Forwarded from TERRA (Tanker Enemy Channel) (Rosario MarcianΓ²)
Nota-AIFA-17.12.2021.pdf
166.4 KB
E' assolutamente certo che l'inoculazione coatta RICHIEDE PRESCRIZIONE MEDICA. CiΓ² Γ¨ confermato dalla nota AIFA del 17/12/2021, che ho recuperato.
https://youtu.be/Iyx58ghI15c
https://youtu.be/Iyx58ghI15c
ππ AZIONE DA FARE π¨ππ
Forwarded from Deleted Account
Istanza di accesso civico (FOIA) agli atti emergenza COVID.pdf
86.3 KB
Appena inviato via PEC, seguitemi e lil teatrino COVID finisce prima di anno nuovo.
Istanza_di_accesso_civico_FOIA_agli_atti_emergenza_COVID_copia_da.docx
23.2 KB
POTETE FAVI RISARCIRE I DANNI SUBITI IN 2 ANNI PER LA FALSA PANDEMIA, DANNI PER LAVORO, DA VACCINI ECC. DIRETTAMENTE DAI SINDACI Inviate QUESTA istanza precompilata (meglio se via PEC) ai sindaci che volete i quali sono tenuti per legge a rispondervi e ad ammettere che non hanno mai, come dovuto, dichiarato lo stato di emergenza (perchΓ© non vi Γ¨ mai stato), per cui sono PERSONALMENTE responsabili in ambito civile e penale di tutti gli abusi che la popolazione ha subito fino ad ora con restrizioni e imposizioni di ogni tipo (chi piΓΉ ne ha piΓΉ ne metta) e dovranno risarcire di tasca propria chiunque si ritenga da loro danneggiato. Dal giudice di Pace con circa β¬ 100 potrete ottenere risarcimenti fino ad β¬ 5000. Per i casi di risarcimento piΓΉ consistenti potete rivolgervi ad un avvocato, previo invio di questo documento che vi servirΓ poi come inattaccabile prova istruttoria e come auto tutela in tutte le situazioni.
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vi/capo-ii/art438.html
Ora scusatemi se il governo permette alle persone vaccinate di circolare anche se positive dopo la terza dose si potrebbero denunciare per epidemia colposa!?!
Γ un po' come hanno fatto fino ad oggi con i vaccinati positivi che potevano andare a lavorare poi una volta tornati a casa dovevano stare in quarantena π€π€π€ tipo infermieri o lavoratori statali
Fortunatamente l'art 438 per ora non Γ¨ stato abrogato π€·
Ora scusatemi se il governo permette alle persone vaccinate di circolare anche se positive dopo la terza dose si potrebbero denunciare per epidemia colposa!?!
Γ un po' come hanno fatto fino ad oggi con i vaccinati positivi che potevano andare a lavorare poi una volta tornati a casa dovevano stare in quarantena π€π€π€ tipo infermieri o lavoratori statali
Fortunatamente l'art 438 per ora non Γ¨ stato abrogato π€·
Brocardi.it
Art. 438 codice penale - Epidemia
Chiunque cagiona un' epidemia mediante la diffusione di germi patogeni Γ¨ punito con l' ergastolo [ 448 , 452 ]. Se dal...
Questa Γ¨ la risposta che Γ¨ stata inviata dal Ministero degli Affari Esteri ad un iscritto, di fronte a richiesta specifica su come funziona il nuovo DL a partire dal 10 di gennaio, per quanto riguarda gli spostamenti con mezzi pubblici. Mi rendo conto che Γ¨ poca cosa di fronte ad un'infamia, perΓ² per assurdo non si possono usare mezzi pubblici per andare in aeroporto, ma poi i voli all'estero sono aperti. Quindi uno puΓ² partire ad esempio dalla Sardegna, andare in Francia e rientrare in Italia senza alcun problema.... ed Γ¨ chiaro il motivo: il limite alla circolazione interna Γ¨ una questione nazionale che diventa insindacabile per i paesi Schengen, quello alla libera circolazione nei paesi del trattato invece no.
Per tutti coloro che andranno accompagnati ai centri vaccinali, se vi dicessero che non potete entrare con un accompagnatore vi ricordo questa legge:
Ecco parte del testo dellβart. 1, dove si dΓ la nozione di fiduciario.Legge n. 219 del 22.12.2017
3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonche' riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Puo' rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
Vedi sotto il comma 2!
Ecco parte del testo dellβart. 1, dove si dΓ la nozione di fiduciario.Legge n. 219 del 22.12.2017
3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonche' riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Puo' rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
Vedi sotto il comma 2!
Questa Γ¨ la normativa alla quale fare riferimento se Vi volessero inibire il Vs. diritto di portarVi un accompagnatore di fiducia per il Vs. appuntamento avanti il medico vaccinatore. Γ un Vs. diritto garantito dalla legge!
Art. 1 comma 2 Legge 219/2017
Art. 1 comma 2 Legge 219/2017
ATTENZIONE A TUTTI I MEDICI SOSPESI__SANITARIO SOSPESO PER INADEMPIMENTO ALLβOBBLIGO VACCINALE REINTEGRATO NELLβALBO PROFESSIONALE A FAR DATA DAL I GENNAIO 2022.
IMPORTANTISSIMA LA MOTIVAZIONE CON CUI LβORDINE PROFESSIONALE ( TSRM βPSTRP) HA ACCOLTO LA RICHIESTA PRESENTATA DA UN SANITARIO.
LβORDINE PROFESSIONALE RICONOSCE LβINSUSSISTENZA DI NORME TRANSITORIE TRA IL DL 44/2021 E IL DL 172/2021 CON PERDITA DI EFFICACIA EX LEGE DELLA SOSPENSIONE PRECEDENTEMENTE APPLICATA.
IL PRINCIPIO A QUESTO PUNTO DEVE VALERE PER TUTTI I SANITARI.
CHIUNQUE NON LβAVESSE FATTO, CHIEDA LA REINTEGRA E LA CANCELLAZIONE DELLA SOSPENSIONE.
QUESTO Eβ SOLO IL PRIMO PASSO,SARAβ UN EFFETTO DOMINO CHE TRAVOLGERAβ TUTTA LA PROCEDURA. AVVOCATO ANDREA PERILLO
IMPORTANTISSIMA LA MOTIVAZIONE CON CUI LβORDINE PROFESSIONALE ( TSRM βPSTRP) HA ACCOLTO LA RICHIESTA PRESENTATA DA UN SANITARIO.
LβORDINE PROFESSIONALE RICONOSCE LβINSUSSISTENZA DI NORME TRANSITORIE TRA IL DL 44/2021 E IL DL 172/2021 CON PERDITA DI EFFICACIA EX LEGE DELLA SOSPENSIONE PRECEDENTEMENTE APPLICATA.
IL PRINCIPIO A QUESTO PUNTO DEVE VALERE PER TUTTI I SANITARI.
CHIUNQUE NON LβAVESSE FATTO, CHIEDA LA REINTEGRA E LA CANCELLAZIONE DELLA SOSPENSIONE.
QUESTO Eβ SOLO IL PRIMO PASSO,SARAβ UN EFFETTO DOMINO CHE TRAVOLGERAβ TUTTA LA PROCEDURA. AVVOCATO ANDREA PERILLO
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Elisir Novavaxπβ€πβ€πβ€πβ€πβ€πβ€πβ€πβ€πβ€πβ€πβ€β€πβ€πβ€β€πβ€π
Media is too big
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Noi, guerrieri di luceβ€
4_5949487426832435666.pdf
871.3 KB
Nota della COMMISSIONE DUBBIO E PRECAUZIONE (DuPre) d.d. 2 gennaio 2022 in merito alle ultime irrazionali e incostituzionali misure del governo italiano avv renate holzaisen
UNA SENTENZA CHE CAMBIA UNA VITA,ANZI MOLTE VITE : NON SI PUO ESSERE SOSPESI SE SI ACCUDISCE UN PROPRIO CARO Uno dei profili piΓΉ ignobili di una legislazione spaventosamente ributtante mai vista prima d'ora nella storia del diritto Γ¨ quello che si possa essere sospesi dal lavoro anche se si Γ¨ in congedo in ferie o addirittura si assiste un proprio caro bisognoso in forza di una normativa espressamente prevista a tutela della salute di una persona debole. Le famigerate circolari emanate dai piΓΉ bizzarri funzionari ministeriali interpretavano in senso restrittivo la legge sull'obbligo vaccinale fino al punto da sospendere anche I lavoratori che si trovassero nelle condizioni predette. Vi erano giΓ state pronunce che si erano sdraiate sulla interpretazione ministeriale gettando nelle disperazione moltissime persone. In allegato l'ordinanza che IMPONE l'immediata riassunzione nel lavoro della dipendente precedentemente sospesa malgrado usufruisse della L. 104. E'stata pronunciata ,IN VIA D'URGENZA, ex art. 700 c.p.c.,dal Tribunale del Lavoro di Milano, quale giudice di appello ed Γ¨, quindi, definitiva. Controparte Γ¨ stata condannata al pagamento delle spese legali, prima volta che accade in una controversia che abbia ad oggetto l'obbligo vaccinale...Rileva per l'oggettiva autorevolezza della fonte che dovrebbe consentire di creare un precedente estensibile anche per controversie in materia di sospensione per ferie,congedi ecc... E',tuttavia,il contenuto della motivazione che appare aprire una finestra interpretativa di enorme valenza. Scrive il Tribunale : Le finalitΓ che si appuntano in capo alla retribuzione per congedo assistenziale, la cui erogazione risulta indebitamente negata alla ( omissis), per il periodo di sospensione conseguente al provvedimento di ATS, esorbitano, difatti, la sfera economico patrimoniale per impingere aspetti attinenti la sfera della personalitΓ della lavoratrice, ed in particolare gli aspetti di cura ed assistenza endofamiliare, prioritariamente tutelati dallβistituto del congedo retribuito, di cui la (omissis) risultava beneficiaria. Il diritto torna a coincidere con la giustizia e con l'etica, e questo Γ¨ un bruttissimo segnale per chi lo ha gettato e lo getta nel fango,pensando di rimanere impunito. La lavoratrice ha lottato,altri si sarebbero arresi dopo la prima sconfitta, ed ha vinto.πππππ