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πŸ”₯SANZIONI e DIRITTO ALLA DIFESA del CITTADINOπŸ”₯

In riferimento alle sanzioni amministrative previste dal nuovo obbligo vaccinale anti-COVID-19 introdotto per gli over 50 anni di etΓ , con il DL 7 gennaio 2022 nr. 1, siccome nella normativa parlano di eventuale contraddittorio con la ASL, e' implicito un eventuale confronto o ricorso gerarchico con l'ente irrogante la sanzione.
Dipende cosa scriveranno nella sanzione amministrativa (il DL parla anche di sanzioni amministrative in deroga alle disposizioni della legge 689/1981, quindi bisognerΓ  leggere con attenzione il verbale ed i riferimenti ad eventuali ricorsi gerarchici, prima del ricorso dinanzi al Giudice di pace).
Qualora non venga fatto un ricorso gerarchico con la ASL, o non sia possibile farlo - viene comunque menzionato nel testo del DL 1/2022, il Giudice di Pace, figura di riferimento per la impugnazione dell'atto sanzionatorio irrogato dal Ministero della salute e confermato dalla Agenzia delle Entrate (comma 7 art.1).
In ogni caso, ciΓ²e', la ordinanza-ingiunzione o meglio "l'avviso di debito con titolo esecutivo" - Rif comma 6 art DL 7 gennaio 2022, nr. 1 - della Agenzia delle entrate o di altro ente nazionale, e' impugnabile dinanzi al Giudice di Pace (comma 7 articolo 1 DL 7 gennaio 2022, nr 1).
entro i termini prescritti.
Infatti non e' possibile violare il diritto alla difesa del cittadino
Una ASL/Ministero della Salute che non concedesse il contraddittorio quando richiesto, violerebbe il diritto alla difesa, invalidando l'atto sanzionatorio, che dinanzi al GdP verrebbe dichiarato nullo.

Chi volesse impugnare la eventuale sanzione irrogata, e soprattutto l'avviso di debito della Agenzia delle Entrate, NON PAGHI assolutamente, perchΓ© se la sanzione o l'avviso di debito con titolo esecutivo venisse pagato, si invaliderebbe un eventuale ricorso

CHI VUOLE IMPUGNARE NON PAGHI!

Chi riceve l'avviso di debito - successivo alla sanzione irrogata (accertamento sanzionatorio) e ad un eventuale contraddittorio con al ASL se richiesto in ricorso gerarchico - ha due strade:

1) impugna la sanzione ed il suo titolo esecutivo emanato, dinanzi al GdP;

2) paga l'avviso di debito con titolo esecutivo (ricevuto dopo la sanzione);

Se non si impugna dinanzi al Giudice di Pace e non si paga l'avviso di debito, si rischia la espropriazione forzata in misura del valore del debito (Rif. Art 30 legge 30 luglio 2010, nr. 122)

Dinanzi al GdP ci si puΓ² difendere anche personalmente (da soli) e senza avvocato, fino a € 1200 di causa: con l'avvocato oppure senza, entro quel limite di soglia.
Oppure dando mandato ad una persona di propria fiducia (anche un non avvocato)
Solo al di sopra degli € 1200 del valore di causa del procedimemto, e' necessario un legale iscritto al Foro come proprio difensore.
Il costo del deposito del ricorso e' di € 43, presso la cancelleria del Tribunale del GdP oppure via raccomandata A/R, entro i termini previsti
Attenzione a questo passaggio dell'ultimo DL N.1/2022:
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di
inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e
4-ter.

Cosa significa? Che anche le categorie dei lavoratori scolastici, sanitari e delle RSA o strutture socio sanitario e assistenziali, si vedranno comminare la sanzione di €100 introdotta con questo decreto.

PerchΓ© ci si preoccupa di questo? Non certo per i €100 che di per sΓ© sono una sanzione oggettivamente ridicola, ma proprio per questo Γ¨ evidente che lo scopo Γ¨ un altro. Possiamo ipotizzare che lo scopo in questo caso sia proprio accedere a quell'incrocio di dati introdotto con questo decreto legge, che prevede che la Tessera Sanitaria diventi uno strumento di controllo dell'osservanza dell'obbligo vaccinale.
Di conseguenza in questo modo l'Agenzia delle entrate e il Ministero della salute, per tramite dello strumento tessera sanitaria di cui tutti disponiamo, verranno a conoscenza della situazione vaccinale di ogni persona che rientra in queste categorie.

Se questa analisi Γ¨ corretta, Γ¨ molto probabile che a breve questo tipo di obbligo venga esteso a tutta la popolazione, in maniera da avere un controllo diretto su chi si vaccina e chi no. Le conseguenze e quindi il vero scopo di questa furbata lo scopriremo strada facendo.....
Verona❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
https://www.facebook.com/groups/2026301157691888/?ref=share progetto di educazione parentale ❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
9 gennaio 2022

L'ultimo decreto prevede l’obbligo di green pass?
(base, quindi anche da tampone) a coloro che accedono ai servizi alla persona a partire dal 20 gennaio: quindi la certificazione verde sarΓ  necessaria, a partire dalla seconda metΓ  del mese, anche per andare dal parrucchiere o dall'estetista.

Il green pass (base, quindi anche da tampone), servirΓ  inoltre dal 1Β° febbraio per entrare in uffici pubblici, servizi postali, bancari, finanziari e attivitΓ  commerciali "fatte salve le eccezioni - precisano dal governo - che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona". Quindi servirΓ  essere guariti, vaccinati o aver fatto un tampone anche per entrare nei negozi, in banca o in posta. 

Quando serve il super green pass?
Il precedente decreto, approvato mercoledΓ¬ 29 dicembre, aveva giΓ  esteso l'obbligo del super green pass a partire dal 10 gennaio. Il super green pass si ottiene solo dopo vaccino o guarigione: non Γ¨ necessario avere la terza dose per ottenere il super green pass, ma Γ¨ sufficiente avere le prime due dosi o essere guariti dal covid (da meno di 9 mesi fino al 31 gennaio, meno di 6 mesi dal 1Β° febbraio). 

- Super green pass sui mezzi di trasporto: per accedere a bus, treni, aerei, navi, tram, pullman e metropolitane sarΓ  necessario esibire il super green pass. Dal 10 gennaio chi non ne Γ¨ provvisto potrΓ  solo viaggiare con mezzi propri o in taxi.

- Ristoranti anche all'aperto: il decreto stabilisce che per sedersi al tavolo di un ristorante, anche all'aperto, dal 10 gennaio sarΓ  necessario avere il super green pass. Stesso discorso per alberghi e strutture ricettive, dove non basterΓ  piΓΉ un tampone per entrare. Ai non vaccinati quindi rimarrΓ  solo l'asporto o la consegna.

- Banchetti e pranzi: dal 10 gennaio chi non ha il super green pass non potrΓ  partecipare a pranzi e cene dopo matrimoni, battesimi e cerimonie in generale. La stessa regola vale anche per sagre, fiere e centri congressi, oltre che nei centri culturali e nei centri sociali e ricreativi anche per le attivitΓ  all'aperto.

- Niente sport senza vaccino o guarigione: il super green pass dal 10 gennaio servirΓ  anche per accedere a piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e per praticare sport di squadra, anche all'aperto. Anche lo sci sarΓ  bloccato per chi non ha il green pass rafforzato, dato che sarΓ  obbligatorio per accedere agli impianti di risalita. 

Super green pass sul lavoro e obbligo vaccinale per over 50
Il nuovo decreto introduce dall'8 gennaio l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni: dal 1Β° febbraio scatteranno le sanzioni. 

Per i lavoratori pubblici e privati nati prima del 16 giugno 1972 sarΓ  invece necessario, dal 15 febbraio, il super green pass (quello rilasciato dopo la vaccinazione o la guarigione) per l’accesso ai luoghi di lavoro.>>

Avv. Alfonsa Ginex
email: studiolegaleginex@gmail.com
Sede legale Torino
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