Lβautorizzazione da parte della Commissione CE in via condizionata per lβimmissione sul mercato degli ormai cinque βvacciniβ-Covid-19 Γ¨ avvenuta sulla normativa specifica che regola i farmaci per i quali mancano dei dati fondamentali su efficacia e sicurezza, dato che non sono stati fatti certi studi preclinici (sugli animali), farmacologici e clinici, ma Γ¨ prevista la possibilitΓ in caso di emergenza sanitaria di carattere europeo o internazionale (emergenza che ovviamente dovrebbe essere correttamente dimostrata - e qui si apre lo scandalo dellβabuso dei test PCR specialmente in certi paesi europei, e cioΓ¨ dei tamponi sviluppati su un protocollo fatto miracolosamente in un giorno da un gruppo di persone attorno al virologo germanico Drosten con un numero di cicli di amplificazione di 40 e oltre, e dunque con risultati del tutto inattendibili)
di immetterli sotto precise condizioni (come p.e. quella della necessitΓ di unβesigente prescrizione medica RRL che garantisca la completa informazione e valutazione della persona interessata) sul mercato. Tale normativa specifica Γ¨ il Regolamento CE 507 del 2006 che allβart. 8 prevede lβimprescindibile obbligo imposto alle autoritΓ responsabili (Ministero della Salute, AIFA, ISS, ASL, medico di medicina generale e medico vaccinatore) di informare che la rispettiva sostanza Γ¨ autorizzata in via solo condizionata per lβimmissione sul mercato perchΓ© mancano tutta una serie di dati fondamentali su efficacia e sicurezza.
Invece, tale fondamentale obbligo di informazione dallβinizio della campagna βvaccinaleβ viene sistematicamente violato, rendendo a priori nulli ogni consenso al trattamento firmato dai cittadini, e rendendo inoperante a priori lo scudo penale inserito nellβart. 3 D.L. 44/2021 per i casi di omicidio e lesioni colpose. E ciΓ² a maggior ragione considerata la mancanza di una regolare prescrizione medica RRL richiesta per lβapplicazione consentita, e, dunque, legittima dei cosiddetti βvacciniβ-Covid-19 (vedi sopra).
di immetterli sotto precise condizioni (come p.e. quella della necessitΓ di unβesigente prescrizione medica RRL che garantisca la completa informazione e valutazione della persona interessata) sul mercato. Tale normativa specifica Γ¨ il Regolamento CE 507 del 2006 che allβart. 8 prevede lβimprescindibile obbligo imposto alle autoritΓ responsabili (Ministero della Salute, AIFA, ISS, ASL, medico di medicina generale e medico vaccinatore) di informare che la rispettiva sostanza Γ¨ autorizzata in via solo condizionata per lβimmissione sul mercato perchΓ© mancano tutta una serie di dati fondamentali su efficacia e sicurezza.
Invece, tale fondamentale obbligo di informazione dallβinizio della campagna βvaccinaleβ viene sistematicamente violato, rendendo a priori nulli ogni consenso al trattamento firmato dai cittadini, e rendendo inoperante a priori lo scudo penale inserito nellβart. 3 D.L. 44/2021 per i casi di omicidio e lesioni colpose. E ciΓ² a maggior ragione considerata la mancanza di una regolare prescrizione medica RRL richiesta per lβapplicazione consentita, e, dunque, legittima dei cosiddetti βvacciniβ-Covid-19 (vedi sopra).
La necessitΓ dellβesigente prescrizione medica RRL (puΓ² essere rilasciata solo da medici esperti in ambiti ospedalieri previa esami accurati sulla persona interessata caso per caso) per una consentita e dunque legittima inoculazione dei cosiddetti βvacciniβ-Covid-19, per i quali a tuttβoggi non Γ¨ confermata nΓ© la sicurezza nΓ© lβefficacia - perchΓ© di fatto si trovano ancora in uno stadio sperimentale- si trova nella rispettiva determina di classificazione del farmaco rilasciata dallβAIFA, in fondo allβultima pagina. Qui di seguito per Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Spikevax di Moderna, Vaxzevria di AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson:
βΌοΈPer gli infermieri ai quali arriva la diffida ex art. 4 D.L. 44/2021βΌοΈ
Agli infermieri ai quali Γ¨ stata notificata la diffida di comunicare/documentare ai sensi dellβart. 4 D.L. 44/2021 il proprio status vaccinale Covid-19, consigliamo di procedere come segue:
1. Presentare via pec o raccomandata/a.r. la richiesta di urgente ostensione della prescrizione medica richiesta per la legittima inoculazione di queste sostanze (vedi modulo);
2. Prendere un appuntamento per la vaccinazione entro e non oltre 20 gg. dal ricevimento della diffida dellβOPI;
3. Rispondere con pec/racc. a.r. entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della diffida allβOrdine Professionale degli Infermieri sulla base del modulo che trovate sotto, allegando la conferma scritta dellβappuntamento vaccinale e la copia della richiesta di ostensione della prescrizione medica.
Agli infermieri ai quali Γ¨ stata notificata la diffida di comunicare/documentare ai sensi dellβart. 4 D.L. 44/2021 il proprio status vaccinale Covid-19, consigliamo di procedere come segue:
1. Presentare via pec o raccomandata/a.r. la richiesta di urgente ostensione della prescrizione medica richiesta per la legittima inoculazione di queste sostanze (vedi modulo);
2. Prendere un appuntamento per la vaccinazione entro e non oltre 20 gg. dal ricevimento della diffida dellβOPI;
3. Rispondere con pec/racc. a.r. entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della diffida allβOrdine Professionale degli Infermieri sulla base del modulo che trovate sotto, allegando la conferma scritta dellβappuntamento vaccinale e la copia della richiesta di ostensione della prescrizione medica.
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A_A_Infermieri_Risposta_all'invito_ex_NUOVO_art_4_comma_3_D_L_44.docx
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Risposta alla diffida dellβOPI Alto Adige
Alto Adige - Richiesta ostensione della prescrizione medica
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Sanitari - Richiesta ostensione prescrizione medica.docx
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Richiesta ostensione prescrizione medica
Media is too big
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Sono parecchi giorni che l'Avvocato a cui mi sono rivolto insieme ad una Coraggiosa Dottoressa della mia Cittadina STANNO LAVORANDO PROPRIO SU QUESTO PUNTO, che le vaccinazioni abbisognano della PRESCRIZIONE DEL MEDICO DI FAMIGLIA che conosce il Paziente Cittadino e sa o dovrebbe sapere quali sono le INDICAZIONI ma soprattutto le CONTROINDICAZIONI RISCHI caso per caso
E invece sono andati direttamente dai Medici Vaccinatori Neolaureati, Impreparati, Incoscienti e Temerari.
Inoltre in base a una legge 105 / 2021 i Medici di famiglia MMG (Medici di Medicina Generale) hanno il DOVERE. IL DOVERE di fare accertamenti clinici per capire se ogni singolo Paziente Assistito Γ¨ a rischio, basso rischio, alto rischio. Se Γ¨ a RISCHIO HA L' OBBLIGO DI FARE UNA CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE
La diagnosi o il motivo LO DEVE SAPERE SOLO IL MEDICO, nΓ© direttori scolastici nΓ© datori di lavoro, la PRIVACY DEI DATI SANITARI SENSIBILI LA PUO VIOLARE SOLO UN MAGISTRATO CHE CONDUCA UNA INDAGINE
E invece sono andati direttamente dai Medici Vaccinatori Neolaureati, Impreparati, Incoscienti e Temerari.
Inoltre in base a una legge 105 / 2021 i Medici di famiglia MMG (Medici di Medicina Generale) hanno il DOVERE. IL DOVERE di fare accertamenti clinici per capire se ogni singolo Paziente Assistito Γ¨ a rischio, basso rischio, alto rischio. Se Γ¨ a RISCHIO HA L' OBBLIGO DI FARE UNA CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE
La diagnosi o il motivo LO DEVE SAPERE SOLO IL MEDICO, nΓ© direttori scolastici nΓ© datori di lavoro, la PRIVACY DEI DATI SANITARI SENSIBILI LA PUO VIOLARE SOLO UN MAGISTRATO CHE CONDUCA UNA INDAGINE
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Conte indagato... Per il GIP di Reggio Emilia potrebbe rispondere del delitto di sequestro di persona.