Contestualmente a questa proroga sono stati prorogati al 31 Marzo 2022 i termini di vecchi decreti (19/2020 e 33/2020) che autorizzano il Governo ad adottare misure urgenti per contrastare il rischio di diffusione del virus Covid-19 in tema di circolazione, chiusura di strade, parchi o attivitร e di quarantena per i soggetti venuti a contatto con positivi. (link al dl 2020 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-25;19)
- PROROGA DELL'UTILIZZO DEL GREENPASS BASE PER LAVORO, MEZZI DI TRASPORTO E UNIVERSITA' (fino al 31 Marzo 2022)
Al comma 3 dell'articolo 8 del DL 221 vengono modificati al 31 Marzo 2022 i termini di scadenza dei seguenti utilizzi del greenpass base (precedentemente al 31 Dicembre 2021). Quindi verrร richiesto il greenpass base fino al 31 Marzo 2022 nei seguenti casi previsti dalla legge 87/2021:
- Per gli studenti universitari che accedono alle lezioni (9-ter comma 1)
- Per i visitatori che accedono alle strutture di istituzioni scolastiche (9-ter.1 comma 1)
- Per chiunque acceda alle strutture universitarie, alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni collegate all'universitร (9-ter.2 comma 1)
- Mezzi di trasporto (aerei, navi, traghetti, treni regionali e intercity/alta velocitร , autobus a noleggio, trasporto pubblico locale, funivie e cabinovie al chiuso (9-quater comma 1)
- Accesso ai luoghi di lavoro per settore pubblico (9-quinquies comma 1)
- Accesso agli uffici giudiziari per magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (9-sexies comma 1)
- Accesso ai luoghi di lavoro per il settore privato (9-septies comma 1)
Di fatto quindi tutte le limitazioni ai luoghi di lavoro pubblico e privato, mezzi di trasporto e universitร vengono prorogate al 31 Marzo 2022.
Inoltre per effetto del comma 5 dell'articolo 8 vengono prorogate al 31 Marzo 2022 tutte le disposizioni sull'utilizzo giร in zona bianca del greenpass rafforzato al posto del greenpass base che avevamo visto nel DL 172 (link all'articolo http://www.clivatoscana.com/2021/11/28/decreto-legge-n-172-misure-urgenti-per-il-contenimento-dellepidemia-da-covid-19-e-per-lo-svolgimento-in-sicurezza-delle-attivita-economiche-e-sociali/ )
- RIDUZIONE DELLA DURATA DEL GREENPASS (CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19) (dal 1 Febbraio 2022)
A partire dal 1 Febbraio il greenpass rilasciato al termine del ciclo vaccinale avrร una durata di 6 mesi anzichรฉ 9 (comma 3) . Viene ridotta a 6 mesi anche la durata del greenpass a seguito della cosiddetta "terza dose o booster" prevista dal comma 4-bis.
Questo vuol dire che chi ha effettuato le due dosi prima del 1 Agosto 2021 si troverร il 1 Febbraio privo di certificazione verde (6 mesi). Quindi nel mese di Gennaio tutti coloro che si sono vaccinati nei mesi di Giugno e Luglio dovranno effettuare la terza dose pena la perdita della certificazione verde nel momento in cui entrerร in vigore il termine di questo nuovo decreto (esempio chi si รจ vaccinato il 15 Luglio oggi ha un greenpass valido fino al 15 Aprile, con la riduzione del termine a 6 mesi dal 1 Febbraio vedrร ridursi la scadenza al 15 Gennaio trovandosi di fatto senza greenpass).
- OBBLIGO DI MASCHERINA ANCHE ALL'APERTO (dal 25 Dicembre al 31 Gennaio 2022)
Dal 25 Dicembre 2021 fino al 31 Gennaio 2022 per quanto disposto dall'articolo 4 del DL 221 "lโobbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi allโaperto, di cui allโarticolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca"
Quindi anche in zona bianca viene applicata la norma di questo DPCM 2021 (link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg) che riporta quanto segue:
Art.1 comma 1: 1. E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sรฉ dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.
- PROROGA DELL'UTILIZZO DEL GREENPASS BASE PER LAVORO, MEZZI DI TRASPORTO E UNIVERSITA' (fino al 31 Marzo 2022)
Al comma 3 dell'articolo 8 del DL 221 vengono modificati al 31 Marzo 2022 i termini di scadenza dei seguenti utilizzi del greenpass base (precedentemente al 31 Dicembre 2021). Quindi verrร richiesto il greenpass base fino al 31 Marzo 2022 nei seguenti casi previsti dalla legge 87/2021:
- Per gli studenti universitari che accedono alle lezioni (9-ter comma 1)
- Per i visitatori che accedono alle strutture di istituzioni scolastiche (9-ter.1 comma 1)
- Per chiunque acceda alle strutture universitarie, alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni collegate all'universitร (9-ter.2 comma 1)
- Mezzi di trasporto (aerei, navi, traghetti, treni regionali e intercity/alta velocitร , autobus a noleggio, trasporto pubblico locale, funivie e cabinovie al chiuso (9-quater comma 1)
- Accesso ai luoghi di lavoro per settore pubblico (9-quinquies comma 1)
- Accesso agli uffici giudiziari per magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (9-sexies comma 1)
- Accesso ai luoghi di lavoro per il settore privato (9-septies comma 1)
Di fatto quindi tutte le limitazioni ai luoghi di lavoro pubblico e privato, mezzi di trasporto e universitร vengono prorogate al 31 Marzo 2022.
Inoltre per effetto del comma 5 dell'articolo 8 vengono prorogate al 31 Marzo 2022 tutte le disposizioni sull'utilizzo giร in zona bianca del greenpass rafforzato al posto del greenpass base che avevamo visto nel DL 172 (link all'articolo http://www.clivatoscana.com/2021/11/28/decreto-legge-n-172-misure-urgenti-per-il-contenimento-dellepidemia-da-covid-19-e-per-lo-svolgimento-in-sicurezza-delle-attivita-economiche-e-sociali/ )
- RIDUZIONE DELLA DURATA DEL GREENPASS (CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19) (dal 1 Febbraio 2022)
A partire dal 1 Febbraio il greenpass rilasciato al termine del ciclo vaccinale avrร una durata di 6 mesi anzichรฉ 9 (comma 3) . Viene ridotta a 6 mesi anche la durata del greenpass a seguito della cosiddetta "terza dose o booster" prevista dal comma 4-bis.
Questo vuol dire che chi ha effettuato le due dosi prima del 1 Agosto 2021 si troverร il 1 Febbraio privo di certificazione verde (6 mesi). Quindi nel mese di Gennaio tutti coloro che si sono vaccinati nei mesi di Giugno e Luglio dovranno effettuare la terza dose pena la perdita della certificazione verde nel momento in cui entrerร in vigore il termine di questo nuovo decreto (esempio chi si รจ vaccinato il 15 Luglio oggi ha un greenpass valido fino al 15 Aprile, con la riduzione del termine a 6 mesi dal 1 Febbraio vedrร ridursi la scadenza al 15 Gennaio trovandosi di fatto senza greenpass).
- OBBLIGO DI MASCHERINA ANCHE ALL'APERTO (dal 25 Dicembre al 31 Gennaio 2022)
Dal 25 Dicembre 2021 fino al 31 Gennaio 2022 per quanto disposto dall'articolo 4 del DL 221 "lโobbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi allโaperto, di cui allโarticolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca"
Quindi anche in zona bianca viene applicata la norma di questo DPCM 2021 (link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg) che riporta quanto segue:
Art.1 comma 1: 1. E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sรฉ dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.
www.normattiva.it
DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 - Normattiva
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19. (20G00035)
COVID-19. (20G00035)
Art.1 comma 2: 2. Non vi รจ obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
Pertanto a differenza di quanto riportato dai giornali in zona bianca vige l'obbligo di avere "i dispositivi di protezione delle vie respiratorie" sempre con sรฉ e di indossarli sempre nei luoghi al chiuso mentre all'aperto si possono continuare a non indossare se รจ garantito l'isolamento continuativo da persone non conviventi.
Per cui se camminate da soli o con la famiglia in un luogo non affollato anche oggi NON si deve indossare nessuna mascherina. Non va inoltre indossata (comma 3 punto c) se state svolgendo attivitร sportiva oltre ai bambini sotto 6 anni o a chi ha un esonero di un medico per patologie incompatibili.
- MASCHERINA FFP2 (dal 25 Dicembre al 31 Gennaio 2022)
Viene introdotto l'obbligo di indossare una mascherina di tipo FFP2 (quindi non piรน di tipo chirurgico o di stoffa) nelle seguenti situazioni:
- spettacoli aperti al pubblico che si svolgano al chiuso o all'aperto in sale teatrali, da concerto, cinema, intrattenimento o musica dal vivo o assimilati
- eventi e competizioni sportive al chiuso o all'aperto
- mezzi di trasporto (art. 9-quater dl 52 convertito in legge 87/2021) come aerei, navi, traghetti, treni, autobus, funivie, cabinovie, mezzi di trasporto pubblico locale o regionale
Sempre all'articolo 4 viene impedita la consumazione di cibi e bevande al chiuso per le attivitร elencate nei primi due punti (spettacoli e eventi sportivi al chiuso). Quindi si accederร al cinema, ad esempio, solo con greenpass rafforzato, indossando una FFP2 e senza poter mangiare o bere per tutto il tempo della permanenzaโฆ
- GREENPASS RAFFORZATO ANCHE PER CONSUMI AL BANCO (dal 25 Dicembre al 31 Marzo 2022)
L'articolo 5 introduce la necessitร di possedere il greenpass rafforzato (vaccinazione o guarigione) per "il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione". Sono esclusi da questo obbligo i minori di 12 anni e chi รจ esonerato dalla vaccinazione (comma 3 dl 52)
Quindi per entrare in un bar o in un ristorante e acquistare da asporto NON serve nessun greenpass, mentre servirร il greenpass da vaccinazione o guarigione (c.d. rafforzato) per consumare al banco o al tavolo al chiuso in qualsiasi servizio di ristorazione.
-CHIUSURA DI SALE DA BALLO, DISCOTECHE E EVENTI DI MASSA E FESTE ALL'APERTO (Dal 25 dicembre al 31 Gennaio 2022)
Vengono vietate dall'articolo 6 feste e concerti che implichino assembramenti anche in spazi aperti. Vengono inoltre chiuse tutte le attivitร che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Questa chiusura ovviamente riguarda le attivitร , quindi anche chi ha greenpass da vaccino non potrร entrare in quanto la norma non ricade sui cittadini ma sulle attivitร stesse.
- ACCESSO DEI VISITATORI A STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO ASSISTENZIALI E HOSPICE (dal 30 Dicembre al 31 Marzo 2022)
L'accesso dei visitatori in queste strutture potrร avvenire solo in possesso di una delle seguenti condizioni:
- Vaccinazione completa sia del ciclo primario (1 dose se J&J o 2 se gli altri vaccini) piรน la dose di richiamo (booster o terza dose)
- Vaccinazione con ciclo primario (1 dose se J&J o 2 se gli altri vaccini) o guarigione (quindi il cosiddetto "greenpass rafforzato") unito perรฒ ad un test (antigienico o molecolare) eseguito entro le 48 ore precedenti.
Viene quindi introdotto un ulteriore livello di sbarramento, ovvero le 3 dosi di vaccino o 2 dosi con tampone. Per ora questa certificazione non ha un nome e infatti nel decreto viene derogato il controllo in modalitร cartacea, questo in attesa probabilmente che nell'app verificac19 venga introdotto il "mega greenpass" nelle modalitร di controllo.
Specifichiamo che come da titolo questa limitazione vale PER I VISITATORI e non per i lavoratori di queste strutture.
Pertanto a differenza di quanto riportato dai giornali in zona bianca vige l'obbligo di avere "i dispositivi di protezione delle vie respiratorie" sempre con sรฉ e di indossarli sempre nei luoghi al chiuso mentre all'aperto si possono continuare a non indossare se รจ garantito l'isolamento continuativo da persone non conviventi.
Per cui se camminate da soli o con la famiglia in un luogo non affollato anche oggi NON si deve indossare nessuna mascherina. Non va inoltre indossata (comma 3 punto c) se state svolgendo attivitร sportiva oltre ai bambini sotto 6 anni o a chi ha un esonero di un medico per patologie incompatibili.
- MASCHERINA FFP2 (dal 25 Dicembre al 31 Gennaio 2022)
Viene introdotto l'obbligo di indossare una mascherina di tipo FFP2 (quindi non piรน di tipo chirurgico o di stoffa) nelle seguenti situazioni:
- spettacoli aperti al pubblico che si svolgano al chiuso o all'aperto in sale teatrali, da concerto, cinema, intrattenimento o musica dal vivo o assimilati
- eventi e competizioni sportive al chiuso o all'aperto
- mezzi di trasporto (art. 9-quater dl 52 convertito in legge 87/2021) come aerei, navi, traghetti, treni, autobus, funivie, cabinovie, mezzi di trasporto pubblico locale o regionale
Sempre all'articolo 4 viene impedita la consumazione di cibi e bevande al chiuso per le attivitร elencate nei primi due punti (spettacoli e eventi sportivi al chiuso). Quindi si accederร al cinema, ad esempio, solo con greenpass rafforzato, indossando una FFP2 e senza poter mangiare o bere per tutto il tempo della permanenzaโฆ
- GREENPASS RAFFORZATO ANCHE PER CONSUMI AL BANCO (dal 25 Dicembre al 31 Marzo 2022)
L'articolo 5 introduce la necessitร di possedere il greenpass rafforzato (vaccinazione o guarigione) per "il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione". Sono esclusi da questo obbligo i minori di 12 anni e chi รจ esonerato dalla vaccinazione (comma 3 dl 52)
Quindi per entrare in un bar o in un ristorante e acquistare da asporto NON serve nessun greenpass, mentre servirร il greenpass da vaccinazione o guarigione (c.d. rafforzato) per consumare al banco o al tavolo al chiuso in qualsiasi servizio di ristorazione.
-CHIUSURA DI SALE DA BALLO, DISCOTECHE E EVENTI DI MASSA E FESTE ALL'APERTO (Dal 25 dicembre al 31 Gennaio 2022)
Vengono vietate dall'articolo 6 feste e concerti che implichino assembramenti anche in spazi aperti. Vengono inoltre chiuse tutte le attivitร che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Questa chiusura ovviamente riguarda le attivitร , quindi anche chi ha greenpass da vaccino non potrร entrare in quanto la norma non ricade sui cittadini ma sulle attivitร stesse.
- ACCESSO DEI VISITATORI A STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO ASSISTENZIALI E HOSPICE (dal 30 Dicembre al 31 Marzo 2022)
L'accesso dei visitatori in queste strutture potrร avvenire solo in possesso di una delle seguenti condizioni:
- Vaccinazione completa sia del ciclo primario (1 dose se J&J o 2 se gli altri vaccini) piรน la dose di richiamo (booster o terza dose)
- Vaccinazione con ciclo primario (1 dose se J&J o 2 se gli altri vaccini) o guarigione (quindi il cosiddetto "greenpass rafforzato") unito perรฒ ad un test (antigienico o molecolare) eseguito entro le 48 ore precedenti.
Viene quindi introdotto un ulteriore livello di sbarramento, ovvero le 3 dosi di vaccino o 2 dosi con tampone. Per ora questa certificazione non ha un nome e infatti nel decreto viene derogato il controllo in modalitร cartacea, questo in attesa probabilmente che nell'app verificac19 venga introdotto il "mega greenpass" nelle modalitร di controllo.
Specifichiamo che come da titolo questa limitazione vale PER I VISITATORI e non per i lavoratori di queste strutture.
- ULTERIORI UTILIZZI DEL GREENPASS RAFFORZATO IN ATTIVITA' DOVE FINORA ERA SUFFICIENTE IL GREENPASS BASE (Dal 10 Gennaio 2022 al 31 Marzo 2022)
Dal 10 Gennaio non sarร piรน sufficiente il greenpass base ma servirร quello rafforzato (vaccino o guarigione) nei seguenti casi:
- Musei, luoghi della cultura e mostre (punto c)
- Piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere al chiuso inclusi gli spogliatoi e le docce (sono esclusi solo chi accompagna persone non autosufficienti per etร o disabilitร ) (punto d)
- centri termali (punto f)
- centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso (punto g)
- sale gioco, sale scommesse, bingo e casinรฒ (punto h)
Per tutti i dettagli vi lasciamo il link alla legge 87 dove sono stati ripresi questi punti per delimitare l'applicazione del greenpass rafforzato https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52 - vedere articolo 9-bis)
Anche in questo caso sono esclusi i minori di 12 anni o chi รจ esentato dalla vaccinazione per motivi di salute e le disposizioni riguardano i cittadini che accedono a questi servizi o attivitร e non i lavoratori.
- DISPOSIZIONI PER CHI ENTRA IN ITALIA (dal 25 Dicembre 2021)
L'articolo 11 introduce delle disposizioni per chi entra in Italia (quindi sia turisti che vengono in Italia sia cittadini italiani che rientrano dall'estero). Gli uffici di sanitร marittima, aerea e di frontiera effettuano, anche a campione, presso aeroporti, porti o alle frontiere test antigienici o molecolari ai viaggiatori che entrano in Italia. In caso di positivitร il viaggiatore, a proprie spese, deve sottoporsi a isolamento fiduciario per 10 giorni.
Su questo punto vogliamo specificare che la permanenza in "covid hotel" di 10 giorni รจ prevista solo DOVE NECESSARIO, e non obbligatoria. Si potrร fare isolamento nella propria abitazione in caso di rientro in Italia dopo un viaggio.
- TRACCIAMENTO CASI POSITIVI A SCUOLA
All'articolo 13 vengono stanziati 9 milioni di euro per "assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole per l'a.s. 2021-2022 "attraverso il "supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attivitร di somministrazione di test e di quelle correlate di analisi e refertazione attraverso laboratori militari della rete di diagnostica molecolare"
Ci sono poi ulteriori stanziamenti di soldi pubblici per il personale medico e paramedico che svolgerร l'attivitร di testing ma nel decreto non ci sono dettagli su come verranno utilizzati questi fondi aggiuntivi.
Restano quindi solamente notizie di giornale, non confermate dal testo di legge, i test al rientro dalle vacanze natalizie per gli studenti. La situazione quindi andrร monitorata nelle prossime settimane per individuare eventuali iniziative ministeriali su attivitร di testing agli studenti.
- MASCHERINE FFP2 A SCUOLA
All'articolo 16 vengono previste le forniture di mascherine FFP2 o FFP3 alle scuole destinate al personale scolastico (a-bis del DL 111):
"a-bis sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attivitร scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, รจ assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3"
Nessuna novitร quindi per gli studenti a differenza di quanto scritto nella giornata di Natale e che aveva allarmato alcuni genitori.
Abbiamo provato a riassumere i punti salienti introdotti da questo decreto rilasciato durante la vigilia di Natale. Ovviamente anche in questo caso il decreto andrร convertito entro 60 giorni pena decadenza e seguiremo l'iter parlamentare per segnalare eventuali modifiche significative a questo testo
Dal 10 Gennaio non sarร piรน sufficiente il greenpass base ma servirร quello rafforzato (vaccino o guarigione) nei seguenti casi:
- Musei, luoghi della cultura e mostre (punto c)
- Piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere al chiuso inclusi gli spogliatoi e le docce (sono esclusi solo chi accompagna persone non autosufficienti per etร o disabilitร ) (punto d)
- centri termali (punto f)
- centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso (punto g)
- sale gioco, sale scommesse, bingo e casinรฒ (punto h)
Per tutti i dettagli vi lasciamo il link alla legge 87 dove sono stati ripresi questi punti per delimitare l'applicazione del greenpass rafforzato https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52 - vedere articolo 9-bis)
Anche in questo caso sono esclusi i minori di 12 anni o chi รจ esentato dalla vaccinazione per motivi di salute e le disposizioni riguardano i cittadini che accedono a questi servizi o attivitร e non i lavoratori.
- DISPOSIZIONI PER CHI ENTRA IN ITALIA (dal 25 Dicembre 2021)
L'articolo 11 introduce delle disposizioni per chi entra in Italia (quindi sia turisti che vengono in Italia sia cittadini italiani che rientrano dall'estero). Gli uffici di sanitร marittima, aerea e di frontiera effettuano, anche a campione, presso aeroporti, porti o alle frontiere test antigienici o molecolari ai viaggiatori che entrano in Italia. In caso di positivitร il viaggiatore, a proprie spese, deve sottoporsi a isolamento fiduciario per 10 giorni.
Su questo punto vogliamo specificare che la permanenza in "covid hotel" di 10 giorni รจ prevista solo DOVE NECESSARIO, e non obbligatoria. Si potrร fare isolamento nella propria abitazione in caso di rientro in Italia dopo un viaggio.
- TRACCIAMENTO CASI POSITIVI A SCUOLA
All'articolo 13 vengono stanziati 9 milioni di euro per "assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole per l'a.s. 2021-2022 "attraverso il "supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attivitร di somministrazione di test e di quelle correlate di analisi e refertazione attraverso laboratori militari della rete di diagnostica molecolare"
Ci sono poi ulteriori stanziamenti di soldi pubblici per il personale medico e paramedico che svolgerร l'attivitร di testing ma nel decreto non ci sono dettagli su come verranno utilizzati questi fondi aggiuntivi.
Restano quindi solamente notizie di giornale, non confermate dal testo di legge, i test al rientro dalle vacanze natalizie per gli studenti. La situazione quindi andrร monitorata nelle prossime settimane per individuare eventuali iniziative ministeriali su attivitร di testing agli studenti.
- MASCHERINE FFP2 A SCUOLA
All'articolo 16 vengono previste le forniture di mascherine FFP2 o FFP3 alle scuole destinate al personale scolastico (a-bis del DL 111):
"a-bis sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attivitร scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, รจ assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3"
Nessuna novitร quindi per gli studenti a differenza di quanto scritto nella giornata di Natale e che aveva allarmato alcuni genitori.
Abbiamo provato a riassumere i punti salienti introdotti da questo decreto rilasciato durante la vigilia di Natale. Ovviamente anche in questo caso il decreto andrร convertito entro 60 giorni pena decadenza e seguiremo l'iter parlamentare per segnalare eventuali modifiche significative a questo testo
Messaggio da un'amica:
Oggi scontro al telefono con un carabiniere: ho chiesto delucidazioni sulla delega di chi controlla il pass sui bus. Mi ha detto che tutti coloro che controllano hanno la delega del prefetto e che sono state create specifiche commissioni di controllo. Io ho chiesto "ma proprio tutti? Delega formale nominativa uno per uno con la firma del prefetto...? A migliaia di persone?" Risposta: "sinceramente il suo atteggiamento mi dร fastidio e mi sta anche facendo girare i coglioni".
๐๐๐ la delega del Prefettooooo
Chiedetelo, gente! Chiediamolo tutti, di vedere la delega formale NOMINATIVA rilasciata dal titolare trattamento dati!
Se gli facciamo "girare i coglioni" vuol dire che abbiamo colto nel segno!! ๐๐๐
Oggi scontro al telefono con un carabiniere: ho chiesto delucidazioni sulla delega di chi controlla il pass sui bus. Mi ha detto che tutti coloro che controllano hanno la delega del prefetto e che sono state create specifiche commissioni di controllo. Io ho chiesto "ma proprio tutti? Delega formale nominativa uno per uno con la firma del prefetto...? A migliaia di persone?" Risposta: "sinceramente il suo atteggiamento mi dร fastidio e mi sta anche facendo girare i coglioni".
๐๐๐ la delega del Prefettooooo
Chiedetelo, gente! Chiediamolo tutti, di vedere la delega formale NOMINATIVA rilasciata dal titolare trattamento dati!
Se gli facciamo "girare i coglioni" vuol dire che abbiamo colto nel segno!! ๐๐๐
OBBLIGO MASCHERINE ALL'APERTO?
Stampa e TV stanno dicendo che, con il nuovo decreto, "torna" l'obbligo di mascherina all'aperto: tanto per cambiare stanno mentendo!
Il DL 221 proroga le disposizioni del DPCM del 2 marzo fino al 31.03.2022 estendendo il cosiddetto "obbligo di mascherina all'aperto" anche alla zona bianca. Ricordiamo che il DPCM รจ manifestamente incostituzionale perchรฉ viola l'art. 13 della costituzione che richiede per ogni limitazione della libertร personale l'intervento di un magistrato. In ogni caso l'obbligo non c'รจ se ci si trova ad una distanza dagli altri superiore ad un metro.
Di tutto questo tema avevamo parlato in uno dei nostri primissimi video, che vi riproponiamo qui sotto in quanto รจ tuttora perfettamente valido!
https://www.difendersiora.it/video-avvocato/difendersi-ora-3-mascherine-allaperto
Stampa e TV stanno dicendo che, con il nuovo decreto, "torna" l'obbligo di mascherina all'aperto: tanto per cambiare stanno mentendo!
Il DL 221 proroga le disposizioni del DPCM del 2 marzo fino al 31.03.2022 estendendo il cosiddetto "obbligo di mascherina all'aperto" anche alla zona bianca. Ricordiamo che il DPCM รจ manifestamente incostituzionale perchรฉ viola l'art. 13 della costituzione che richiede per ogni limitazione della libertร personale l'intervento di un magistrato. In ogni caso l'obbligo non c'รจ se ci si trova ad una distanza dagli altri superiore ad un metro.
Di tutto questo tema avevamo parlato in uno dei nostri primissimi video, che vi riproponiamo qui sotto in quanto รจ tuttora perfettamente valido!
https://www.difendersiora.it/video-avvocato/difendersi-ora-3-mascherine-allaperto
www.difendersiora.it
Difendersi ora: 3 - Mascherine all'aperto | DIFENDERSI ORA
Il video, anche se di marzo, รจ perfettamente attuale al DL 221 del 24 dicembre! Terzo di una serie di tutorial per conoscere i propri diritti quando si ha a ...
https://www.difendersiora.it/documenti/dl-221-del-24-dicembre-2021 ulteriore analisi dell avv fusillo dl221 del 24 12 2021โคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโค
โผ๏ธ Per coloro che giร domani dovessero avere un appuntamento vaccinale โผ๏ธ
Dato che le istruzioni dettagliate come affrontare lโappuntamento avanti il medico โvaccinatoreโ verranno messi a disposizione entro domani, se qualcuno dovesse avere un appuntamento โvaccinaleโ giร domani, consigliamo brevemente quanto segue:
1. FateVi accompagnare e registrate il colloquio con il medico vaccinatore. Ve lo consente la Legge 219/2017 sul consenso libero e informato che รจ richiesto per lโinoculazione di uno degli ormai cinque โvacciniโ Covid-19. PortateVi comunque anche qualcosa per scrivere e dunque poter prendere nota.
2. Chiedete il nome, cognome e lโOrdine Professionale di appartenenza (sede dellโOrdine dei Medici in cui รจ iscritto il medico vaccinatore) nonchรฉ la specializzazione del medico vaccinatore.
3. Dichiarate che non Vi presentate di Vs. spontanea volontร ma che Vi รจ imposta ex D.L. 44/2021 la vaccinazione per la prevenzione dellโinfezione con il virus SARS-CoV-2.
4. Dichiarate, dunque, che nel Vs. caso conta esclusivamente il fatto se il โvaccinoโ-Covid-19 a Voi โriservatoโ sia stato autorizzato per la prevenzione dellโinfezione con il virus SARS-CoV-2 o meno.
5. Dichiarate che sapete che per la legittima e dunque consentita applicazione degli ormai cinque โvacciniโ-Covid-19 ci vuole la esigente prescrizione medica RRL, che puรฒ essere rilasciata solo da medici specialisti per lโapplicazione di sostanze di fatto ancora in fase sperimentale e a base genica!
6. Chiedete, dunque, al medico vaccinatore se รจ lui che Vi rilascerร la prescrizione medica RRL, di cui ovviamente chiedete una COPIA!
7. Informate il medico vaccinatore dellโistanza di ostensione della prescrizione medica giร presentata anticipatamente via pec ai responsabili della rispettiva ASL senza alcun riscontro. Portate una copia di tale pec e consegnatela al medico vaccinatore e chiedetegli di prenderne atto e di allegarla ai documenti relativi al consenso libero e informato che sareste chiamati a firmare nel caso in cui avreste deciso di farVi โvaccinareโ.
8. Sempre nel caso in cui il medico vaccinatore dovesse dichiarare ad essere lui a rilasciarVi la prescrizione medica RRL, dichiarate di voler essere trattato/a a tal fine come lโart. 13 Codice Etico del Medico impone al medico: informazione dettagliata sulla natura della sostanza, sullโefficacia, sui rischi a breve/medio e lungo termine, sui dati allo stato mancanti. Chiedete al medico informazioni dettagliate su quanto gli stessi produttori indicano in punto informazioni mancanti nei loro piani di gestione dei rischi (Risk Management Plan).
Innanzitutto insistete affinchรฉ il medico, se intende prescrivere, indichi nella prescrizione RRL espressamente che Vi sta prescrivendo la sostanza ai fini dellโadempimento dellโobbligo vaccinale ex art. 44 D.L. 2021 per la prevenzione dellโinfezione con il virus SARS-CoV-2.
Sappiate che se il medico vaccinatore Vi prescrive per la prevenzione dellโinfezione con il virus SARS-CoV-2 il trattamento con uno dei cinque โvacciniโ-Covid-19 allo stato autorizzati (Comirnaty di Pfizer/BioNTech, Spikevax di Moderna, Vaxzevria di AstraZeneca, Janssen di Johnson & Johnson, Nuvaxovid di Novavax) senza informarVi che Vi intende prescrivere la sostanza per un effetto per il quale la sostanza non รจ stata autorizzata in via condizionata (e nonostante queste sostanze di fatto non prevengono lโinfezione con il virus come ormai da mesi giorno dopo giorno la realtร dei fatti conferma), il medico commetterebbe il reato di falso ideologico!
9. Sempre che il medico vaccinatore abbia intenzione di rilasciarVi la prescrizione medica RRL, chiedetegli per quale motivo pensa di poterVi prescrivere il trattamento con una sostanza a base genica di fatto ancora in fase sperimentale senza effettuare anteriormente esami clinici per poter accertare il Vs.stato di salute; chiedetegli, inoltre, come pensa di poterVi prescrivere il trattamento con una sostanza del genere, senza che sia lui a seguirVi strettamente nel periodo post inoculazione per verificare gli eventuali effetti avversi;
Dato che le istruzioni dettagliate come affrontare lโappuntamento avanti il medico โvaccinatoreโ verranno messi a disposizione entro domani, se qualcuno dovesse avere un appuntamento โvaccinaleโ giร domani, consigliamo brevemente quanto segue:
1. FateVi accompagnare e registrate il colloquio con il medico vaccinatore. Ve lo consente la Legge 219/2017 sul consenso libero e informato che รจ richiesto per lโinoculazione di uno degli ormai cinque โvacciniโ Covid-19. PortateVi comunque anche qualcosa per scrivere e dunque poter prendere nota.
2. Chiedete il nome, cognome e lโOrdine Professionale di appartenenza (sede dellโOrdine dei Medici in cui รจ iscritto il medico vaccinatore) nonchรฉ la specializzazione del medico vaccinatore.
3. Dichiarate che non Vi presentate di Vs. spontanea volontร ma che Vi รจ imposta ex D.L. 44/2021 la vaccinazione per la prevenzione dellโinfezione con il virus SARS-CoV-2.
4. Dichiarate, dunque, che nel Vs. caso conta esclusivamente il fatto se il โvaccinoโ-Covid-19 a Voi โriservatoโ sia stato autorizzato per la prevenzione dellโinfezione con il virus SARS-CoV-2 o meno.
5. Dichiarate che sapete che per la legittima e dunque consentita applicazione degli ormai cinque โvacciniโ-Covid-19 ci vuole la esigente prescrizione medica RRL, che puรฒ essere rilasciata solo da medici specialisti per lโapplicazione di sostanze di fatto ancora in fase sperimentale e a base genica!
6. Chiedete, dunque, al medico vaccinatore se รจ lui che Vi rilascerร la prescrizione medica RRL, di cui ovviamente chiedete una COPIA!
7. Informate il medico vaccinatore dellโistanza di ostensione della prescrizione medica giร presentata anticipatamente via pec ai responsabili della rispettiva ASL senza alcun riscontro. Portate una copia di tale pec e consegnatela al medico vaccinatore e chiedetegli di prenderne atto e di allegarla ai documenti relativi al consenso libero e informato che sareste chiamati a firmare nel caso in cui avreste deciso di farVi โvaccinareโ.
8. Sempre nel caso in cui il medico vaccinatore dovesse dichiarare ad essere lui a rilasciarVi la prescrizione medica RRL, dichiarate di voler essere trattato/a a tal fine come lโart. 13 Codice Etico del Medico impone al medico: informazione dettagliata sulla natura della sostanza, sullโefficacia, sui rischi a breve/medio e lungo termine, sui dati allo stato mancanti. Chiedete al medico informazioni dettagliate su quanto gli stessi produttori indicano in punto informazioni mancanti nei loro piani di gestione dei rischi (Risk Management Plan).
Innanzitutto insistete affinchรฉ il medico, se intende prescrivere, indichi nella prescrizione RRL espressamente che Vi sta prescrivendo la sostanza ai fini dellโadempimento dellโobbligo vaccinale ex art. 44 D.L. 2021 per la prevenzione dellโinfezione con il virus SARS-CoV-2.
Sappiate che se il medico vaccinatore Vi prescrive per la prevenzione dellโinfezione con il virus SARS-CoV-2 il trattamento con uno dei cinque โvacciniโ-Covid-19 allo stato autorizzati (Comirnaty di Pfizer/BioNTech, Spikevax di Moderna, Vaxzevria di AstraZeneca, Janssen di Johnson & Johnson, Nuvaxovid di Novavax) senza informarVi che Vi intende prescrivere la sostanza per un effetto per il quale la sostanza non รจ stata autorizzata in via condizionata (e nonostante queste sostanze di fatto non prevengono lโinfezione con il virus come ormai da mesi giorno dopo giorno la realtร dei fatti conferma), il medico commetterebbe il reato di falso ideologico!
9. Sempre che il medico vaccinatore abbia intenzione di rilasciarVi la prescrizione medica RRL, chiedetegli per quale motivo pensa di poterVi prescrivere il trattamento con una sostanza a base genica di fatto ancora in fase sperimentale senza effettuare anteriormente esami clinici per poter accertare il Vs.stato di salute; chiedetegli, inoltre, come pensa di poterVi prescrivere il trattamento con una sostanza del genere, senza che sia lui a seguirVi strettamente nel periodo post inoculazione per verificare gli eventuali effetti avversi;
ricordate al medico vaccinatore tutti gli obblighi a lui imposti dallโart. 13 Codice Etico dei Medici nel caso di prescrizione di un farmaco - e ciรฒ a maggior ragione se si tratta di un farmaco autorizzato solo in via condizionata per lโimmissione sul mercato perchรฉ ancora in fase sperimentale.
10. Chiedete al medico vaccinatore, sempre che abbia intenzione di rilasciarVi la prescrizione medica RRL, per quale motivo pensa di non dover seguire quanto imposto dal DM 15 Luglio 1997 in merito alla sperimentazione clinica di medicinali autorizzato in via solo condizionata per lโimmissione sul mercato e per i quali mancano ancora i dati per confermare lโefficacia e sicurezza.
11. Se il medico vaccinatore non intende rilasciarVi una prescrizione medica RRL per la prevenzione dellโinfezione con il virus SARS-CoV-2 con uno dei โvacciniโ-Covid-19, chiedete conferma della mancanza della prescrizione RRL invece richiesta per la legittima inoculazione di queste sostanze.
Insistete sulla questione della prescrizione medica RRL, perchรฉ con la prescrizione medica RRL il medico si assume la piena responsabilitร nel caso in cui non Vi dovesse informare in modo corretto:
- sulla natura della sostanza: sostanze a base genica autorizzata solo in via condizionata;
- sullโefficacia per la quale la sostanza รจ stata autorizzata: sola prevenzione della malattia Covid-19 e non dellโinfezione con il virus SARS-CoV-2:
- sul profilo di rischio della sostanza: i produttori delle sostanze dichiarano nei piani di gestione dei rischi (Risk Management Plan) che allo stato mancano le seguenti informazioni:
effetti a medio/lungo termine, effetti di correlazione con altri farmaci, effetti su donne incinte, feti e bambini allattati, su persone con un problema nel sistema immunitario, su persone con un qualche problema di natura infiammatorio nel loro corpo. Il medico โvaccinatoreโ, se fosse un medico specialista nellโapplicazione di tali sostanze, Vi dovrebbe inoltre informare del fatto che non sono stati fatti studi sulla cangerogenicitร e mutagenicitร .
Concludendo: se non Vi viene rilasciata la prescrizione medica RRL per la prevenzione dellโinfezione con il virus SARS-CovV-2 di uno dei vaccini-COVID-19, Vi dovete far dare conferma che tale prescrizione medica RRL non cโรจ. La mancanza di tale prescrizione medica RRL impedisce radicalmente il trattamento con uno dei โvacciniโ-COVID-19.
Se il medico vaccinatore, invece, incorrendo ovviamente in una serie di reati, dovesse rilasciarVi la prescrizione medica RRL per la prevenzione dellโinfezione con il virus SARS-CoV-2 con uno dei vaccini-Covid-19, insistete per avere una copia della prescrizione alla quale ovviamente avete diritto. Se non Vi dovesse essere rilasciata la copia della prescrizione medica RRL, che il medico vaccinatore dichiara che Vi avrebbe rilasciato, chiedete lโintervento delle forze dellโOrdine facendo a loro protocollare che non Vi viene data la copia della prescrizione medica RRL, indispensabile per il legittimo trattamento con uno dei vaccini Covid-19, e alla quale Voi come diretti interessati, ovviamente avete diritto.
Se il medico vaccinatore Vi dovesse consegnare la copia della prescrizione medica RRL per la prevenzione dellโinfezione con il virus SARS-CoV-2 con uno dei vaccini Covid-19, prendetela e dichiarate anche per iscritto (scrivendolo a mano sul modulo per il consenso informato) che intendete procedere in via legale per violazione dei doveri imposti al medico per la prescrizione medica RRL per un efficacia non prevista nella scheda tecnica di un farmaco di fatto ancora in fase sperimentale e che non ci sono minimamente le basi per poter esprimere un consenso/dissenso libero e informato.
Fate con il cellulare una foto di tale dichiarazione che lasciate al medico vaccinatore.
10. Chiedete al medico vaccinatore, sempre che abbia intenzione di rilasciarVi la prescrizione medica RRL, per quale motivo pensa di non dover seguire quanto imposto dal DM 15 Luglio 1997 in merito alla sperimentazione clinica di medicinali autorizzato in via solo condizionata per lโimmissione sul mercato e per i quali mancano ancora i dati per confermare lโefficacia e sicurezza.
11. Se il medico vaccinatore non intende rilasciarVi una prescrizione medica RRL per la prevenzione dellโinfezione con il virus SARS-CoV-2 con uno dei โvacciniโ-Covid-19, chiedete conferma della mancanza della prescrizione RRL invece richiesta per la legittima inoculazione di queste sostanze.
Insistete sulla questione della prescrizione medica RRL, perchรฉ con la prescrizione medica RRL il medico si assume la piena responsabilitร nel caso in cui non Vi dovesse informare in modo corretto:
- sulla natura della sostanza: sostanze a base genica autorizzata solo in via condizionata;
- sullโefficacia per la quale la sostanza รจ stata autorizzata: sola prevenzione della malattia Covid-19 e non dellโinfezione con il virus SARS-CoV-2:
- sul profilo di rischio della sostanza: i produttori delle sostanze dichiarano nei piani di gestione dei rischi (Risk Management Plan) che allo stato mancano le seguenti informazioni:
effetti a medio/lungo termine, effetti di correlazione con altri farmaci, effetti su donne incinte, feti e bambini allattati, su persone con un problema nel sistema immunitario, su persone con un qualche problema di natura infiammatorio nel loro corpo. Il medico โvaccinatoreโ, se fosse un medico specialista nellโapplicazione di tali sostanze, Vi dovrebbe inoltre informare del fatto che non sono stati fatti studi sulla cangerogenicitร e mutagenicitร .
Concludendo: se non Vi viene rilasciata la prescrizione medica RRL per la prevenzione dellโinfezione con il virus SARS-CovV-2 di uno dei vaccini-COVID-19, Vi dovete far dare conferma che tale prescrizione medica RRL non cโรจ. La mancanza di tale prescrizione medica RRL impedisce radicalmente il trattamento con uno dei โvacciniโ-COVID-19.
Se il medico vaccinatore, invece, incorrendo ovviamente in una serie di reati, dovesse rilasciarVi la prescrizione medica RRL per la prevenzione dellโinfezione con il virus SARS-CoV-2 con uno dei vaccini-Covid-19, insistete per avere una copia della prescrizione alla quale ovviamente avete diritto. Se non Vi dovesse essere rilasciata la copia della prescrizione medica RRL, che il medico vaccinatore dichiara che Vi avrebbe rilasciato, chiedete lโintervento delle forze dellโOrdine facendo a loro protocollare che non Vi viene data la copia della prescrizione medica RRL, indispensabile per il legittimo trattamento con uno dei vaccini Covid-19, e alla quale Voi come diretti interessati, ovviamente avete diritto.
Se il medico vaccinatore Vi dovesse consegnare la copia della prescrizione medica RRL per la prevenzione dellโinfezione con il virus SARS-CoV-2 con uno dei vaccini Covid-19, prendetela e dichiarate anche per iscritto (scrivendolo a mano sul modulo per il consenso informato) che intendete procedere in via legale per violazione dei doveri imposti al medico per la prescrizione medica RRL per un efficacia non prevista nella scheda tecnica di un farmaco di fatto ancora in fase sperimentale e che non ci sono minimamente le basi per poter esprimere un consenso/dissenso libero e informato.
Fate con il cellulare una foto di tale dichiarazione che lasciate al medico vaccinatore.
L'ESENZIONE DA VACCINO.
Il medico di base รจ competente ad emettere il certificato di esenzione da vaccino quando ve ne siano le condizioni.
Se un medico specialista, ad esempio cardiologo, certifica che รจ opportuno che il paziente non si sottoponga a vaccinazione, allora il medico di base รจ obbligato a fare il certificato di esenzione, se non lo fa occorre inviargli formalmente un atto di diffida.
Lo stesso discorso vale nel caso di accertamenti diagnostici, se si hanno delle patologie pregresse occorre chiedere al medico di base di emettere un certificato di esonero temporaneo per poter effettuare gli accertamenti; se Il medico di base si rifiuta occorre inviargli un atto di diffida.
In questo caso tutte le responsabilitร derivanti dagli esiti della vaccinazione ricadono sul medico di base.
AVVOCATI ULTIMA LINEA
In difesa della Costituzione Italiana avv perillo Andrea
Il medico di base รจ competente ad emettere il certificato di esenzione da vaccino quando ve ne siano le condizioni.
Se un medico specialista, ad esempio cardiologo, certifica che รจ opportuno che il paziente non si sottoponga a vaccinazione, allora il medico di base รจ obbligato a fare il certificato di esenzione, se non lo fa occorre inviargli formalmente un atto di diffida.
Lo stesso discorso vale nel caso di accertamenti diagnostici, se si hanno delle patologie pregresse occorre chiedere al medico di base di emettere un certificato di esonero temporaneo per poter effettuare gli accertamenti; se Il medico di base si rifiuta occorre inviargli un atto di diffida.
In questo caso tutte le responsabilitร derivanti dagli esiti della vaccinazione ricadono sul medico di base.
AVVOCATI ULTIMA LINEA
In difesa della Costituzione Italiana avv perillo Andrea
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
27 dicembre 2021
(con preghiera alla divulgazione)
IL 6 GENNAIO 2022 AVRร LUOGO LA "MARCIA DELLE LIBERTร" (a piedi da Venezia) PROMOSSA DAL MAGISTRATO PROF. PAOLO SCEUSA.
DETTAGLI:
Si partirร alle ore 7.30 dal Piazzale Stazione di Venezia direzione Padova attraversando il Ponte della Libertร .
Link 1ยฐ video (invito alla Marcia su Roma):
https://youtu.be/hNsi7wvOyvc
Link 2ยฐ video (dettagli tecnici sul da farsi):
https://youtu.be/Z3aGKPLXsos
Link del canale telegram del Prof. Sceusa (per seguire personalmente le indicazioni):
https://t.me/SceusaP
Chi รจ il Magistrato Prof Paolo Sceusa:
https://www.filodiritto.com/paolo-sceusa
<<Aspettare non รจ saggio, tantomeno fino a maggio.
Per allora obbligheranno senza Santi ne Marie sempre piรน categorie.
Una volta vaccinati sempre piรน greenpassati saran quasi tutti quanti... e marceran quattro fanti che nessuno ospiterร chรฉ lร fuori fa calduccio.
Si vaccinino e stiano buoni che da Fazio c'รจ Burioni!>>
(con preghiera alla divulgazione)
IL 6 GENNAIO 2022 AVRร LUOGO LA "MARCIA DELLE LIBERTร" (a piedi da Venezia) PROMOSSA DAL MAGISTRATO PROF. PAOLO SCEUSA.
DETTAGLI:
Si partirร alle ore 7.30 dal Piazzale Stazione di Venezia direzione Padova attraversando il Ponte della Libertร .
Link 1ยฐ video (invito alla Marcia su Roma):
https://youtu.be/hNsi7wvOyvc
Link 2ยฐ video (dettagli tecnici sul da farsi):
https://youtu.be/Z3aGKPLXsos
Link del canale telegram del Prof. Sceusa (per seguire personalmente le indicazioni):
https://t.me/SceusaP
Chi รจ il Magistrato Prof Paolo Sceusa:
https://www.filodiritto.com/paolo-sceusa
<<Aspettare non รจ saggio, tantomeno fino a maggio.
Per allora obbligheranno senza Santi ne Marie sempre piรน categorie.
Una volta vaccinati sempre piรน greenpassati saran quasi tutti quanti... e marceran quattro fanti che nessuno ospiterร chรฉ lร fuori fa calduccio.
Si vaccinino e stiano buoni che da Fazio c'รจ Burioni!>>
Esenzione da vaccino per queste patologie:
SCLEROSI LATERALE AMIOTROFlCA
RF0100
SCLEROSI LATERALE PRIMARIA
RF0110
ATROFIE MUSCOLARl SPINALI
RFG050
DISTROFIE MUSCOLARI -DISTROFIE MIOTONICHE
RFG080 + RFG090
SINDROMI MIASTENICHE CONGENITE E DISIMMUNI
RFG101
EATON-LAMBERT, SINDROME DI
RF0190
POLINEUROPATIA CRONICA INFIAMMATORIA DEMIELINIZZANTE
RF0180
NEUROPATIA MOTORIA MULTIFOCALE
RF0181
GUILLAIN-BARRร, SINDROME DI (limitatamente a forme gravi croniche e invalidanti)
RF0183
SINDROME POEMS
RN1610
SCHILDER, MALATTIA DI
RF0111
LEWIS SUMMER SINDROME DI
RF0l82
SINDROME DELLA PERSONA RIGIDA
RF0411
DIABETE - ALTRE ENDOCRINOPATIE SEVERE
POLlENDOCRINOPATIE AUTOIMMUNI
RCG030
WOLFRAM SINDROME DI
RN1290
IMMUNODEFICIENZE
IMMUNODEFICIENZE PRIMARIE
RCG160
MALATTIA GRANULOMATOSA CRONICA
RD0050
SINDROMI AUTOINFIAMMATORIE EREDITARIE/FAMTLIARI (incluse FEBBRE MEDITERRANEA FAMILIARE (codice RC0241) e SINDROME TRAPS (codice RC0243)
RCG161+ RC0241 +RC0243
SCHNITZLER , SINDROME DI
RC0290
ANGIOEDEMA EREDITARIO E ACQUTSITO DA DEFICIT DI Cl INIBITORE
RC0190 +RC0191
CHEDIAK-HIGASHI, MALATTIA DI
RD0060
SHWACHMAN- DIAMOND, SINDROME DI
RD0080
SINDROME EMOLITICO UREMICA*
RD0010*
PIASTRlNOPATIE AUTOIMMUNI PRIMARIE CRONlCHE*
RDG031*
MICROANGIOPATIE TROMBOTICHE *
RGG010*
SINDROM E DA ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI (FORMA PRIMITIVA)*
RC0220 *
DERMATOMIOSITE*
RM0010*
PAZIENTI CON PATOLOGIA AUTOIMMUNE E IMMUNODEPRESSIONE SECONDARIA A TRATTAMENTO TERAPEUTICO
POLIMIOSITE*
RM0020*
SINDROMI DA ANTICORPI ANTISINTETASI"
RM0021*
CONNETTIVITE MISTA*
RM0030*
FASCITE EOSINOFILA*
RM0040*
POLICONDRITE RICORRENTE*
RM0060*
SCLEROSI SISTEMICA PROGRESSIVA*
RM0120*
SCLEROSI CUTANEA DIFFUSA AD ALTA GRAVITร CLINICA*
RL0080*
MIOSITE A CORPI INCLUSI*
RM0110*
MIOSITE EOSINOFILA IDIOPATICA*
RM0111*
SINDROME SAPHO*
RM0121*
VOGT-KOYANAGI-HARADA, SINDROME DI*
RN1720*
CRIOGLOBULINEMIA MISTA*
RC0110*
BEHรET, MALATTIA DI*
RC0210*
POLIANGIOITE MICROSCOPICA*
RG0020*
POLIARTERITE NODOSA*
RG0030*
GRANULOMATOS\ EOSINOFILICA CON POLL
SCLEROSI LATERALE AMIOTROFlCA
RF0100
SCLEROSI LATERALE PRIMARIA
RF0110
ATROFIE MUSCOLARl SPINALI
RFG050
DISTROFIE MUSCOLARI -DISTROFIE MIOTONICHE
RFG080 + RFG090
SINDROMI MIASTENICHE CONGENITE E DISIMMUNI
RFG101
EATON-LAMBERT, SINDROME DI
RF0190
POLINEUROPATIA CRONICA INFIAMMATORIA DEMIELINIZZANTE
RF0180
NEUROPATIA MOTORIA MULTIFOCALE
RF0181
GUILLAIN-BARRร, SINDROME DI (limitatamente a forme gravi croniche e invalidanti)
RF0183
SINDROME POEMS
RN1610
SCHILDER, MALATTIA DI
RF0111
LEWIS SUMMER SINDROME DI
RF0l82
SINDROME DELLA PERSONA RIGIDA
RF0411
DIABETE - ALTRE ENDOCRINOPATIE SEVERE
POLlENDOCRINOPATIE AUTOIMMUNI
RCG030
WOLFRAM SINDROME DI
RN1290
IMMUNODEFICIENZE
IMMUNODEFICIENZE PRIMARIE
RCG160
MALATTIA GRANULOMATOSA CRONICA
RD0050
SINDROMI AUTOINFIAMMATORIE EREDITARIE/FAMTLIARI (incluse FEBBRE MEDITERRANEA FAMILIARE (codice RC0241) e SINDROME TRAPS (codice RC0243)
RCG161+ RC0241 +RC0243
SCHNITZLER , SINDROME DI
RC0290
ANGIOEDEMA EREDITARIO E ACQUTSITO DA DEFICIT DI Cl INIBITORE
RC0190 +RC0191
CHEDIAK-HIGASHI, MALATTIA DI
RD0060
SHWACHMAN- DIAMOND, SINDROME DI
RD0080
SINDROME EMOLITICO UREMICA*
RD0010*
PIASTRlNOPATIE AUTOIMMUNI PRIMARIE CRONlCHE*
RDG031*
MICROANGIOPATIE TROMBOTICHE *
RGG010*
SINDROM E DA ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI (FORMA PRIMITIVA)*
RC0220 *
DERMATOMIOSITE*
RM0010*
PAZIENTI CON PATOLOGIA AUTOIMMUNE E IMMUNODEPRESSIONE SECONDARIA A TRATTAMENTO TERAPEUTICO
POLIMIOSITE*
RM0020*
SINDROMI DA ANTICORPI ANTISINTETASI"
RM0021*
CONNETTIVITE MISTA*
RM0030*
FASCITE EOSINOFILA*
RM0040*
POLICONDRITE RICORRENTE*
RM0060*
SCLEROSI SISTEMICA PROGRESSIVA*
RM0120*
SCLEROSI CUTANEA DIFFUSA AD ALTA GRAVITร CLINICA*
RL0080*
MIOSITE A CORPI INCLUSI*
RM0110*
MIOSITE EOSINOFILA IDIOPATICA*
RM0111*
SINDROME SAPHO*
RM0121*
VOGT-KOYANAGI-HARADA, SINDROME DI*
RN1720*
CRIOGLOBULINEMIA MISTA*
RC0110*
BEHรET, MALATTIA DI*
RC0210*
POLIANGIOITE MICROSCOPICA*
RG0020*
POLIARTERITE NODOSA*
RG0030*
GRANULOMATOS\ EOSINOFILICA CON POLL
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=305342921602562&id=100063805681676 link per entrare in fasbook dell avvocato laura satta che vi porta direttamente al messaggio di aiuto legale che vi offre โค๐โค๐๐ช๐โคโคโค๐๐๐๐๐๐๐โคโคโคโคโคโคโคโคโคโค๐๐๐๐๐๐โคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโค๐๐๐๐๐๐๐โคโคโคโคโค๐โค
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.