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Un primo commento a caldo sul DL 1/2022.
LA PILLOLA DEL GIORNO: "NOTE CRITICHE SUL DECRETO-LEGGE N. 229/2021"
a cura dell' avv. Filippo Borelli (Avvocato amministrativista del Foro di Verona)L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, concernente misure urgenti per il contenimento della diffusione Covid 19, prevede che dal 10 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza solo coloro che sono in possesso della c.d certificazione verde rafforzata (ossia guariti o completamento del ciclo vaccinale) possano accedere ai seguenti mezzi di trasporto: aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta VelocitΓ ; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piΓΉ di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.
La norma non prevede deroga alcuna, nemmeno per motivi di salute, di stato di necessitΓ o di lavoro. Quid iuris se una persona non in possesso della c.d certificazione verde rafforzata deve recarsi, ad esempio da un' isola, in una struttura ospedaliera sul continente per essere sottoposto ad un'operazione chirurgica? Quid iuris per un parlamentare non in possesso della c.d. certificazione verde rafforzata residente in Sardegna od in Sicilia che per l'esercizio delle proprie funzioni deve recarsi in Parlamento? Vedremo se qualche parlamentare riterrΓ percorribile sollevare il conflitto di attribuzione innanzi la Corte Costituzionale e se il Parlamento, auspicando che non converta il decreto legge, sarΓ quantomeno capace di apportare in sede di conversione i dovuti correttivi....Si evidenzia che il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021 non solo ha previsto un'efficacia differita dell'entrata in vigore delle disposizioni, ma Γ¨ andato a modificare con specifico riferimento al settore dei trasporti l'articolo 9 quater del decreto legge 22 aprile 2021, n.52 giΓ modificato dall'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 non ancora convertito in legge, come pure su altri commi del medesimo articolo era intervenuto giΓ il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, non ancora convertito in legge. Diceva Marco Tullio Cicerone "Legum servi sumus ut liberi esse possimusβ ("Siamo schiavi della legge per poter essere liberi"). La tecnica legislativa era di ben altra fattura perΓ².....
a cura dell' avv. Filippo Borelli (Avvocato amministrativista del Foro di Verona)L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, concernente misure urgenti per il contenimento della diffusione Covid 19, prevede che dal 10 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza solo coloro che sono in possesso della c.d certificazione verde rafforzata (ossia guariti o completamento del ciclo vaccinale) possano accedere ai seguenti mezzi di trasporto: aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta VelocitΓ ; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piΓΉ di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.
La norma non prevede deroga alcuna, nemmeno per motivi di salute, di stato di necessitΓ o di lavoro. Quid iuris se una persona non in possesso della c.d certificazione verde rafforzata deve recarsi, ad esempio da un' isola, in una struttura ospedaliera sul continente per essere sottoposto ad un'operazione chirurgica? Quid iuris per un parlamentare non in possesso della c.d. certificazione verde rafforzata residente in Sardegna od in Sicilia che per l'esercizio delle proprie funzioni deve recarsi in Parlamento? Vedremo se qualche parlamentare riterrΓ percorribile sollevare il conflitto di attribuzione innanzi la Corte Costituzionale e se il Parlamento, auspicando che non converta il decreto legge, sarΓ quantomeno capace di apportare in sede di conversione i dovuti correttivi....Si evidenzia che il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021 non solo ha previsto un'efficacia differita dell'entrata in vigore delle disposizioni, ma Γ¨ andato a modificare con specifico riferimento al settore dei trasporti l'articolo 9 quater del decreto legge 22 aprile 2021, n.52 giΓ modificato dall'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 non ancora convertito in legge, come pure su altri commi del medesimo articolo era intervenuto giΓ il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, non ancora convertito in legge. Diceva Marco Tullio Cicerone "Legum servi sumus ut liberi esse possimusβ ("Siamo schiavi della legge per poter essere liberi"). La tecnica legislativa era di ben altra fattura perΓ².....
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Il mio unico commento sul DL 1/2022, per oggi, Γ¨ questo:
"tale obbligo non Γ¨ previsto in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dellβassistito o dal medico vaccinatore"
Non so se avete notato che, finalmente, Γ¨ chiaro che si viene esonerati per:
1) accertato pericolo
2) condizioni cliniche documentate dal MMG o vaccinatore.
Una riflessione relativa all'accertato pericolo: non esistendo studi di sorta, il "pericolo" Γ¨ sempre certo. Infatti, il DL non parla di "accertato danno" o "accertato nesso", bensΓ¬, genericamente, del rischio. Γ ovvio che assumere un farmaco in assenza di dati sulla sicurezza Γ¨ certamente pericoloso!ππππππ
"tale obbligo non Γ¨ previsto in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dellβassistito o dal medico vaccinatore"
Non so se avete notato che, finalmente, Γ¨ chiaro che si viene esonerati per:
1) accertato pericolo
2) condizioni cliniche documentate dal MMG o vaccinatore.
Una riflessione relativa all'accertato pericolo: non esistendo studi di sorta, il "pericolo" Γ¨ sempre certo. Infatti, il DL non parla di "accertato danno" o "accertato nesso", bensΓ¬, genericamente, del rischio. Γ ovvio che assumere un farmaco in assenza di dati sulla sicurezza Γ¨ certamente pericoloso!ππππππ
Γ direttamente l'Ordine dei medici (e non solo quello di Messina) che ci aiuta a capire l'importanza e la valenza di questa norma.
... nonchΓ© come farne buon uso! ;)
https://www.omceo.me.it/sportello/professione/certificazione/norme_certificazione.pdf
... nonchΓ© come farne buon uso! ;)
https://www.omceo.me.it/sportello/professione/certificazione/norme_certificazione.pdf
Corollario:ππππππππππππ
per mettere in dubbio l'atto formale di un pubblico ufficiale (MMG), le ignominiose "commissioni" regionali DEVONO prima querelare il medico in questione per falso.
Altrimenti, il suo certificato fa fede in legge, e deve essere rilasciati GRATUITAMENTE all'assistito, in quanto RICHIESTO DA LEGGI CHE HANNO A OGGETTO LA TUTELA DEGLI INTERESSI PUBBLICI e la cui esibizione costituisce un onere per l'esercizio dei diritti soggettivi.
Tutto chiaro, no?
Ringraziamo la OmCeo di Messina per la chiarezza espositiva!
per mettere in dubbio l'atto formale di un pubblico ufficiale (MMG), le ignominiose "commissioni" regionali DEVONO prima querelare il medico in questione per falso.
Altrimenti, il suo certificato fa fede in legge, e deve essere rilasciati GRATUITAMENTE all'assistito, in quanto RICHIESTO DA LEGGI CHE HANNO A OGGETTO LA TUTELA DEGLI INTERESSI PUBBLICI e la cui esibizione costituisce un onere per l'esercizio dei diritti soggettivi.
Tutto chiaro, no?
Ringraziamo la OmCeo di Messina per la chiarezza espositiva!
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DECRETO LEGGE N. 1 DEL 2022 - "Misure urgenti per fronteggiare lβemergenza COVID-19,in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore"
Pubblicato in gazzetta ufficiale in data 7 Gennaio il nuovo decreto annunciato qualche giorno fa che introduce nuovi obblighi e restrizioni e regolamenta i casi di covid nelle scuole. Come sempre analizziamo il testo per punti in modo da conoscere il decreto e le date di entrata in vigore dei vari provvedimenti.
- ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI I CITTADINI CHE ABBIANO COMPIUTO IL 50 ESIMO ANNO DI ETA' (ValiditΓ 8 Gennaio - 15 Giugno 2022)
- ESTENSIONE "GREENPASS RAFFORZATO" SUI LUOGHI DI LAVORO PER I LAVORATORI OVER 50 (ValiditΓ 15 Febbraio 2022 - 15 Giugno 2022)
- SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (ValiditΓ dal 1 Febbraio 2022)
- ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PER PERSONALE UNIVERSITARIO, FORMAZIONE ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE COREUTICA E ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ValiditΓ 1 Febbraio 2022 - 15 Giugno 2022)
- ESTENSIONE DEL "GREENPASS BASE" PER SERVIZI ALLA PERSONA, PUBBLICI UFFICI, SERVIZI POSTALI, BANCARI, FINANZIARI E ATTIVITA' COMMERCIALE (ValiditΓ 20 Gennaio 2022/1 Febbraio 2022 - 31 Marzo 2022)
- GESTIONE CASI POSITIVI A SCUOLA (ValiditΓ dall'8 Gennaio 2022)
Trovate il testo integrale a questo link : https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20220107&numeroGazzetta=4&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&estensione=pdf&edizione=0
- ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI I CITTADINI CHE ABBIANO COMPIUTO IL 50 ESIMO ANNO DI ETA'
Dall'8 Gennaio al 15 Giugno 2022 si applica l'obbligo vaccinale (ciclo primario e dose booster visto che il testo richiama i precedenti obblighi per categoria agli articoli 4, 4-bis e 4-ter) per tutti "i cittadini italiani, per i cittadini di altri stati membri UE residenti in Italia, per i cittadini stranieri iscritti al SSN" che "abbiano compiuto il cinquantesimo anno di etΓ ".
Sono esentati dagli obblighi coloro che hanno esenzione medica al vaccino (attestata da medico di medicina generale o medico vaccinatore) mentre hanno il differimento chi ha avuto "infezione da sars-cov-2 fino alla prima data utile prevista dalla circolare del Ministero della salute". Quindi ad oggi Γ¨ esentato chi ha avuto il covid-19 da meno di 4 mesi, essendo questo il termine minimo per poter eseguire il vaccino una volta contagiati (diverso dal termine di 6 mesi del super greenpass).
L'obbligo si applica anche a chi compirΓ il 50 esimo anno di etΓ dall'8 Gennaio al 15 Giugno 2022.
- ESTENSIONE "GREENPASS RAFFORZATO" SUI LUOGHI DI LAVORO OVER 50 (ValiditΓ 15 Febbraio 2022 - 15 Giugno 2022)
Tutti coloro che ricadono nell'obbligo vaccinale per etΓ (50 anni compiuti) sono tenuti dal 15 Febbraio ad accedere ai luoghi di lavoro con il "greenpass rafforzato" ovvero quello che si ottiene tramite vaccinazione o guarigione (dl 52 art.9 comma 2 lettera a, b e c-bis link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52)
Responsabili del controllo sono "i datori di lavoro pubblici e privati" e "i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attivitΓ giudiziaria" in base al tipo di lavoro che si svolge.
Per quanto disposto dall'articolo 4-quinquies comma 3 chi ha compiuto 50 anni e svolge attivitΓ fuori dal proprio luogo di lavoro "a qualsiasi titolo" (quindi come esterno) puΓ² essere controllato sia dal proprio datore di lavoro che da quello del luogo dove va a svolgere la prestazione lavorativa.
Sanzioni: Come per il precedente obbligo di "greenpass base" chiunque risulti privo di certificazione "al momento dell'accesso al luogo di lavoro" o "comunichi di non esserne in possesso" verrΓ considerato assente ingiustificato senza retribuzione (con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro) fino al 15 Giugno 2022 o fino alla presentazione della certificazione.
Pubblicato in gazzetta ufficiale in data 7 Gennaio il nuovo decreto annunciato qualche giorno fa che introduce nuovi obblighi e restrizioni e regolamenta i casi di covid nelle scuole. Come sempre analizziamo il testo per punti in modo da conoscere il decreto e le date di entrata in vigore dei vari provvedimenti.
- ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI I CITTADINI CHE ABBIANO COMPIUTO IL 50 ESIMO ANNO DI ETA' (ValiditΓ 8 Gennaio - 15 Giugno 2022)
- ESTENSIONE "GREENPASS RAFFORZATO" SUI LUOGHI DI LAVORO PER I LAVORATORI OVER 50 (ValiditΓ 15 Febbraio 2022 - 15 Giugno 2022)
- SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (ValiditΓ dal 1 Febbraio 2022)
- ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PER PERSONALE UNIVERSITARIO, FORMAZIONE ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE COREUTICA E ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ValiditΓ 1 Febbraio 2022 - 15 Giugno 2022)
- ESTENSIONE DEL "GREENPASS BASE" PER SERVIZI ALLA PERSONA, PUBBLICI UFFICI, SERVIZI POSTALI, BANCARI, FINANZIARI E ATTIVITA' COMMERCIALE (ValiditΓ 20 Gennaio 2022/1 Febbraio 2022 - 31 Marzo 2022)
- GESTIONE CASI POSITIVI A SCUOLA (ValiditΓ dall'8 Gennaio 2022)
Trovate il testo integrale a questo link : https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20220107&numeroGazzetta=4&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&estensione=pdf&edizione=0
- ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI I CITTADINI CHE ABBIANO COMPIUTO IL 50 ESIMO ANNO DI ETA'
Dall'8 Gennaio al 15 Giugno 2022 si applica l'obbligo vaccinale (ciclo primario e dose booster visto che il testo richiama i precedenti obblighi per categoria agli articoli 4, 4-bis e 4-ter) per tutti "i cittadini italiani, per i cittadini di altri stati membri UE residenti in Italia, per i cittadini stranieri iscritti al SSN" che "abbiano compiuto il cinquantesimo anno di etΓ ".
Sono esentati dagli obblighi coloro che hanno esenzione medica al vaccino (attestata da medico di medicina generale o medico vaccinatore) mentre hanno il differimento chi ha avuto "infezione da sars-cov-2 fino alla prima data utile prevista dalla circolare del Ministero della salute". Quindi ad oggi Γ¨ esentato chi ha avuto il covid-19 da meno di 4 mesi, essendo questo il termine minimo per poter eseguire il vaccino una volta contagiati (diverso dal termine di 6 mesi del super greenpass).
L'obbligo si applica anche a chi compirΓ il 50 esimo anno di etΓ dall'8 Gennaio al 15 Giugno 2022.
- ESTENSIONE "GREENPASS RAFFORZATO" SUI LUOGHI DI LAVORO OVER 50 (ValiditΓ 15 Febbraio 2022 - 15 Giugno 2022)
Tutti coloro che ricadono nell'obbligo vaccinale per etΓ (50 anni compiuti) sono tenuti dal 15 Febbraio ad accedere ai luoghi di lavoro con il "greenpass rafforzato" ovvero quello che si ottiene tramite vaccinazione o guarigione (dl 52 art.9 comma 2 lettera a, b e c-bis link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52)
Responsabili del controllo sono "i datori di lavoro pubblici e privati" e "i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attivitΓ giudiziaria" in base al tipo di lavoro che si svolge.
Per quanto disposto dall'articolo 4-quinquies comma 3 chi ha compiuto 50 anni e svolge attivitΓ fuori dal proprio luogo di lavoro "a qualsiasi titolo" (quindi come esterno) puΓ² essere controllato sia dal proprio datore di lavoro che da quello del luogo dove va a svolgere la prestazione lavorativa.
Sanzioni: Come per il precedente obbligo di "greenpass base" chiunque risulti privo di certificazione "al momento dell'accesso al luogo di lavoro" o "comunichi di non esserne in possesso" verrΓ considerato assente ingiustificato senza retribuzione (con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro) fino al 15 Giugno 2022 o fino alla presentazione della certificazione.
La sanzione per chi entra comunque a lavoro e viene controllato successivamente risultando privo di certificazione va da 600 a 1500 euro oltre alle conseguenze disciplinari.
Per il periodo in cui la vaccinazione Γ¨ omessa o differita il datore di lavoro adibisce il lavoratore a mansioni anche diverse "in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio" ma in questo caso non ci sono decurtazioni dallo stipendio.
Nota: La certificazione Γ¨ richiesta per "accedere ai luoghi di lavoro" quindi sono esclusi i lavoratori in smart working, in ferie, malattia, congedi, eccetera secondo quanto giΓ visto con il decreto per il greenpass base nei luoghi di lavoro.
- SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (ValiditΓ dal 1 Febbraio 2022)
Dedichiamo un paragrafo apposito alla sanzione pecuniaria introdotta dall'articolo 4-sexies di questo decreto, non tanto per l'ammontare della cifra (100 Euro) ma per le modalitΓ di accertamento che lasciano quantomeno sconcertati.
Prima di tutto saranno soggetti a sanzione amministrativa coloro che alla data del 1 Febbraio 2022 rientrino in una di queste 3 casistiche:
- Non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario (quindi "la prima dose")
- Non abbiano completato il ciclo vaccinale primario nel rispetto dei termini previsti dalla circolare ministeriale (quindi "la seconda dose" o la dose da effettuarsi dopo 4 mesi in caso di precedente malattia)
- Non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo primario nel rispetto dei termini previsti dal "greenpass rafforzato" (quindi "dose booster" a 6 mesi dalla seconda dose o 6 mesi dall'unica dose per chi ha avuto la malattia)
ovviamente nel caso ricadano nei presupposti di etΓ ( 50 anni compiuti).
Attenzione perΓ² al comma 2 di questo articolo : "la sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter" , ovvero a tutti coloro che sono soggetti a obbligo vaccinale per il tipo di lavoro (sanitari, personale RSA e scuola). SarΓ da capire ulteriormente se la sanzione di 100β¬ verrΓ quindi erogata alle persone di etΓ superiore ai 50 (anche se non occupati) e, in piΓΉ, a tutti i lavoratori soggetti a obbligo vaccinale indipendentemente dall'etΓ come sembra da una prima lettura del testo.
Per la modalitΓ di irrogazione della sanzione il decreto introduce un passaggio di dati molto (sottolineiamo MOLTO) delicato:
- La sanzione viene irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle entrate
- L'elenco delle persone a cui verrΓ irrogata si basa su "elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal Ministero della Salute "anche acquisendo i dati dal Sistema Tessera Sanitaria"
- Per le finalitΓ di cui sopra il "Sistema tessera sanitaria" Γ¨ autorizzato al trattamento delle informazioni acquisite dall'anagrafe nazionale vaccini
Una volta ricevuto dal Ministero della Salute (tramite Agenzia delle entrate) la comunicazione "ai soggetti inadempienti dell'avvio del procedimento sanzionatorio" si avranno 10 giorni di tempo per comunicare alla ASL locale il differimento, esenzione o altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilitΓ a eseguire la vaccinazione.
In caso di opposizione al giudice di pace l'avvocatura dello Stato sarΓ la controparte che vi troverete davanti per contestare la sanzione.
- ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PER PERSONALE UNIVERSITARIO, FORMAZIONE ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE COREUTICA E ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ValiditΓ 1 Febbraio 2022 - 15 Giugno 2022)
Passato in sordina nelle conferenze stampa ma il DL 1/2022 introduce l'obbligo vaccinale anche alle categorie in oggetto a partire dal 1 Febbraio 2022 con sospensione, in caso di inadempimento, fino al 15 Giugno 2022.
La procedura di accertamento Γ¨ la medesima prevista dagli obblighi delle altre categorie di lavoro.
- ESTENSIONE DEL "GREENPASS BASE" PER SERVIZI ALLA PERSONA, PUBBLICI UFFICI, SERVIZI POSTALI, BANCARI, FINANZIARI E ATTIVITA' COMMERCIALE (ValiditΓ 20 Gennaio 2022/1 Febbraio 2022 - 31 Marzo 2022)
Per il periodo in cui la vaccinazione Γ¨ omessa o differita il datore di lavoro adibisce il lavoratore a mansioni anche diverse "in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio" ma in questo caso non ci sono decurtazioni dallo stipendio.
Nota: La certificazione Γ¨ richiesta per "accedere ai luoghi di lavoro" quindi sono esclusi i lavoratori in smart working, in ferie, malattia, congedi, eccetera secondo quanto giΓ visto con il decreto per il greenpass base nei luoghi di lavoro.
- SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (ValiditΓ dal 1 Febbraio 2022)
Dedichiamo un paragrafo apposito alla sanzione pecuniaria introdotta dall'articolo 4-sexies di questo decreto, non tanto per l'ammontare della cifra (100 Euro) ma per le modalitΓ di accertamento che lasciano quantomeno sconcertati.
Prima di tutto saranno soggetti a sanzione amministrativa coloro che alla data del 1 Febbraio 2022 rientrino in una di queste 3 casistiche:
- Non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario (quindi "la prima dose")
- Non abbiano completato il ciclo vaccinale primario nel rispetto dei termini previsti dalla circolare ministeriale (quindi "la seconda dose" o la dose da effettuarsi dopo 4 mesi in caso di precedente malattia)
- Non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo primario nel rispetto dei termini previsti dal "greenpass rafforzato" (quindi "dose booster" a 6 mesi dalla seconda dose o 6 mesi dall'unica dose per chi ha avuto la malattia)
ovviamente nel caso ricadano nei presupposti di etΓ ( 50 anni compiuti).
Attenzione perΓ² al comma 2 di questo articolo : "la sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter" , ovvero a tutti coloro che sono soggetti a obbligo vaccinale per il tipo di lavoro (sanitari, personale RSA e scuola). SarΓ da capire ulteriormente se la sanzione di 100β¬ verrΓ quindi erogata alle persone di etΓ superiore ai 50 (anche se non occupati) e, in piΓΉ, a tutti i lavoratori soggetti a obbligo vaccinale indipendentemente dall'etΓ come sembra da una prima lettura del testo.
Per la modalitΓ di irrogazione della sanzione il decreto introduce un passaggio di dati molto (sottolineiamo MOLTO) delicato:
- La sanzione viene irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle entrate
- L'elenco delle persone a cui verrΓ irrogata si basa su "elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal Ministero della Salute "anche acquisendo i dati dal Sistema Tessera Sanitaria"
- Per le finalitΓ di cui sopra il "Sistema tessera sanitaria" Γ¨ autorizzato al trattamento delle informazioni acquisite dall'anagrafe nazionale vaccini
Una volta ricevuto dal Ministero della Salute (tramite Agenzia delle entrate) la comunicazione "ai soggetti inadempienti dell'avvio del procedimento sanzionatorio" si avranno 10 giorni di tempo per comunicare alla ASL locale il differimento, esenzione o altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilitΓ a eseguire la vaccinazione.
In caso di opposizione al giudice di pace l'avvocatura dello Stato sarΓ la controparte che vi troverete davanti per contestare la sanzione.
- ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PER PERSONALE UNIVERSITARIO, FORMAZIONE ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE COREUTICA E ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ValiditΓ 1 Febbraio 2022 - 15 Giugno 2022)
Passato in sordina nelle conferenze stampa ma il DL 1/2022 introduce l'obbligo vaccinale anche alle categorie in oggetto a partire dal 1 Febbraio 2022 con sospensione, in caso di inadempimento, fino al 15 Giugno 2022.
La procedura di accertamento Γ¨ la medesima prevista dagli obblighi delle altre categorie di lavoro.
- ESTENSIONE DEL "GREENPASS BASE" PER SERVIZI ALLA PERSONA, PUBBLICI UFFICI, SERVIZI POSTALI, BANCARI, FINANZIARI E ATTIVITA' COMMERCIALE (ValiditΓ 20 Gennaio 2022/1 Febbraio 2022 - 31 Marzo 2022)
Per quanto riguarda il greenpass base (quello che si ottiene quindi oltre che tramite vaccino e guarigione anche con tampone per 48 ore) il DL 1/2022 prevede l'estensione per l'accesso ad altre attivitΓ che lasciano "sconcertati":
- servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc.) -> Dal 20 Gennaio
- pubblici uffici, servizi postali, bancari, finanziari e ATTIVITA' COMMERCIALI (salvi quelli necessari "per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona) -> Dal 1 Febbraio o dalla data di efficacia del DPCM che definisce le attivitΓ incluse/escluse
- colloqui con i detenuti -> Dal 20 Gennaio
- avvocati difensori, consulenti, periti e ausiliari del magistrato nei tribunali -> Dall'8 Gennaio
La lista delle "attivitΓ essenziali" verrΓ individuata da DPCM entro 15 giorni. Vi chiediamo quindi per favore di NON chiederci in privato se questo o quel negozio rientra o no nei servizi essenziali fino all'uscita di questo testo. Non appena il DPCM verrΓ pubblicato vi informeremo nel dettaglio.
- GESTIONE CASI POSITIVI A SCUOLA (ValiditΓ dall'8 Gennaio 2022)
Viene descritta la procedura dei casi positivi a scuola, differenziata per tipologia. Questa procedura si applica solo agli alunni.
- Nidi e scuole infanzia (quindi 0-6 anni): Con un caso di positivitΓ viene interrotta l'attivitΓ per 10 giorni
- Scuole primarie: Con un caso di positivitΓ viene fatto un tampone a tutta la classe (T0) e uno a 5 giorni (T5) (il tampone puΓ² essere molecolare o rapido antigienico). Se da questo screening massivo emerge almeno un altro caso (quindi totale 2 casi positivi) la classe viene messa in DAD per 10 giorni.
- Scuole secondarie di I grado e II grado: Con un caso di positivitΓ la classe rimane in presenza con "auto sorveglianza" ma indossando le mascherine FFP2 in aula. Con due casi di positivitΓ la procedura viene differenziata in base allo stato vaccinale/guarigione da covid:
- vaccinati o guariti da meno di 4 mesi oppure vaccinati con dose di richiamo -> mascherine ffp2 ma didattica in presenza con auto sorveglianza se ci sono sintomi covid.
- per gli altri studenti che non ricadono nelle condizioni descritte precedentemente si applica la DAD per 10 giorni.
Con 3 casi di positivitΓ tutta la classe viene messa in DAD per 10 giorni, a prescindere dallo stato vaccinale o di guarigione.
Nota: Al momento non Γ¨ chiaro se si possa applicare la quarantena di 14 giorni senza tampone (o 10 con un tampone) per gli studenti al posto dello screening massivo (2 tamponi t0 e t5 a distanza di 5 giorni) come previsto dalla circolare 11 Agosto. Non appena sarΓ chiarito questo vi informeremo.
- servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc.) -> Dal 20 Gennaio
- pubblici uffici, servizi postali, bancari, finanziari e ATTIVITA' COMMERCIALI (salvi quelli necessari "per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona) -> Dal 1 Febbraio o dalla data di efficacia del DPCM che definisce le attivitΓ incluse/escluse
- colloqui con i detenuti -> Dal 20 Gennaio
- avvocati difensori, consulenti, periti e ausiliari del magistrato nei tribunali -> Dall'8 Gennaio
La lista delle "attivitΓ essenziali" verrΓ individuata da DPCM entro 15 giorni. Vi chiediamo quindi per favore di NON chiederci in privato se questo o quel negozio rientra o no nei servizi essenziali fino all'uscita di questo testo. Non appena il DPCM verrΓ pubblicato vi informeremo nel dettaglio.
- GESTIONE CASI POSITIVI A SCUOLA (ValiditΓ dall'8 Gennaio 2022)
Viene descritta la procedura dei casi positivi a scuola, differenziata per tipologia. Questa procedura si applica solo agli alunni.
- Nidi e scuole infanzia (quindi 0-6 anni): Con un caso di positivitΓ viene interrotta l'attivitΓ per 10 giorni
- Scuole primarie: Con un caso di positivitΓ viene fatto un tampone a tutta la classe (T0) e uno a 5 giorni (T5) (il tampone puΓ² essere molecolare o rapido antigienico). Se da questo screening massivo emerge almeno un altro caso (quindi totale 2 casi positivi) la classe viene messa in DAD per 10 giorni.
- Scuole secondarie di I grado e II grado: Con un caso di positivitΓ la classe rimane in presenza con "auto sorveglianza" ma indossando le mascherine FFP2 in aula. Con due casi di positivitΓ la procedura viene differenziata in base allo stato vaccinale/guarigione da covid:
- vaccinati o guariti da meno di 4 mesi oppure vaccinati con dose di richiamo -> mascherine ffp2 ma didattica in presenza con auto sorveglianza se ci sono sintomi covid.
- per gli altri studenti che non ricadono nelle condizioni descritte precedentemente si applica la DAD per 10 giorni.
Con 3 casi di positivitΓ tutta la classe viene messa in DAD per 10 giorni, a prescindere dallo stato vaccinale o di guarigione.
Nota: Al momento non Γ¨ chiaro se si possa applicare la quarantena di 14 giorni senza tampone (o 10 con un tampone) per gli studenti al posto dello screening massivo (2 tamponi t0 e t5 a distanza di 5 giorni) come previsto dalla circolare 11 Agosto. Non appena sarΓ chiarito questo vi informeremo.
ππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππCome ormai saprete il DL annnunciato il 5 gennaio 2022 Γ¨ stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale. ad una prima lettura, secondo noi, questo passaggio rimane decisivo per scardinare questi "Obblighi" (tralasciamo per ora la questione dello Stato di Emergenza Illegittimo che per "legge" dovrebbe decadere il 31 gennaio 2022)
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito
o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero
della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti
SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione puo' essere omessa o
differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della
vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle
circolari del Ministero della salute.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito
o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero
della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti
SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione puo' essere omessa o
differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della
vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle
circolari del Ministero della salute.
Ecco qui, per chi diceva che "non Γ¨ vero" che prenderanno 100 euro con la forza a chi NON si VACCINA:
1) Tutto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale https://bit.ly/34lgL3t
2) La sanzione la manda a casa direttamente l'Agenzia delle Entrate.
3) Se non si paga possono prendere i soldi dal conto corrente (con gli interessi) oppure pignorare un quinto dello stipendio. (art. 545 c.c.)
4) Hanno 5 anni di tempo per mandare la multa (legge n. 689 del 1981) la storia dei 90 giorni vale solo per le "multe stradali".
5) Il Green Pass Γ¨ emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi non serve che chiedano i dati al Ministero della Salute. Dunque non c'Γ¨ violazione della privacy.
6) Γ un decreto legge quindi la multa Γ¨ valida, non c'Γ¨ incostituzionalitΓ come per tutti gli altri obblighi vaccinali giΓ esistenti da anni. GiΓ il DECRETO-LEGGE del 7 giugno 2017, n. 73 aveva introdotto una multa da 500 a 7500 euro per i genitori che non vaccinavano i figli https://bit.ly/3F5cjm3 (ricorsi giΓ rigettati molte volte). Quindi impugnarla o fare ricorso fa solo perdere altri soldi.
7) No, non è incostituzione perchè il vaccino è sperimentale. Il vaccino NON è sperimentale, questo è lo studio su 40.000 soggetti fatto https://bit.ly/3qXCyWz pubblicato a dicembre 2020 e questa è l'approvazione definitiva dall'AIFA: https://bit.ly/31GeLSA
8) Il prossimo passo sarΓ gli OVER 40!
Alcuni si domandano perchΓ© spiego queste cose: a giudicare dai commenti si comprende come quasi tutti siano convinti di cose totalmente sbagliate. Non si Γ¨ mai visto che l'ignoranza renda liberi... anzi, finchΓ© non conosci le regole del sistema Γ¨ ovvio che ne sarai schiavo. Al contrario, quando hai capito come funziona, sai cosa fare.πππππππ
1) Tutto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale https://bit.ly/34lgL3t
2) La sanzione la manda a casa direttamente l'Agenzia delle Entrate.
3) Se non si paga possono prendere i soldi dal conto corrente (con gli interessi) oppure pignorare un quinto dello stipendio. (art. 545 c.c.)
4) Hanno 5 anni di tempo per mandare la multa (legge n. 689 del 1981) la storia dei 90 giorni vale solo per le "multe stradali".
5) Il Green Pass Γ¨ emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi non serve che chiedano i dati al Ministero della Salute. Dunque non c'Γ¨ violazione della privacy.
6) Γ un decreto legge quindi la multa Γ¨ valida, non c'Γ¨ incostituzionalitΓ come per tutti gli altri obblighi vaccinali giΓ esistenti da anni. GiΓ il DECRETO-LEGGE del 7 giugno 2017, n. 73 aveva introdotto una multa da 500 a 7500 euro per i genitori che non vaccinavano i figli https://bit.ly/3F5cjm3 (ricorsi giΓ rigettati molte volte). Quindi impugnarla o fare ricorso fa solo perdere altri soldi.
7) No, non è incostituzione perchè il vaccino è sperimentale. Il vaccino NON è sperimentale, questo è lo studio su 40.000 soggetti fatto https://bit.ly/3qXCyWz pubblicato a dicembre 2020 e questa è l'approvazione definitiva dall'AIFA: https://bit.ly/31GeLSA
8) Il prossimo passo sarΓ gli OVER 40!
Alcuni si domandano perchΓ© spiego queste cose: a giudicare dai commenti si comprende come quasi tutti siano convinti di cose totalmente sbagliate. Non si Γ¨ mai visto che l'ignoranza renda liberi... anzi, finchΓ© non conosci le regole del sistema Γ¨ ovvio che ne sarai schiavo. Al contrario, quando hai capito come funziona, sai cosa fare.πππππππ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=280446100738885&id=100063204912683 video chiarimenti sulla multa e che spiega anche come prenderanno i soldi della multa se non verra pagata πππππππππππππππππππππππππππ
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https://fb.watch/apHguaROSw/ gianluigi paragone in direttaπππππππππππππππππππππππ
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Il nuovo decreto legge impone allβavvocato lβuso del Green pass, Γ© aberrante perchΓ© nel caso lβavvocato non lo possegga non potrΓ avvalersi del legittimo impedimento in udienza:sostanzialmente il diritto dΓ¬ difesa viene frustrato completamente. Il presidente Ordine Avvocati Milano lo spiega in modo ineccepibile
ππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊβ€β€β€β€β€β€β€β€β€β€β€ππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊβ€β€β€β€β€β€β€β€β€β€β€β€ππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊππΊOrganizziamo appuntamenti in ogni cittΓ , di disobbedienza civile. Andiamo in gruppo, nei bus, metro, ristoranti, bar... Uniamoci e facciamo capire al governo che non ci stiamo,e sveglieremo cosi anche con queste nostre azioni piu persone πͺforza non si molla iniziamo a organizzarci da lunedi. Per chi e della provincia di venezia citta noale o per chi comunque volesse unirsi e accordarsi alla prima azione di disubbidienza civile mi puo contattare in privato e insieme decideremo il tuttoβ€
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