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Kerry Chant, Chief Health Officer del NSW australiano, raccomanda "invece di fare acquisti natalizi, acquistate tutti un booster Covid online. Questo è il regalo migliore ed emozionante che si possa fare".
Ma come avevamo fatto a non pensarci?
Forwarded from Paolo Bellavite
Forwarded from Dèmos
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I Vigili del Fuoco in sit in a Napoli:"Basta ricatti di stato"

Circa il 25% del corpo dei vigili del fuoco dal 15 dicembre non potrà lavorare perchè senza #greenpass. A Napoli, nei pressi della sede RAI a Fuorigrotta, i vigili del fuoco hanno avviato uno sciopero della fame e un sit in a partire dal 10 dicembre chiedendo di metter la parola fine a questi ricatti anticostituzionali

Ubaldo Passiatore ha ascoltato Antonino Musco, segretario nazionale di FISI Vigili del Fuoco.
MESSAGGIO IMPORTANTE. In merito a quanto disposto dalla recente Circolare del Ministero dell'Interno-Dipartimento Pubblica Sicurezza, firmata dal Capo della Polizia, relativamente ai "destinatari dell'invito formale" ad effettuare la vaccinazione, osservo quanto segue. Al punto 4) della predetta circolare, si fa riferimento a talune categorie di dipendenti (individuate a seguito di confronto con organizzazioni sindacali) per le quali non sussistono i presupposti dell'obbligo vaccinale e, dunque, l'invito formale del dirigente, sempre secondo la circolare, potra'essere inoltrato al venire meno della causa di temporanea esclusione. A tali categorie apparterrebbero i lavoratori collocati in posizioni giuridiche di sospensione del rapporto di lavoro, come elencate nella tabella 1 allegata alla medesima circolare. In tale tabella si elencano una serie di istituti per i quali varrebbe l'obbligo vaccinale e, dunque, sarebbe legittimo l'invio della lettera di invito formale (es. Congedo ordinario, congedo straordinario, congedo per malattia, permessi e congedo x legge 104 etc.) ed altri istituti per i quali non vale l'obbligo vaccinale e, quindi, la lettera formale di invito non puo'essere inviata (es. Congedo per maternita'o paternita', aspettativa per motivi familiari, aspettativa per infermita' etc.). Ebbene, ritengo che tale differenziazione sia da ritenersi oltremodo illegittima ed ingiustificata. Difatti, anzitutto, occorre premettere che il D.L. 172/21 nulla dice riguardo a tale differenziazione che, dunque, e', senza dubbio, arbitraria. D'altronde, l'art. 2 del D. L. 172/21, introducendo l'art. 4 ter al D. L. 44/2021 e stabilendo l'obbligo vaccinale per il personale della polizia, della scuola, della difesa e del soccorso pubblico ha disposto, chiaramente, che:"la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo SVOLGIMENTO dell'attivita'lavorativa dei soggetti obbligati". Quindi l'adempimento all' obbligo e'richiesto unicamente ai dipendenti che SVOLGONO l'attivita'lavorativa (dunque a chi e'regolarmente in servizio). Ebbene, a mio parere, tutti gli istituti di cui alla tabella della circolare non sono compatibili con lo svolgimento dell'atttivita' lavorativa! Es. chi si trova in malattia non svolge alcuna attivita'lavorativa e, dunque, vi e' una sospensione, di fatto (seppur temporanea) del rapporto di lavoro. Ritengo, pertanto, che a chiunque si trovi, per le piu'svariate motivazioni, fuori servizio, non possa essere richiesto l'adempimento all'obbligo vaccinale e, quindi, non potra' essere inviata alcuna lettera di invito alla vaccinazione. Nel caso in cui cio'dovesse accadere, e'vivamente consigliabile di riscontrare e contestare la lettera di invito, evidenziandone l'illegittimita', dovendosi rinviare, necessariamente, alla data del rientro del dipendente, l'inizio del procedimento di verifica di adempimento all'obbligo vaccinale ed il dirigente di turno dovra'farsene una ragione. Tra l'altro, la Circolare, come sapete, non e'una fonte di diritto e non crea diritti, e'un atto interno e deve limitarsi a fornire istruzioni operative agli uffici in caso di novita'legislative, come nel caso di specie. In questa occasione, pero', la circolare del Ministero dell' Interno ha forzato oltremodo il dato letterale del D. L., traendo alcune conclusioni ed elencando casistiche di inclusione e/o esclusione dell'obbligo vaccinale che, in realta', il dato letterale della legge non consente. E'stata fornita, dunque, una interpretazione ingiustificatamente estensiva del D. L. riguardo all'applicabilita'del procedimento di verifica dell'obbligo vaccinale a casi ed istituti che, per loro natura, non possono essere soggetti ad alcun obbligo. Pertanto, ritengo che oltre alla diffida immediata, anche in una eventuale opposizione in giudizio da rivolgersi contro la successiva sospensione, potrebbe essere eccepito il mancato rispetto della procedura di verifica e, quindi, potrebbe richiedersi al giudice l'immediata disapplicazione della circolare che non e'vincolante, avendo interpretato in modo difforme il significato del
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DL., discostandosi dalla sua interpretazione autentica!
Il 70%
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Forwarded from C.Li.Va. Toscana
Mentitori seriali.

Si chiama FALLIMENTO VACCINALE.

Lo ripetiamo: questi vaccini NON sono efficaci, NON impediscono i contagi e hanno una durata incerta.

Chi continua a sponsorizzare greenpass, super greenpass e obblighi vaccinali giustificando la salute pubblica dovrebbe avere il pudore di DIMETTERSI.

Staff C.Li.Va. Toscana
T.me/clivatoscana