 28 della costituzione della repubblica italiana, con la vostra azione di verbalizzare e contestare il mancato uso della mascherina, voi potreste essere perseguiti individualmente sia penalmente e civilmente e condannati a risarcimento dei danni fino a 15.000 euro piu’ spese legali per il processo.
a conferma di quanto detto esistono gia’ sentenze di giudici di pace che hanno annnullato i vostri verbali (sentenza del 29.07.2020 del giudice di pace di Frosinone)
👇👇👇
http://www.sindacatosupu.it/volantino-a-tutela-degli-operatori-di-polizia-e-dei-militari/
Gli operatori di polizia e i militari debbono conoscere le sottonotate leggi e decreti, al fine di evitare di violare l’art. 28 della Costituzione che sancisce: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.
1. DALLA GAZZETTA UFFICIALE LEGGE 22 MAGGIO 1975, N. 152, ART. 5:
“E’ vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l’impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona”.
2. DECRETO LEGGE 155 DEL 2005 CHE PROIBISCE DI CIRCOLARE IN LUOGHI PUBBLICI CON IL VISO COPERTO:
Le misure antiterrorismo del citato decreto legge 155 del 2005 rendono più severa la legge n. 152 del 1975, che proibisce di circolare in luoghi pubblici con il viso coperto: la pena passa da 6 mesi o un anno di reclusione a 2 anni di reclusione e l’ammenda da 1000 a 2000 euro.
3. ART. 16 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
Ogni cittadino può circolare o soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica o di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
• SI FA PRESENTE CHE I DPCM EMANATI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI sono atti amministrativi provvisori che non hanno forza di legge e devono essere convertiti in legge entro 60 giorni e che tuttavia non possono annullare o sostituire le leggi in vigore o porsi contro la costituzione della repubblica italiana o contro i trattati internazionali.
• Difatti il DPCM si pone in una posizione gerarchica di livello inferiore rispetto alla Costituzione ed alle Leggi, come previsto dalla gerarchia delle Fonti del Diritto.
• La gerarchia delle fonti, nel diritto, sancisce che una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore.
SI FA NOTARE INOLTRE CHE I DPCM IN MATERIA DI SANITA’ POSSONO ESSERE APPLICATI SOLO IN CASO DI PANDEMIA, evento che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ancora non ha dichiarato con atto ufficiale.
SECONDO LE CITATE LEGGI, GLI UFFICIALI E AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA, NELL’ATTO DI EMETTERE UN VERBALE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI SPROVVISTI DI MASCHERINA, COMMETTONO I SEGUENTI REATI:
1 istigazione a commettere delitti, art. 414 del cpp: ”chiunque pubblicamente istiga a commetere uno o piu’ reati e’ punito, per il solo fatto dell’istigazione, fino a un anno di carcere oppure con la multa di 206,00 euro se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni”;
2 violenza privata art. 610 cpp: “chiunque con violenza o minaccia constringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e’ punito con la reclusione fino a 4 anni.
3 procurato allarme art. 658;
4 abuso di autorita’ art. 608 cpp;
5 attentato ai diritti politici del cittadino art. 294 cpp.
CARI OPERATORI Di POLIZIA
considerato quanto detto sopra, visto l’ art. 28 della costituzione della repubblica italiana, con la vostra azione di verbalizzare e contestare il mancato uso della mascherina, voi potreste essere perseguiti individualmente sia penalmente e civilmente e condannati a risarcimento dei danni fino a 15.000 euro piu’ spese legali per il processo.
a conferma di quanto detto esistono gia’ sentenze di giudici di pace che hanno annnullato i vostri verbali (sentenza del 29.07.2020 del giudice di pace di Frosinone)
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VIDEO | Sono entrati in casa di chi, tramite segnalazione, è sospettato di fare una festa (volume alto della musica). Pazzia pura e dittatura fascista
Vi ricordate quando Mario Monti a gennaio 2021 sul Corriere della Sera dichiarò che bisognava “porsi con urgenza il problema di quanto abbia senso continuare a ristorare con debito le perdite subite a causa del lockdown, quando per molte attività sarebbe meglio che lo Stato favorisse la ristrutturazione o la chiusura”.
In realtà questa idea perversa è frutto di un report del 2020 del potente, oligarchico ed esclusivo Gruppo dei 30. Quello formato dai 30 banchieri più potenti al mondo. In questo report dal titolo “Rilancio e ristrutturazione del settore aziendale post-covid” c’è un capitolo che si intitola “Le scelte difficili per i Governi”.
Andiamo allora a leggere quali sarebbero queste scelte difficili: riduzione di quello che loro definiscono l’ampio sostegno che c’è stato finora per le imprese e la necessità di spostare le risorse verso misure mirate a salvare le imprese ritenute strategiche nel post-pandemia.
Il concetto espresso è molto semplice: bisogna salvare le banche e il sistema finanziario dalle possibili insolvenze di cittadini e aziende. Quindi che soluzioni propongono questi grandi banchieri? Propongono di limitare gli aiuti solo alle aziende strategiche e utili nel post pandemia, per le altre conviene indurre il fallimento. Capito?
Esattamente come aveva detto Monti.
‘Va bene – direte voi – ma che ci frega, tanto queste cose le hanno scritte nel Gruppo dei 30 a Washington, per noi decide il Governo italiano’. Bene, chi ha redatto quel report nel 2020 è ora il Presidente del Consiglio in Italia.
(Francesco Amodeo)
In realtà questa idea perversa è frutto di un report del 2020 del potente, oligarchico ed esclusivo Gruppo dei 30. Quello formato dai 30 banchieri più potenti al mondo. In questo report dal titolo “Rilancio e ristrutturazione del settore aziendale post-covid” c’è un capitolo che si intitola “Le scelte difficili per i Governi”.
Andiamo allora a leggere quali sarebbero queste scelte difficili: riduzione di quello che loro definiscono l’ampio sostegno che c’è stato finora per le imprese e la necessità di spostare le risorse verso misure mirate a salvare le imprese ritenute strategiche nel post-pandemia.
Il concetto espresso è molto semplice: bisogna salvare le banche e il sistema finanziario dalle possibili insolvenze di cittadini e aziende. Quindi che soluzioni propongono questi grandi banchieri? Propongono di limitare gli aiuti solo alle aziende strategiche e utili nel post pandemia, per le altre conviene indurre il fallimento. Capito?
Esattamente come aveva detto Monti.
‘Va bene – direte voi – ma che ci frega, tanto queste cose le hanno scritte nel Gruppo dei 30 a Washington, per noi decide il Governo italiano’. Bene, chi ha redatto quel report nel 2020 è ora il Presidente del Consiglio in Italia.
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VIDEO | Ormai anche i media tradizionali sbattono in faccia alla gente la verità sui vaccini
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VIDEO | Quando la Rai si occupava di inchieste sui crimini commessi dalla Pfizer in Nigeria
Villa da 13 vani, mutuo di 20 anni
https://www.iltempo.it/politica/2021/04/06/news/mario-draghi-super-mutuo-ventennale-villa-brenta-condizioni-banca-passadore-maria-serenella-cappello-franco-bechis-26791046/?fbclid=IwAR1U0ocRrL1xTTD9dC-zEdIXn2FMiB5pyVNx9jnHu3V7qRrAbMNz4Jx8qP8
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www.iltempo.it
Il super-mutuo concesso a Draghi: restituirà fino a 93 anni
C’è qualcuno in una banca italiana che avrebbe mai potuto rifiutare un mutuo casa a un signore che ha guidato prima la Banca di Italia e ...
Sale la tensione fuori da Montecitorio https://www.facebook.com/ioapro1501/videos/483621699660576/
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VIDEO | Poco importa dove e perché sia accaduto. I cittadini dentro il pub, in massa, gridano ai poliziotti Get Out (andate fuori, andatevene) per difendere una mamma che volevano multare. È questo l'impegno civico che vorremmo vedere anche in Italia!
(Contributo di Jojo. Zidi)
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Seguite cosa sta accadendo fuori da Montecitorio!
https://www.facebook.com/agenziagtw/videos/856079468582721/
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VIDEO | #IOAPRO Un mare di gente in protesta davanti al Parlamento
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VIDEO | Tensione e scontri a Roma a Montecitorio tra polizia e manifestanti #ioapro
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VIDEO | Altre immagini sugli scontri a Roma #ioapro
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VIDEO | Roma, botte da orbi davanti a Piazza Montecitorio #Ioapro