In data odierna, Il Tribunale di Padova in funzione di Giudice del lavoro, ha rinviato gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sulla questione di legittimità per contrasto con il diritto dell’Unione, dell’obbligo vaccinale sancito dall’articolo 4, d.l. 44/2021, nella sua formulazione ante sostituzione introdotta dal d.l. 172/2021, sotto diversi profili – tra i quali, in particolare, la violazione del divieto di discriminazione sancito dal regolamento 953/2021 e del principio di proporzionalità – nonché sulla persistenza della validità dell’autorizzazione all’immissione in commercio degli attuali vaccini anticovid19, anche in considerazione – tra le altre – della disponibilità di cure alternative e dei potenziali effetti avversi della vaccinazione.
Riporto le testuali conclusioni del provvedimento:
“visti l’art. 267 TFUE e l’art. 19, par. 3, lett. b, TUE,
presenta alla eccellentissima Corte di Giustizia dell’Unione Europea domanda di pronuncia pregiudiziale, chiedendo che risponda ai seguenti quesiti:
1. “Dica la Corte di Giustizia se le autorizzazioni condizionate della Commissione, emesse su parere favorevole dell’EMA, relative ai vaccini oggi in commercio, possano essere considerate ancora valide, ai sensi dell’art. 4 del Reg. n. 507/2006, alla luce del fatto che, in più Stati membri (ad esempio in Italia, approvazione AIFA del protocollo di cura con anticorpi monoclonali e/o antivirali), sono state approvare cure alternative al COVID SARS 2 efficaci e in thesi meno pericolose per la salute della persona, e ciò anche alla luce degli artt. 3 e 35 della Carta di Nizza”;
2. “Dica la Corte di Giustizia se, nel caso di sanitari per i quali la legge dello Stato membro abbia imposto il vaccino obbligatorio, i vaccini approvati dalla Commissione in forma condizionata ai sensi e agli effetti del Regolamento n. 507/2006, possano essere utilizzati al fine della vaccinazione obbligatoria anche qualora i sanitari in parola siano già stati contagiati e quindi abbiano già raggiunto una immunizzazione naturale e possano quindi chiedere una deroga dall’obbligo”;
3. “Dica la Corte di Giustizia se, nel caso di sanitari per i quali la legge dello Stato membro abbia imposto il vaccino obbligatorio, i vaccini approvati dalla Commissione in forma condizionata ai sensi e agli effetti del Regolamento n. 507/2006, possano essere utilizzati al fine della vaccinazione obbligatoria senza procedimentalizzazione alcuna con finalità cautelativa o se, in considerazione della condizionalità dell’autorizzazione, i sanitari medesimi possano opporsi all’inoculazione, quanto meno fintantoché l’autorità sanitaria deputata abbia escluso in concreto, e con ragionevole sicurezza, da un lato, che non vi siano controindicazioni in tal senso, dall’altro, che i benefici che ne derivano siano superiori a quelli derivanti da altri farmaci oggi a disposizione. Chiarisca la Corte se in tal caso, le autorità sanitarie deputate debbano procedere nel rispetto dell’art. 41 della Carta di Nizza”;
4. “Dica la Corte di giustizia se, nel caso del vaccino autorizzato dalla Commissione in forma condizionata, l’eventuale non assoggettamento al medesimo da parte del personale medico sanitario nei cui confronti la legge dello Stato impone obbligatoriamente il vaccino, possa comportare automaticamente la sospensione dal posto di lavoro senza retribuzione o se si debba prevedere una gradualità delle misure sanzionatorie in ossequio al principio fondamentale di proporzionalità”;
5. “Dica la Corte di Giustizia se laddove il diritto nazionale consenta forme di dépeçage, la verifica della possibilità di utilizzazione in forma alternativa del lavoratore, debba avvenire nel rispetto del contraddittorio ai sensi e agli effetti dell’art. 41 della Carta di Nizza, con conseguente diritto al risarcimento del danno nel caso in cui ciò non sia avvenuto”;
Riporto le testuali conclusioni del provvedimento:
“visti l’art. 267 TFUE e l’art. 19, par. 3, lett. b, TUE,
presenta alla eccellentissima Corte di Giustizia dell’Unione Europea domanda di pronuncia pregiudiziale, chiedendo che risponda ai seguenti quesiti:
1. “Dica la Corte di Giustizia se le autorizzazioni condizionate della Commissione, emesse su parere favorevole dell’EMA, relative ai vaccini oggi in commercio, possano essere considerate ancora valide, ai sensi dell’art. 4 del Reg. n. 507/2006, alla luce del fatto che, in più Stati membri (ad esempio in Italia, approvazione AIFA del protocollo di cura con anticorpi monoclonali e/o antivirali), sono state approvare cure alternative al COVID SARS 2 efficaci e in thesi meno pericolose per la salute della persona, e ciò anche alla luce degli artt. 3 e 35 della Carta di Nizza”;
2. “Dica la Corte di Giustizia se, nel caso di sanitari per i quali la legge dello Stato membro abbia imposto il vaccino obbligatorio, i vaccini approvati dalla Commissione in forma condizionata ai sensi e agli effetti del Regolamento n. 507/2006, possano essere utilizzati al fine della vaccinazione obbligatoria anche qualora i sanitari in parola siano già stati contagiati e quindi abbiano già raggiunto una immunizzazione naturale e possano quindi chiedere una deroga dall’obbligo”;
3. “Dica la Corte di Giustizia se, nel caso di sanitari per i quali la legge dello Stato membro abbia imposto il vaccino obbligatorio, i vaccini approvati dalla Commissione in forma condizionata ai sensi e agli effetti del Regolamento n. 507/2006, possano essere utilizzati al fine della vaccinazione obbligatoria senza procedimentalizzazione alcuna con finalità cautelativa o se, in considerazione della condizionalità dell’autorizzazione, i sanitari medesimi possano opporsi all’inoculazione, quanto meno fintantoché l’autorità sanitaria deputata abbia escluso in concreto, e con ragionevole sicurezza, da un lato, che non vi siano controindicazioni in tal senso, dall’altro, che i benefici che ne derivano siano superiori a quelli derivanti da altri farmaci oggi a disposizione. Chiarisca la Corte se in tal caso, le autorità sanitarie deputate debbano procedere nel rispetto dell’art. 41 della Carta di Nizza”;
4. “Dica la Corte di giustizia se, nel caso del vaccino autorizzato dalla Commissione in forma condizionata, l’eventuale non assoggettamento al medesimo da parte del personale medico sanitario nei cui confronti la legge dello Stato impone obbligatoriamente il vaccino, possa comportare automaticamente la sospensione dal posto di lavoro senza retribuzione o se si debba prevedere una gradualità delle misure sanzionatorie in ossequio al principio fondamentale di proporzionalità”;
5. “Dica la Corte di Giustizia se laddove il diritto nazionale consenta forme di dépeçage, la verifica della possibilità di utilizzazione in forma alternativa del lavoratore, debba avvenire nel rispetto del contraddittorio ai sensi e agli effetti dell’art. 41 della Carta di Nizza, con conseguente diritto al risarcimento del danno nel caso in cui ciò non sia avvenuto”;
6. “Dica la Corte se sia compatibile con il Regolamento n. 953 del 2021 e i principi di proporzionalità e di non discriminazione ivi contenuti, la disciplina di uno Stato membro che imponga obbligatoriamente il vaccino anti-Covid - autorizzato in via condizionata dalla Commissione - a tutto il personale sanitario anche se proveniente da altro Stato membro e sia presente in Italia ai fini dell’esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento”;
7. “Dica la Corte se sia compatibile con il Regolamento n. 953 del 2021 e i principi di proporzionalità e di non discriminazione ivi contenuti, la disciplina di uno Stato membro che imponga obbligatoriamente il vaccino anti-Covid - autorizzato in via condizionata dalla Commissione - a tutto il personale sanitario anche se proveniente da altro Stato membro e sia presente in Italia ai fini dell’esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento”.
Il presente giudizio è sospeso fino all’esito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
Si comunichi alle”.
Un doveroso grazie ai colleghi Prof. Avv. Augusto Sinagra e Lorenzo Minisci, patroni della causa a quo.
Due considerazioni:
- per i giudizi radicati sull’art. 4, d.l. 44/2021, converito in legge n. 76/2021, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 172/2021, le cause radicate dovranno essere sospese dal Giudice, perché la sentenza della Corte di Giustizia ha efficacia pregiudiziale;
- nel caso in cui la Corte di Giustizia dovesse dichiarare l’incompatibilità della normativa nazionale sull’obbligo vaccinale predetto con il diritto dell’Unione, i Giudici italiani hanno l’obbligo di disapplicarlo;
- a questo punto, è assolutamente necessario promuovere le cause di tutte le categorie tenute all’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. 44/2021, nella sua formulazione introdotta dal d.l. 172/2021, perché le motivazioni che hanno portato alla rimessione delle questione di cui sopra, per i sanitari, alla Corte di Giustizia, valgono a maggior ragione per tutti gli altri obbligati alla vaccinazione; ed è necessario portare la questione avanti ai Giudici affinchè rinviino alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale anche sulle nuove norme;
- ritengo, peraltro, che - con riferimento alla questione affrontata - dal Tribunale di Padova e – auspicando che eguale sorte ricevano anche le questioni che verranno poste sull’estensione dell’obbligo vaccinale alle altre categorie – i ricorrenti avranno forte argomento per chiedere il provvedimento (in via d’urgenza) di sospensione del provvedimento sospensivo adottato nei confronti degli obbligati renitenti, atteso che – pendente la questione pregiudiziale avanti la CGUE – tale conclusione appare, a maggior ragione, imposta alla luce del principio di precauzione.
7. “Dica la Corte se sia compatibile con il Regolamento n. 953 del 2021 e i principi di proporzionalità e di non discriminazione ivi contenuti, la disciplina di uno Stato membro che imponga obbligatoriamente il vaccino anti-Covid - autorizzato in via condizionata dalla Commissione - a tutto il personale sanitario anche se proveniente da altro Stato membro e sia presente in Italia ai fini dell’esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento”.
Il presente giudizio è sospeso fino all’esito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
Si comunichi alle”.
Un doveroso grazie ai colleghi Prof. Avv. Augusto Sinagra e Lorenzo Minisci, patroni della causa a quo.
Due considerazioni:
- per i giudizi radicati sull’art. 4, d.l. 44/2021, converito in legge n. 76/2021, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 172/2021, le cause radicate dovranno essere sospese dal Giudice, perché la sentenza della Corte di Giustizia ha efficacia pregiudiziale;
- nel caso in cui la Corte di Giustizia dovesse dichiarare l’incompatibilità della normativa nazionale sull’obbligo vaccinale predetto con il diritto dell’Unione, i Giudici italiani hanno l’obbligo di disapplicarlo;
- a questo punto, è assolutamente necessario promuovere le cause di tutte le categorie tenute all’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. 44/2021, nella sua formulazione introdotta dal d.l. 172/2021, perché le motivazioni che hanno portato alla rimessione delle questione di cui sopra, per i sanitari, alla Corte di Giustizia, valgono a maggior ragione per tutti gli altri obbligati alla vaccinazione; ed è necessario portare la questione avanti ai Giudici affinchè rinviino alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale anche sulle nuove norme;
- ritengo, peraltro, che - con riferimento alla questione affrontata - dal Tribunale di Padova e – auspicando che eguale sorte ricevano anche le questioni che verranno poste sull’estensione dell’obbligo vaccinale alle altre categorie – i ricorrenti avranno forte argomento per chiedere il provvedimento (in via d’urgenza) di sospensione del provvedimento sospensivo adottato nei confronti degli obbligati renitenti, atteso che – pendente la questione pregiudiziale avanti la CGUE – tale conclusione appare, a maggior ragione, imposta alla luce del principio di precauzione.
Comunicato n. 43 del 4 Dicembre 2021 Consigli per le categorie di lavoratori sottoposte a vaccinazione obbligatoria - Comicost
https://blog.comicost.it/?p=3246
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Comicost
Comunicato n. 43 del 4 Dicembre 2021 Consigli per le categorie di lavoratori sottoposte a vaccinazione obbligatoria - Comicost
LA SENTENZA N.307 ANNO 1990 DELLA CORTE COSTITUZIONALE “dichiara l’illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un’equa indennità…
Obbligo Vaccinale – Diffida datore di lavoro – COMICOST Servizi
https://comicostservizi.com/diffida-datore-di-lavoro/
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Breaking: Una fonte del Vaticano dice a Newmax John Gizzi che "Papa Francesco sta morendo," con gli addetti ai lavori che ritengono che il Pontefice non sopravviverà oltre il 2022.
I preparativi del Vaticano per il conclave come "Papa sta morendo '
Papa Francis saluta i rifugiati al Centro di accoglienza e identificazione (RIC) in Mytilene sull'isola di Lesbos il 5 dicembre, 2021.
Di John Gizzi |
Negli ultimi giorni, ho parlato con il segretario di uno dei cardinali vaticani più potenti. Ha condiviso con me alcune importanti rivelazioni per cattolici e non cattolici.
Innanzitutto, disse chiaramente: "Papa Francesco sta morendo."
I preparativi del Vaticano per il conclave come "Papa sta morendo '
Papa Francis saluta i rifugiati al Centro di accoglienza e identificazione (RIC) in Mytilene sull'isola di Lesbos il 5 dicembre, 2021.
Di John Gizzi |
Negli ultimi giorni, ho parlato con il segretario di uno dei cardinali vaticani più potenti. Ha condiviso con me alcune importanti rivelazioni per cattolici e non cattolici.
Innanzitutto, disse chiaramente: "Papa Francesco sta morendo."
Forwarded from Noi i no vax, i complottisti, i sopravvissuti 😂😂😂😂😂😂😂😂
4_5870558890143255236.pdf
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Obbligo vaccinale docenti dl172 risposte dare dagli avv❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
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Stato di emergenza, niente proroga: l'idea dei poteri alla Protezione civile o di una missione ad hoc
Lo stato di emergenza scadrà a fine anno e con questo anche tutte quelle strutture straordinarie che sono state predisposte per dare una risposta univoca e rapida alla diffusione del virus. Il...
Forwarded from Noi i no vax, i complottisti, i sopravvissuti 😂😂😂😂😂😂😂😂
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Vademecum per Militari, Forze dell'Ordine e Comparto Difesa | DIFENDERSI ORA
AGGIORNAMENTO 1 APRILE 2022: QUESTO VADEMECUM NON E' PIÙ ATTUALE: si può tornare a lavorare con gli stessi obblighi degli altri lavoratori. Guarda il v ...
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Quanti ne salteranno all'aria, la pagherete cara. Dal semplice infermiere al primario!
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ALCUNI CHIARIMENTI SULL'OBBLIGO VACCINALE E COME RISPONDERE A RICHIESTE ILLEGITTIME
Abbiamo provato a rispondere ad alcune delle domande che ci state facendo sui canali social o in privato in merito all'obbligo vaccinale in vigore dal prossimo 15 Dicembre:
1) Posso ricevere richieste prima del 15 Dicembre?
2) Il 15 Dicembre senza super greenpass sarò sospeso immediatamente?
3) Ho un esenzione dalla vaccinazione, ricado comunque nell'obbligo?
4) E se ho avuto il Covid devo comunque vaccinarmi?
Trovate le nostre risposte con i link alle leggi e circolari per poter capire come rispondere e quali richieste sono lecite e quali no a questi
Facebook: https://www.facebook.com/1325093637548307/posts/4746481888742781/?d=n
Abbiamo provato a rispondere ad alcune delle domande che ci state facendo sui canali social o in privato in merito all'obbligo vaccinale in vigore dal prossimo 15 Dicembre:
1) Posso ricevere richieste prima del 15 Dicembre?
2) Il 15 Dicembre senza super greenpass sarò sospeso immediatamente?
3) Ho un esenzione dalla vaccinazione, ricado comunque nell'obbligo?
4) E se ho avuto il Covid devo comunque vaccinarmi?
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