Diffondiamo evento organizzato dal gruppo βLibertΓ Livornoβ per Domani 15 Dicembre in Piazza DellβunitΓ dβItalia: presidio sotto la Prefettura!
Tutti uniti per protestare per lβentrata in vigore del DL172 che introduce lβobbligo vaccinale per nuove categorie di lavoratori.
Diffondete lβiniziativa e invitiamo tutti a partecipare numerosi!
Tutti uniti per protestare per lβentrata in vigore del DL172 che introduce lβobbligo vaccinale per nuove categorie di lavoratori.
Diffondete lβiniziativa e invitiamo tutti a partecipare numerosi!
*PER CHI INCORRE NELL'OBBLIGO VACCINALE*
Molti, nellβimminenza dellβentrata in vigore dellβobbligo vaccinale, ricevono le richieste di vaccinazione prima del 15 dicembre, verbalmente, via mail, con fogli appesi in bacheca o consegnati a mano o simili.
Le comunicazioni che ricevute prima del 15 dicembre potranno essere riscontrare con il modello che trovate nei vademecum.
Per tutte le comunicazioni che arriveranno a partire dal 15 dicembre valgono le seguenti regole.
La comunicazione deve essere individuale e diretta al destinatario. Pertanto, le comunicazioni pubblicate in bacheca non hanno valore.
Non accettate mai raccomandate a mano e invitate chi tenta di farvi delle comunicazioni in questo modo a inviarle con una pec (se ne avete una) o con raccomandata con avviso di ricevimento.
La regola di non accettare raccomandate a mano vale anche per i militari. Solo un ufficiale di polizia giudiziaria potrebbe effettuare una notifica secondo le norme del codice di procedura civile, in tal caso la comunicazione sarebbe regolare. I semplici militari non sono pubblici ufficiali.
In relazione alle mail istituzionali, come quelle degli insegnanti, potrebbero essere considerate un modo valido di spedizione dellβinvito alla vaccinazione se si tratta di un mezzo di comunicazione interno utilizzato normalmente sia dal datore di lavoro che dal dipendente.
Probabilmente i responsabili delle diverse strutture, come i dirigenti scolastici, riterranno la mail istituzionale interna come una valida forma di comunicazione e sospenderanno coloro che non avranno risposto entro i cinque giorni dallβinvio della mail.
Per questo, nellβottica di sfruttare fino allβultimo la possibilitΓ di avere lβaccredito dello stipendio, il consiglio Γ¨ di rispondere dichiarando che si Γ¨ preso lβappuntamento per il vaccino.
In ogni caso fino a quando non arriverΓ un provvedimento ufficiale di sospensione per inottemperanza allβobbligo di vaccinazione potrete continuare a lavorare.
Non Γ¨ prevista la sospensione automatica dal 15.12. in poi e senza il rispetto della procedura prevista non Γ¨ possibile sospendere nessuno.
Questa Γ¨ la sequenza:
- dal 15.12. riceverete la lettera di invito a provvedere alla vaccinazione,
- entro cinque giorni risposta del dipendente con lβindicazione che si Γ¨ preso appuntamento entro venti giorni dalla lettera di invito per lβeffettuazione del vaccino,
- il dipendente ha tre giorni dalla data indicata per la vaccinazione per comunicare il certificato di vaccinazione,
- la sospensione puΓ², quindi, essere comunicata solo a partire dal ventiquattresimo giorno dal ricevimento della lettera di invito a procedere alla vaccinazione.
Molti, nellβimminenza dellβentrata in vigore dellβobbligo vaccinale, ricevono le richieste di vaccinazione prima del 15 dicembre, verbalmente, via mail, con fogli appesi in bacheca o consegnati a mano o simili.
Le comunicazioni che ricevute prima del 15 dicembre potranno essere riscontrare con il modello che trovate nei vademecum.
Per tutte le comunicazioni che arriveranno a partire dal 15 dicembre valgono le seguenti regole.
La comunicazione deve essere individuale e diretta al destinatario. Pertanto, le comunicazioni pubblicate in bacheca non hanno valore.
Non accettate mai raccomandate a mano e invitate chi tenta di farvi delle comunicazioni in questo modo a inviarle con una pec (se ne avete una) o con raccomandata con avviso di ricevimento.
La regola di non accettare raccomandate a mano vale anche per i militari. Solo un ufficiale di polizia giudiziaria potrebbe effettuare una notifica secondo le norme del codice di procedura civile, in tal caso la comunicazione sarebbe regolare. I semplici militari non sono pubblici ufficiali.
In relazione alle mail istituzionali, come quelle degli insegnanti, potrebbero essere considerate un modo valido di spedizione dellβinvito alla vaccinazione se si tratta di un mezzo di comunicazione interno utilizzato normalmente sia dal datore di lavoro che dal dipendente.
Probabilmente i responsabili delle diverse strutture, come i dirigenti scolastici, riterranno la mail istituzionale interna come una valida forma di comunicazione e sospenderanno coloro che non avranno risposto entro i cinque giorni dallβinvio della mail.
Per questo, nellβottica di sfruttare fino allβultimo la possibilitΓ di avere lβaccredito dello stipendio, il consiglio Γ¨ di rispondere dichiarando che si Γ¨ preso lβappuntamento per il vaccino.
In ogni caso fino a quando non arriverΓ un provvedimento ufficiale di sospensione per inottemperanza allβobbligo di vaccinazione potrete continuare a lavorare.
Non Γ¨ prevista la sospensione automatica dal 15.12. in poi e senza il rispetto della procedura prevista non Γ¨ possibile sospendere nessuno.
Questa Γ¨ la sequenza:
- dal 15.12. riceverete la lettera di invito a provvedere alla vaccinazione,
- entro cinque giorni risposta del dipendente con lβindicazione che si Γ¨ preso appuntamento entro venti giorni dalla lettera di invito per lβeffettuazione del vaccino,
- il dipendente ha tre giorni dalla data indicata per la vaccinazione per comunicare il certificato di vaccinazione,
- la sospensione puΓ², quindi, essere comunicata solo a partire dal ventiquattresimo giorno dal ricevimento della lettera di invito a procedere alla vaccinazione.
Forwarded from Debbi
https://www.facebook.com/groups/446460610312357/?ref=share β€ uniti β€aiutiamoci β€gruppo di mutuo aiuto e di scambio solidaleβ€ππ§‘ππ§‘ππ§‘πππππ§‘ππ§‘π§‘π§‘π§‘π§‘π§‘π§‘ππ§‘π§‘ππ§‘ππ§‘π§‘π§‘ππ§‘ππ§‘ππππ§‘π§‘ππ§‘π§‘πππππππ§‘π§‘π§‘π§‘π§‘πππππππππππππππππππππππππππππππππππππππ
4_5890798983655197733.pdf
102.8 KB
Analisi cliniche per idoneitaΜ vaccino (per non sanitari)..pdf
β β β ATTENZIONE ENNESIMA FAKE NEWS Di ALCUNE PERSONE IN RETE β β β
oggi Γ¨ uscita la bozza del nuovo DL che prorogherebbe la delibera inesistente dell'emergenza dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022. Gira la notizia che "non viene estesa la durata della legge 165 del 19 novembre 2021. Quella, e solo quella, riguarda, il certificato verde per i lavoratori che scade, ad oggi, il 31 dicembre. Pertanto, al momento, il certificato razziale vaccinale per i lavoratori non Γ¨ stato rinnovato. Scade il 31 dicembre, salvo proroghe a Natale o a Capodanno".
Mi spiace per voi ma hanno esteso a tutti perchΓ¨ va guardato: "Agli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, 9-ter. 2, comma 1, 9-quater, commi 1 e 3-bis, 9-quinquies, commi 1 e 6, 9-sexies, comma 1, 9-septies, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole β31 dicembre 2021β sono sostituite dalle seguenti: β31marzo 2022β.
Qui trovate tutte le modifiche aggiornate https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id={EEF07084-ACF3-439B-8C46-8AF4255EBD00}
oggi Γ¨ uscita la bozza del nuovo DL che prorogherebbe la delibera inesistente dell'emergenza dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022. Gira la notizia che "non viene estesa la durata della legge 165 del 19 novembre 2021. Quella, e solo quella, riguarda, il certificato verde per i lavoratori che scade, ad oggi, il 31 dicembre. Pertanto, al momento, il certificato razziale vaccinale per i lavoratori non Γ¨ stato rinnovato. Scade il 31 dicembre, salvo proroghe a Natale o a Capodanno".
Mi spiace per voi ma hanno esteso a tutti perchΓ¨ va guardato: "Agli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, 9-ter. 2, comma 1, 9-quater, commi 1 e 3-bis, 9-quinquies, commi 1 e 6, 9-sexies, comma 1, 9-septies, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole β31 dicembre 2021β sono sostituite dalle seguenti: β31marzo 2022β.
Qui trovate tutte le modifiche aggiornate https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id={EEF07084-ACF3-439B-8C46-8AF4255EBD00}
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Γltime indicazioni strategiche!
Consigli, risposte alle domande piΓΉ frequenti eβ¦.spunti sulla privacy π
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CADE LA VALIDITA' E NECESSITA' DELLA VACCINAZIONE SALTA IL BANCO DELLA DISCRIMINAZIONE
Guta cavat lapidem : la goccia scava la roccia. Sono stato spesso criticato, per la mia ostinata volontΓ di oppormi sul piano scientifico-giudiziario alla falsa rappresentazione della realtΓ epidemiologica. La tesi,in senso momentaneo strategico,che ho implementato in tutti gli atti di causa, Γ¨ che i vaccinati contagino e,pertanto,che ogni discriminazione sia illegittima. Questo Γ¨ il contenuto della causa contro il green pass europeo,che ha originato tutti i green pass e super green pass poi approvati, questo Γ¨ il contenuto delle cause a favore dei sanitari,degli insegnanti, del personale dipendente in genere sia pubblico che privato che ho in corso.
La circolare del 14 dicembre del Ministero della Salute ha stabilito che chiunque voglia entrare in Italia da altro Paese dellβUnione Europea, deve sottoporsi a tampone, anche se giΓ vaccinato. Questa circolare distrugge in un sol colpo: 1) la efficacia dei vaccini a garantire la immunitΓ , 2) costituisce prova che i vaccinati contagiano, 3) demolisce la discriminazione tra vaccinati e non vaccinati ( rimane la foglia di fico dei 4 giorni di isolamento per i non vaccinati) 4) distrugge il fondamento del super green pass,5) attesta che i sanitari e tutte le categorie di lavoratori siano a rischio se frequentano un luogo di lavoro ove sono presenti i vaccinati.
Eβ essenziale capitalizzare questa ordinanza del Ministero della Salute per ottenere in sede giudiziaria la cessazione dellβimpedimento al lavoro e la corresponsione dello stipendio a tutti coloro che non si sono vaccinati perchΓ© ora Γ¨ stata fornita, confessoriamente, proprio dal governo, la prova essenziale che ho sempre proposto contro di esso.
Tutti i lavoratori dellβimpiego pubblico e privato possono e devono tornare a lavorare e percepire lo stipendio.
I liberi professionisti possono lavorare rispettando i protocolli di sicurezza.
E possono farlo da oggi non fra 6 mesi o alla cessazione del c.d. stato di emergenza.
Per partecipare alle azioni legali:
per tutti i dipendenti pubblici sottoposti ad obbligo vaccinale https://santalex.eu/causa-individuale-obbligo-vaccinale.
Per i dipendenti dellβimpiego privato e pubblico che sono soggetti a tampone e convivono con soggetti vaccinati
https://santalex.eu/causa-individuale-gp.
Per i sanitari: https://www.santalex.eu/causa-obbligo-vaccinale-sanitari
Guta cavat lapidem : la goccia scava la roccia. Sono stato spesso criticato, per la mia ostinata volontΓ di oppormi sul piano scientifico-giudiziario alla falsa rappresentazione della realtΓ epidemiologica. La tesi,in senso momentaneo strategico,che ho implementato in tutti gli atti di causa, Γ¨ che i vaccinati contagino e,pertanto,che ogni discriminazione sia illegittima. Questo Γ¨ il contenuto della causa contro il green pass europeo,che ha originato tutti i green pass e super green pass poi approvati, questo Γ¨ il contenuto delle cause a favore dei sanitari,degli insegnanti, del personale dipendente in genere sia pubblico che privato che ho in corso.
La circolare del 14 dicembre del Ministero della Salute ha stabilito che chiunque voglia entrare in Italia da altro Paese dellβUnione Europea, deve sottoporsi a tampone, anche se giΓ vaccinato. Questa circolare distrugge in un sol colpo: 1) la efficacia dei vaccini a garantire la immunitΓ , 2) costituisce prova che i vaccinati contagiano, 3) demolisce la discriminazione tra vaccinati e non vaccinati ( rimane la foglia di fico dei 4 giorni di isolamento per i non vaccinati) 4) distrugge il fondamento del super green pass,5) attesta che i sanitari e tutte le categorie di lavoratori siano a rischio se frequentano un luogo di lavoro ove sono presenti i vaccinati.
Eβ essenziale capitalizzare questa ordinanza del Ministero della Salute per ottenere in sede giudiziaria la cessazione dellβimpedimento al lavoro e la corresponsione dello stipendio a tutti coloro che non si sono vaccinati perchΓ© ora Γ¨ stata fornita, confessoriamente, proprio dal governo, la prova essenziale che ho sempre proposto contro di esso.
Tutti i lavoratori dellβimpiego pubblico e privato possono e devono tornare a lavorare e percepire lo stipendio.
I liberi professionisti possono lavorare rispettando i protocolli di sicurezza.
E possono farlo da oggi non fra 6 mesi o alla cessazione del c.d. stato di emergenza.
Per partecipare alle azioni legali:
per tutti i dipendenti pubblici sottoposti ad obbligo vaccinale https://santalex.eu/causa-individuale-obbligo-vaccinale.
Per i dipendenti dellβimpiego privato e pubblico che sono soggetti a tampone e convivono con soggetti vaccinati
https://santalex.eu/causa-individuale-gp.
Per i sanitari: https://www.santalex.eu/causa-obbligo-vaccinale-sanitari
ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE !!!
PERSONALE DI SCUOLA, FORZE DELL'ORDINE, etc...(categorie di cui all'art. 4-ter D.L. 172/2021).
(dal canale dell'avvocata RENATE HOLZEISEN)
1) Lβautorizzazione condizionata dei cosiddetti vaccini-Covid-19 prevede una indispensabile prescrizione del medico (che finora non Γ¨ mai stata fatta)
2) consigliamo di presentare subito ISTANZA DI OSTENSIONE (esibizione) di detta prescrizione medica.
3) La prescrizione di una sostanza che Γ¨ ancora in fase sperimentale, richiede la rigorosa valutazione di tutti gli aspetti di efficacia e sicurezza della sostanza.
4) E' vietata la prescrizione di un farmaco per un uso non coperto dalla scheda tecnica del farmaco (prevenzione dellβinfezione con il Virus SARS-COV-2) senza specifica motivazione al riguardo e esplicito consenso della persona interessata.
5) Qui sotto trovate il FAC SIMILE per il caso di un insegnante dellβAlto Adige.
Per altre professioni cambiate lβindicazione della professione
Per i residenti non in Alto Adige adeguate i destinatari relativi alla Vostra Azienda Sanitaria di competenza
I destinatari AIFA sono gli stessi per tutti.
PERSONALE DI SCUOLA, FORZE DELL'ORDINE, etc...(categorie di cui all'art. 4-ter D.L. 172/2021).
(dal canale dell'avvocata RENATE HOLZEISEN)
1) Lβautorizzazione condizionata dei cosiddetti vaccini-Covid-19 prevede una indispensabile prescrizione del medico (che finora non Γ¨ mai stata fatta)
2) consigliamo di presentare subito ISTANZA DI OSTENSIONE (esibizione) di detta prescrizione medica.
3) La prescrizione di una sostanza che Γ¨ ancora in fase sperimentale, richiede la rigorosa valutazione di tutti gli aspetti di efficacia e sicurezza della sostanza.
4) E' vietata la prescrizione di un farmaco per un uso non coperto dalla scheda tecnica del farmaco (prevenzione dellβinfezione con il Virus SARS-COV-2) senza specifica motivazione al riguardo e esplicito consenso della persona interessata.
5) Qui sotto trovate il FAC SIMILE per il caso di un insegnante dellβAlto Adige.
Per altre professioni cambiate lβindicazione della professione
Per i residenti non in Alto Adige adeguate i destinatari relativi alla Vostra Azienda Sanitaria di competenza
I destinatari AIFA sono gli stessi per tutti.
Forwarded from Avv. Vittorio Bruno
πππComunicazione per tutti i soggetti ai quali Γ¨ stato esteso l'obbligo vaccinale dal 15.12.2021
In assenza di un accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale documentato ci si puΓ² recare al lavoro da domani con tampone e quindi con Green Pass.
Le eventuali sanzioni potrebbero essere irrogate solo nei confronti di coloro che accedono ai luoghi di lavoro successivamente al predetto accertamento e in mancanza di vaccinazione.
Avv. Veronica Chiarappa
In assenza di un accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale documentato ci si puΓ² recare al lavoro da domani con tampone e quindi con Green Pass.
Le eventuali sanzioni potrebbero essere irrogate solo nei confronti di coloro che accedono ai luoghi di lavoro successivamente al predetto accertamento e in mancanza di vaccinazione.
Avv. Veronica Chiarappa
Vi inserisco un piccolo stampato da portare con voi quando andate da un medico vaccinatore, dopo essere passati dal vostro medico di medicina generale e vi consiglio sempre di registrare tutto in maniera d'avere le prove che voi siete andati a fare il vostro dovere da bravi cittadini e lavoratori, ma purtroppo non vi Γ¨ stato possibile fare il siero di lunga VITA di certo non per colpa vostraππ
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π’π’ UN REGIME INCOSTITUZIONALE
15dicembre - lβObbligo vaccinale che entra in vigore da oggi per nuove categorie di lavoratori comprime frontalmente i diritti dei lavoratori stessi: non Γ¨ in linea con art.32 della Costituzione, che vincola il trattamento sanitario al rispetto della persona umana.
Il giuslavorista Mario Cerbone: si ritorcerΓ contro il legislatore.
15dicembre - lβObbligo vaccinale che entra in vigore da oggi per nuove categorie di lavoratori comprime frontalmente i diritti dei lavoratori stessi: non Γ¨ in linea con art.32 della Costituzione, che vincola il trattamento sanitario al rispetto della persona umana.
Il giuslavorista Mario Cerbone: si ritorcerΓ contro il legislatore.
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Qualche spiraglio dì luce
STUDI LEGALI GRATUITI PER RICORSI CONTRO LβOBBLIGO VACCINALE (riferimento O.S.A.)
(solo spese vive tipo bolli ecc)
CAMPANIA
Avv Lucia Rinaldi , foro di Salerno
avvluciarinaldi@virgilio.it
Cell 3332227898
338 581 2796
Difeoavvcira@gmail.com
Avv Cira Di Feo
Potrei coprire Latina, Roma, Cassino, Napoli e Napoli Nord e Palermo, ho vari contatti. Il mio foro Γ¨ Latina.
EMILIA ROMAGNA
Arcangela Spenillo, foro di Rimini, 3492817509
aspenillo@hotmail.it
3382682580 Barbara Sedioli di Ravenna
Sabrina Lotti foro di Rimini
3494047690
avv.sabrinalotti@gmail.com
Carmen Guidi avv.carmenguidi@gmail.com foro Pesaro ma con studio prov Rimini.
LAZIO
Massimo Maggi
Corso Matteotti 62
Albano Laziale (Roma)
Fori di Roma, Velletri, Civitavecchia
06 9320423
06 9322093
06 9322766
art 32@studiolegalemaggi.org
338 581 2796
Difeoavvcira@gmail.com
Avv Cira Di Feo
Potrei coprire Latina, Roma, Cassino, Napoli e Napoli Nord e Palermo, ho vari contatti. Il mio foro Γ¨ Latina.
LOMBARDIA
3474272933 Flaminio Maffettini, Bergamo
MARCHE
Silvia Mannelli foro di Pesaro
studiolegalemannelli@libero.it
Annalisa Torresi foro di Fermo
3497850697
annalisatorresi@gmail.com
Carmen Guidi avv.carmenguidi@gmail.com foro Pesaro ma con studio prov Rimini.
PIEMONTE
Avv. Pazzano Emanuela foro di Torino +39 377 661 0447
PUGLIA/ BASILICATA
Avv Fiorella Liotta
Cel. 3493856735
Via Malcangi 197 - Trani (bat)
fiorella.liotta@gmail.com
(Puglia) E CITTΓ DI POTENZA
Giuseppina Daraio, Bari.
347.4441135
Avv. Francesco Di Reda
Via Matteotti, 45 - Bisceglie
3922270548
Marcello Apollonio del foro di Lecce- Puglia . indirizzo e-mail apollonio@studioapollonio.com telefono fisso 0832302330 telefono mobile 3355344644 Lβindirizzo dello studio Γ¨ via principi di Savoia 64 Lecce
SICILIA
Avv Cetty Di Bella foro di Messina
3474951585
cettydibella@libero.it
338 581 2796
Difeoavvcira@gmail.com
Avv Cira Di Feo
Potrei coprire Latina, Roma, Cassino, Napoli e Napoli Nord e Palermo, ho vari contatti. Il mio foro Γ¨ Latina.
SARDEGNA
Avv. Simonetta Carta del Foro di Oristano simocarta@tiscali.it
TRENTINO ALTO ADIGE
Foro di Bolzano
Giulia Servadio, giuliaservadio@hotmail.it, 3355396150;
Daniel Thoma, avv.thoma@gmail.com, 3392553309
ABRUZZO
Danielle Mastrangelo foro di Pescara
studioavvmastrangelo@gmail.com
TOSCANA
Avv Rosanna Andreozzi foro di Grosseto 3487458050 - 0564418228
VENETO
Roberta Canal Treviso 3477745628 r.canal@mfcavvocati.it
Jenny Lopresti 3408738010 Treviso jennylopresti@libero.it
Roberta Canal 3477745628 Treviso r.canal@mfcavvocati.it
πUFFICIO LEGALE GRATUITO PER GLI ISCRITTI O.S.A.π
Ci sono anche altri studi legali non menzionati nella lista sopra che fanno parte della rete OSA
Questi sono coordinati dallβAvv Roberto Gallo utilizzando il link dellβassociazione HPU (iscrizione gratuita) anche per reazioni avverse da vaccino o per malasanitΓ cure covid
https://hpudb.com/menu.php
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CAMPANIA
Avv Lucia Rinaldi , foro di Salerno
avvluciarinaldi@virgilio.it
Cell 3332227898
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06 9320423
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SARDEGNA
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