Forwarded from La mia salute non Γ¨ in vendita
Determina AIFA per Janssen di Johnson & Johnson dove trovate allβultima pagina la necessitΓ della prescrizione medica RRL
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/920281/DETERMINA_49-2021_JANSEEN.pdf
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/920281/DETERMINA_49-2021_JANSEEN.pdf
Allegato II autorizzazione condizionata di Janssen di Johnson&Johnson - andate su allegato II punto B)
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Avv laura mana
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Messa a disp a datore di lavoro lavoro dipendente
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Messa a disp a datore di lavoro dipendente
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Diffida ordine personale sanitario sospeso
Per tutti coloro che andranno accompagnati ai centri vaccinali, se vi dicessero che non potete entrare con un accompagnatore vi ricordo questa legge:
Ecco parte del testo dellβart. 1, dove si dΓ la nozione di fiduciario.Legge n. 219 del 22.12.2017
3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonche' riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Puo' rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
Ecco parte del testo dellβart. 1, dove si dΓ la nozione di fiduciario.Legge n. 219 del 22.12.2017
3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonche' riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Puo' rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
D.L. 7 giugno 2017 n. 73 Per i veri vaccini, resi obbligatori, Γ¨ previsto lβesonero sulla base di test sierologico e, dunque, dello
status anticorpale acquisito dopo infezione naturale.
Γ del tutto antiscientifico e illegittimo che lo stesso non sia previsto anche per i cosiddetti βvacciniβ-Covid-19!
status anticorpale acquisito dopo infezione naturale.
Γ del tutto antiscientifico e illegittimo che lo stesso non sia previsto anche per i cosiddetti βvacciniβ-Covid-19!
4_5943062331851278833.pdf
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Questa Γ¨ la normativa alla quale fare riferimento se Vi volessero inibire il Vs. diritto di portarVi un accompagnatore di fiducia per il Vs. appuntamento avanti il medico vaccinatore. Γ un Vs. diritto garantito dalla legge!
Art. 1 comma 2 Legge 219/2017
Art. 1 comma 2 Legge 219/2017
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Un altro messaggio di fine 2021 da persone libere per le persone libere.
Messaggi che signficano qualcosa da persone che contano qualcosa.
Messaggi che signficano qualcosa da persone che contano qualcosa.
Vi informo che, ufficialmente, NESSUNA misura puΓ² piΓΉ essere adottata sul territorio!
Per farvi capire come funzioni la nullitΓ di questi decretini, vi ricordo che qualunque verbale richiama l'art. 4 del D 19/20, il quale prevede sanzioni in base all'art. 1 del DL medesimo.
Bene: guardate un po' QUALE DATA non hanno esteso??
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-25&atto.codiceRedazionale=20G00035&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=a89ab9bc-c6d4-434e-869c-b6868836cdc1&tabID=0.19294270262030944&title=lbl.dettaglioAtto
Per me si chiama tana libera tutti ππnotizia non veraππ
BUON INIZIO ANNO A TUTTI!
NB: Se leggi i vari DL 52, 111, 127, 172, 221, 229... ti accorgerai che tutti, invariabilmente, richiamano l'art. 4 del DL 19/20 per quanto riguarda le sanzioni, che richiama l'art. 1 πππ notizia non veraπππ
Per farvi capire come funzioni la nullitΓ di questi decretini, vi ricordo che qualunque verbale richiama l'art. 4 del D 19/20, il quale prevede sanzioni in base all'art. 1 del DL medesimo.
Bene: guardate un po' QUALE DATA non hanno esteso??
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-25&atto.codiceRedazionale=20G00035&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=a89ab9bc-c6d4-434e-869c-b6868836cdc1&tabID=0.19294270262030944&title=lbl.dettaglioAtto
Per me si chiama tana libera tutti ππnotizia non veraππ
BUON INIZIO ANNO A TUTTI!
NB: Se leggi i vari DL 52, 111, 127, 172, 221, 229... ti accorgerai che tutti, invariabilmente, richiamano l'art. 4 del DL 19/20 per quanto riguarda le sanzioni, che richiama l'art. 1 πππ notizia non veraπππ
LA PILLOLA DEL GIORNO: "L'IMPIANTO SANZIONATORIO DI CUI ALL' ART. 4 DEL DECRETO-LEGGE N. 19/2020 SI CONTINUA AD APPLICARE?"
In queste ore circola in rete un post nel quale si afferma, erroneamente, che il decreto-legge n. 19/2020 convertito, con modificazioni, nella legge ordinaria dello Stato n. 35/2020 non sarebbe stato "prorogato" oltre il 31 dicembre 2021. In particolare, si sottolinea che la disposizione normativa di cui all'art. 4, contente le misure sanzionatorie, non sarebbe più applicabile. Si tratta di un'interpretazione destituita di qualunque fondamento normativo e volta unicamente ad alimentare inutili illusioni. Infatti, da un lato l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 modifica l'art. 1, comma 1, del decreto n. 19/2020 sostituendo le parole "31 dicembre 2021" con "31 marzo 2022", comportando la piena validità delle misure di contenimento contenute nel provvedimento provvisorio del Governo Conte II del marzo 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale fissato al termine del mese di marzo 2022, dall'altro l'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 richiama espressamente, in ipotesi di violazione delle misure ivi previste, il consueto impianto sanzionatorio di cui al decreto-legge n. 19/2020. All'obiezione che, in alcuni provvedimenti provvisori aventi forza di legge, manchi un rinvio al suddetto impianto o che il decreto-legge n. 221/2021, laddove sostituisce "31 dicembre 2021" con "31 marzo 2022" si riferisca alle sole misure di prevenzione di cui all'art. 1, comma 2 (sempre del decreto n. 19/2020), si puó replicare che, attraverso un'interpretazione sistematica e logica, lo stesso continua a trovare applicazione non essendo, peraltro, stato abrogato nè in forma espressa, nè in forma tacita o implicita. Avv laura mana
In queste ore circola in rete un post nel quale si afferma, erroneamente, che il decreto-legge n. 19/2020 convertito, con modificazioni, nella legge ordinaria dello Stato n. 35/2020 non sarebbe stato "prorogato" oltre il 31 dicembre 2021. In particolare, si sottolinea che la disposizione normativa di cui all'art. 4, contente le misure sanzionatorie, non sarebbe più applicabile. Si tratta di un'interpretazione destituita di qualunque fondamento normativo e volta unicamente ad alimentare inutili illusioni. Infatti, da un lato l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 modifica l'art. 1, comma 1, del decreto n. 19/2020 sostituendo le parole "31 dicembre 2021" con "31 marzo 2022", comportando la piena validità delle misure di contenimento contenute nel provvedimento provvisorio del Governo Conte II del marzo 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale fissato al termine del mese di marzo 2022, dall'altro l'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 richiama espressamente, in ipotesi di violazione delle misure ivi previste, il consueto impianto sanzionatorio di cui al decreto-legge n. 19/2020. All'obiezione che, in alcuni provvedimenti provvisori aventi forza di legge, manchi un rinvio al suddetto impianto o che il decreto-legge n. 221/2021, laddove sostituisce "31 dicembre 2021" con "31 marzo 2022" si riferisca alle sole misure di prevenzione di cui all'art. 1, comma 2 (sempre del decreto n. 19/2020), si puó replicare che, attraverso un'interpretazione sistematica e logica, lo stesso continua a trovare applicazione non essendo, peraltro, stato abrogato nè in forma espressa, nè in forma tacita o implicita. Avv laura mana
In termini piΓΉ semplici, e mi scuso con tutti per i tecnicismi, l'impianto sanzionatorio di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 convertito, con modificazioni, nella legge formale n. 35/2020 continua ad applicarsi fino al 31 marzo 2022, salvo che i decreti non prevedano specifiche sazioni per la violazione delle misure in essi contenute. Il fatto che, in alcuni provvedimenti emergenziali, non vi sia espressamente un rinvio all'art. 4 Γ¨ facilmente superabile con un'interpretazione logico/sistematica/analogica che qualunque giudice Γ¨ in grado di fare. Avv laura mana
DECESSO CONFERMATO DA VACCINO. SI APPELLANO ALLA 210/92. ECCO LA RISPOSTA DEL MINISTERO...
Marcello Pamio - 1 gennaio 2022
I familiari di una persona deceduta a seguito del vaccino anti-covid (confermato dall'esame autoptico), si appellano alla legge 210/92 per il risarcimento dei danni. Sapete qual Γ¨ stata la risposta del ministero?
Cazzi vostri: "richiesta non accolta perchΓ© la vaccinazione NON Γ OBBLIGATORIA."
Avete capito l'antifona?
Marcello Pamio - 1 gennaio 2022
I familiari di una persona deceduta a seguito del vaccino anti-covid (confermato dall'esame autoptico), si appellano alla legge 210/92 per il risarcimento dei danni. Sapete qual Γ¨ stata la risposta del ministero?
Cazzi vostri: "richiesta non accolta perchΓ© la vaccinazione NON Γ OBBLIGATORIA."
Avete capito l'antifona?