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Agrigento, malore improvviso, muore pochi secondi dopo. Era stata vaccinata con Astrazeneca.

Ad Agrigento è deceduta per sospetta tromboembolia Adriana Zicari di anni 69, dirigente di una ditta di trasporti. 

Si teme un nesso di causalità con il vaccino AstraZeneca, somministrato quattro giorni prima del tragico evento, e per questo è stata interessata la Procura della Repubblica di Agrigento che ha già avviato l’inchiesta.

https://www.google.it/amp/s/www.lasicilia.it/news/agrigento/403910/agrigento-malore-improvviso-muore-pochi-secondi-dopo-era-stata-vaccinata-con-astrazeneca.amp
Bozza nuovo decreto legge.

Se il medico, infermiere o operatore sanitario non risponde alla convocazione dell’Asl e quindi non si vaccina scatta la sospensione dalle prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali. Il datore di lavoro può dunque adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

E’ quanto prevede una versione ancora provvisoria del testo del decreto Covid all’esame del Cdm di oggi pomeriggio.

La bozza prevede l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali, a meno che non vi sia un accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale.

Entro 5 giorni dall’entrata in vigore del decreto l’Ordine professionale deve trasmettere l’eleco degli iscritti alla Regione o provincia autonoma e e i datori di lavoro devono trasmettere l’elenco dei dipendenti.

Entro dieci giorni dalla ricezione, regioni e province verificano lo stato vaccinale e segnalano all’Asl chi deve ancora ricevere la somministrazione. A sua volta l’Asl entro cinque giorni contatta l’interessato chiedendogli di produrre la certificazione o lo invita a sottoporsi a vaccinazione.


https://www.lapresse.it/ultima-ora/2021/03/31/dl-covid-bozza-per-medici-no-vax-stop-contatto-con-pazienti/

https://www.lapresse.it/ultima-ora/2021/03/31/dl-covid-bozza-obbligo-vaccino-per-medici-sanitari-e-farmacisti/
"Per raggiungere l’immunità di gregge vanno vaccinati anche i bambini"

"Il risultato è una buona notizia perché potrebbe accelerare il ritorno alla normalità anche nelle scuole e, a secondo da quando i vari enti regolatori approveranno il vaccino per i minorenni, potrà cominciare la campagna vaccinale anche per loro, si spera già con l’inizio del prossimo anno scolastico".

https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/21_marzo_31/pfizer-il-nostro-vaccino-molto-efficace-ragazzini-12-15-anni-dosi-pronte-l-autunno-4c95c37e-9211-11eb-b997-507c83c4e681.shtml
Bozza decreto legge.

ART. 4
(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

2. La vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale.

3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al periodo precedente, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo di cui al comma 1.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

7. L’Ordine professionale di appartenenza comunica immediatamente la sospensione di cui al comma 6.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

9. La sospensione di cui al comma 6, mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5984557.pdf
"La cappa alla testa e il malore", gli ultimi giorni di Augusta.

La tragica vicenda viene ricostruita nell’esposto presentato dall’avvocato Daniela Agnello. Un doloroso cammino a tappe. Ecco alcuni stralci: “In data 11 marzo 2021 la sig.ra Augusta Turiaco, docente presso la scuola secondaria di I° grado di Messina, C. D. Gallo, si è recata presso il padiglione della Fiera per la somministrazione della prima dose del vaccino anti-covid 19, AstraZeneca. La sig.ra presentava ottime condizioni di salute, l’assenza di patologie e di controindicazioni. Dopo la somministrazione del vaccino lotto ABV6096 la docente, a casa, ha accusato febbre alta 39° e fortissimi mal di testa che venivano curati con Tachipirina 1000. La sintomatologia del mal di testa due giorni dopo è stata sostituita da ciò che la Signora definiva ‘una sensazione di cappa alla testa’. Nei giorni successivi all’episodio febbrile la docente è tornata a scuola pur accusando una forte sensazione di pesantezza alla testa. La febbre si è ripresentata a distanza di qualche giorno e, precisamente, la sera del giovedì 18 marzo sempre a 38,5° e anche un persistente fortissimo mal di testa. Si precisa, al riguardo, che la sig.ra Turiaco molto raramente accusava cefalee o emicranie”.

“Sabato 20 marzo sono state effettuate delle analisi di laboratorio il cui risultato è stato consegnato il lunedì 22 marzo, evidenziando un quadro clinico molto preoccupante – si legge ancora -. Dalle analisi risultava una trombocitopenia con un valore di 60mila piastrine (il valore normale è tra 150 mila e 400mila) ed un valore del D-Dimero oltre 225 mila (il cui valore normale oscilla tra 0 – 500). In presenza di questi risultati e, a fronte del persistente mal di testa, la sig.ra Turiaco veniva condotta prontamente al Policlinico universitario di Messina dove venivano immediatamente svolti tutti gli accertamenti necessari. Da subito si evidenziava un peggioramento del quadro trombocitopenico, le cui piastrine erano scese a 31mila. Dall’esame TAC ed angioTac ed ecografia con esame doppler si evidenziava una trombosi diffusa, alla vena cava inferiore, alla vena porta, alla giugulare, nonché una tromboembolia polmonare. Dalla risonanza magnetica emergeva una trombosi al seno venosocerebrale. Veniva ricoverata presso il reparto di Cardiologia per essere meglio monitorata e sottoposta a terapia con cortisone ed eparina”.

Mercoledì 24 marzo, per il sopraggiungere di una emorragia cerebrale, la sig.ra Turiaco veniva sottoposta, presso il Padiglione E del Policlinico universitario, ad intervento da parte dei neurochirurghi e veniva ricoverata presso il reparto di Terapia intensiva, in coma farmacologico ed intubata.  In data 25 marzo, per sopravvenute complicazioni, veniva nuovamente sottoposta ad intervento neurochirurgico con l’applicazione di un tubo di drenaggio per l’eccessiva pressione endocranica che veniva rimosso il giorno dopo a causa della pervasività dell’evento emorragico che impediva il corretto funzionamento del tubo di deflusso. Occorre precisare che la sig.ra Turiaco godeva di ottima salute prima della somministrazione del vaccino, non assumeva abitualmente farmaci e non era un soggetto allergico, né presentava controindicazioni alla somministrazione del vaccino Astra-Zeneca. In data 28 marzo Augusta Turiaco è entrata in coma profondo. In data 29 marzo i familiari hanno appreso che l’indagine genetica con i test per la predisposizione alla trombofilia eseguiti sulla paziente hanno dato esito negativo“. In appendice a un quadro clinico che si è andato deteriorando, è sopraggiunta la morte. Sarà la Procura di Messina a indagare. Si legge: “Si chiarisce che il presente esposto non costituisce un attacco alla campagna vaccinale, ritenuta necessaria e indispensabile, ma rappresenta un segnale di allarme, una richiesta di indagini, di chiarimenti e di approfondimenti, di verità in un momento di grande apprensione e confusione sociale”.
La conclusione del legale è secca: “L’ottimale stato di salute della sig.ra Turiaco, l’assenza di patologie pregresse e la carenza di genetica predisposizione alle trombofilie, il brevissimo lasso temporale intercorso tra la somministrazione del vaccino e la comparsa dei primi malesseri, nonché il repentino aggravamento del quadro clinico, rappresentano indizi “gravi, precisi e concordanti” tali da indurre a richiedere indagini giudiziarie circa l’esistenza di un nesso causale tra l’inoculazione del vaccino e le patologie insorte, nonché l’eventuale responsabilità di coloro che hanno causato o concorso a causare le gravissime lesioni”. L’inchiesta dovrà accertare i fatti.

https://www.google.it/amp/s/livesicilia.it/2021/03/31/la-cappa-alla-testa-e-il-malore-gli-ultimi-giorni-di-augusta/amp/